Sentenza del 18/04/2024 n. 10559 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale il privato
La controversia
L’Agenzia impugnava la sentenza della Commissione tributaria regionale dell’Abruzzo, che aveva accolto l’appello della società contro l’avviso IVA per il 2010. L’Ufficio contestava, con il primo motivo, l’applicazione dell’art. 8, primo comma, lett. a), del d.P.R. n. 633/1972: a suo avviso mancava la prova che, sin dall’origine e nella documentazione dell’operazione, le parti avessero concordato una cessione nazionale finalizzata all’esportazione. Sosteneva inoltre che l’interruzione del trasporto presso la prima cessionaria italiana rendesse imponibile la prima cessione. Con il secondo motivo denunciava omessa valutazione di elementi del processo verbale di constatazione e motivazione apparente, anche rispetto ai documenti di trasporto e ai C.O.C. La controversia riguardava cessioni di motocicli da Honda Italia ad AM Automec S.p.A., per € 28.443.619 nel 2010, con IVA ritenuta dovuta per € 5.768.724, oltre interessi, e sanzione di € 7.110.905.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso dell’Agenzia. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile: la CTR aveva esposto una motivazione articolata e controllabile, mentre le doglianze dell’Ufficio miravano in sostanza a ottenere una nuova valutazione dei fatti e delle prove, non consentita in sede di legittimità. Anche il primo motivo non è stato accolto ed è stato ritenuto inammissibile nella parte in cui chiedeva una diversa ricostruzione delle risultanze probatorie: la CTR aveva accertato, sulla base dei contratti, degli ordini, delle fatture, dei documenti doganali, dei pagamenti e della consegna, la comune volontà originaria di realizzare la cessione nazionale in vista dell’esportazione. La Corte ha inoltre confermato che l’interruzione materiale del trasporto presso la prima cessionaria non esclude di per sé la non imponibilità, quando il primo acquirente è realmente interposto, i beni sono vincolati alla successiva esportazione e l’operazione risponde sin dall’origine alla volontà comune di esportarli. Rimane quindi ferma la decisione favorevole alla società e l’annullamento della pretesa contestata. L’Agenzia è stata condannata a rifondere le spese del giudizio di legittimità: € 27.000, oltre € 200 per esborsi, rimborso forfetario del 15% e accessori di legge. Non è dovuto dall’Agenzia l’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
Art. 8, primo comma, lett. a), del d.P.R. n. 633/1972
essendo sufficiente, ai fini della configurabilità di una cessione all'esportazione triangolare non imponibile agli effetti dell'IVA che l'operazione, fin dalla sua origine e nella sua rappresentazione documentale, sia stata voluta come cessione nazionale in vista di trasporto a cessionario residente all'estero, nel senso che tale destinazione sia riferibile alla comune volontà' degli originari contraenti
La cessione può beneficiare della non imponibilità in una triangolazione all’esportazione se, sin dall’origine e secondo la documentazione dell’operazione, la cessione nazionale è stata voluta in vista della destinazione dei beni a un cessionario estero. Non è indispensabile che il trasporto sia eseguito dal cedente o per suo conto.
essendo, all'evidenza, occorrente che l'accertamento fattuale, derivante dal vaglio probatorio, sia tale da doversene inferire la sussunzione nel senso auspicato dal ricorrente
La violazione delle regole sull’onere della prova non può essere affermata solo proponendo una diversa lettura dei fatti: l’accertamento compiuto dal giudice di merito deve essere tale da non giustificare l’inquadramento giuridico adottato. La valutazione delle prove, invece, non è riesaminabile in Cassazione come se si trattasse di un nuovo giudizio di merito.
Art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
il sindacato di legittimità sulla motivazione resta circoscritto alla sola verifica del rispetto del "minimo costituzionale" richiesto dall' art. 111 , comma 6, Cost., che viene violato qualora la motivazione sia totalmente mancante o meramente apparente, ovvero si fondi su un contrasto irriducibile tra affermazioni inconcilianti, o risulti perplessa ed obiettivamente incomprensibile
La nullità per vizio di motivazione ricorre soltanto quando questa manca del tutto, è apparente, è irriducibilmente contraddittoria o risulta obiettivamente incomprensibile. Non basta lamentare che la motivazione sia insufficiente o che il giudice abbia valutato diversamente le prove.
Art. 111, sesto comma, Cost.
la motivazione del provvedimento impugnato con ricorso per cassazione deve ritenersi apparente quando pur se graficamente esistente ed, eventualmente sovrabbondante nella descrizione astratta delle norme che regola la fattispecie dedotta in giudizio, non consente alcun controllo sull'esattezza e la logicità del ragionamento decisorio, così da non attingere la soglia del "minimo costituzionale" richiesto dall' art. 111 comma 6 Cost.
La motivazione deve rendere possibile il controllo sul ragionamento decisorio. È apparente anche una motivazione formalmente presente ma incapace di spiegare il percorso logico seguito; non lo è, invece, una decisione che esponga in modo controllabile le ragioni dell’accertamento.
Art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
in seguito alla riformulazione dell' art. 360 , comma 1, n. 5, c.p.c., disposta dall' art. 54 del d.l. n. 83 del 2012 , conv., con modif., dalla l. n. 134 del 2012 , non sono più ammissibili nel ricorso per cassazione le censure di contraddittorietà e insufficienza della motivazione della sentenza di merito impugnata
Nel ricorso per cassazione non sono ammissibili censure che si limitino a denunciare insufficienza o contraddittorietà della motivazione; il controllo è circoscritto ai vizi motivazionali radicali rilevanti ai sensi del n. 4 e all’omesso esame di un fatto decisivo nei limiti previsti dalla norma.
Art. 138, paragrafo 1, della direttiva 2006/112/CE
ove due cessioni successive abbiano dato luogo a un solo trasporto intracomunitario, tale trasporto può essere imputato ad una sola delle due cessioni, che sarà, pertanto, l'unica esentata ai sensi dell' articolo 138 , paragrafo 1, della direttiva IVA
Nelle cessioni successive accompagnate da un solo trasporto intracomunitario, il trasporto va imputato a una sola delle cessioni; l’esenzione si applica alla cessione cui esso è riferibile, valutando globalmente le circostanze e il trasferimento del potere di disporre dei beni.
Art. 14, paragrafo 1, della direttiva 2006/112/CE
il vincolo di destinazione sulla merce da trasportare esclude una signoria dominicale sui beni acquistati e, pertanto, impedisce di qualificare il trasferimento come cessione di beni ai fini IVA
Se il primo acquirente è interposto e, in forza dell’accordo delle parti, non può disporre dei beni come proprietario perché questi sono vincolati alla successiva consegna all’acquirente finale, il trasferimento al primo acquirente non costituisce una cessione imponibile autonoma ai fini IVA.
Art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002
non potendo tale norma trovare applicazione nei confronti delle Amministrazioni dello Stato che, mediante il meccanismo della prenotazione a debito, sono esentate dal pagamento delle imposte e tasse che gravano sul processo
L’ulteriore contributo unificato previsto per l’impugnazione respinta non è dovuto dalle Amministrazioni dello Stato, che sono esentate dal pagamento dei tributi processuali mediante la prenotazione a debito.
Massime di principio
- Per qualificare un’operazione come triangolazione all’esportazione non imponibile, occorre dimostrare che fin dall’origine la cessione nazionale fosse diretta, secondo la comune volontà delle parti e la documentazione, alla successiva esportazione verso il destinatario estero. La sola prova che i beni siano effettivamente usciti dal Paese non è necessariamente sufficiente.
- La volontà originaria può risultare da un insieme convergente di elementi: contratti e ordini, fatture, documenti doganali, pagamenti e modalità concrete di consegna. Il giudice di merito può valutare complessivamente tali prove.
- L’interruzione materiale del trasporto presso la prima cessionaria non esclude automaticamente la non imponibilità. È decisivo verificare se il primo acquirente avesse una reale disponibilità dei beni oppure fosse un soggetto interposto, vincolato alla successiva esportazione e privo del potere di disporne come proprietario.
- In Cassazione non è possibile ottenere una nuova valutazione delle prove denunciando formalmente violazioni di legge o vizi di motivazione. Le contestazioni sulla motivazione sono ammissibili solo in presenza di una mancanza radicale, apparente o incomprensibile; quelle sull’onere probatorio richiedono che l’errore giuridico emerga dall’accertamento di fatto già compiuto.
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