Sentenza del 27/12/2024 n. 34680 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale il privato
La controversia
L’accertamento riguardava acquisti di materiale ferroso da ADF METAL per complessivi Euro 590.422,75, nell’anno d’imposta 2008: Euro 421.707,85 erano stati qualificati dall’Ufficio come operazioni oggettivamente inesistenti, perché mancavano riscontri sul trasporto e sui fornitori effettivi di ADF; i restanti Euro 168.714,90 erano stati qualificati come operazioni soggettivamente inesistenti. Ne era seguito un avviso di accertamento con maggior reddito e riprese IRES e IRAP, oltre a rettifica IVA, poi parzialmente annullata in autotutela. La CTR aveva accolto il ricorso della contribuente e annullato l’avviso. In cassazione l’Agenzia ha contestato, con il primo motivo, la valutazione delle prove e delle presunzioni, denunciando travisamento della prova e violazione delle norme sull’onere probatorio e sull’accertamento; con il secondo, subordinato, ha lamentato l’omesso esame di elementi indiziari decisivi. La contribuente aveva inoltre chiesto la sospensione in vista di una definizione agevolata, ma l’Agenzia ha chiesto la prosecuzione non risultando presentata nei termini la relativa istanza.
La decisione
La Corte di cassazione ha respinto entrambi i motivi e, quindi, l’intero ricorso dell’Agenzia. Ha ritenuto che la doglianza di travisamento esprimesse una diversa interpretazione delle prove, non una svista percettiva denunciabile in cassazione; la CTR aveva esaminato gli elementi e li aveva valutati diversamente dall’Ufficio, sulla base anche dei trasporti, delle fatture e dei pagamenti, dei documenti di trasporto e pesatura, della perizia e degli elementi relativi ai prezzi e ai costi. Tale valutazione di merito non era sindacabile in sede di legittimità e non risultava omesso l’esame di fatti decisivi. Resta pertanto ferma la decisione della CTR che aveva annullato l’avviso di accertamento. L’Agenzia è stata condannata alle spese: Euro 7.000, oltre rimborso forfettario del 15%, IVA, CPA ed Euro 200 di esborsi. Non è stato posto a suo carico l’ulteriore contributo unificato, in quanto Amministrazione dello Stato esentata tramite prenotazione a debito.
Norme richiamate
Il travisamento del contenuto oggettivo della prova, il quale ricorre in caso di svista concernente il fatto probatorio in sé, e non di verifica logica della riconducibilità dell'informazione probatoria al fatto probatorio, trova il suo istituzionale rimedio nell'impugnazione per revocazione per errore di fatto, in concorso dei presupposti richiesti dall' articolo 395 , n. 4, c.p.c.
La svista sul contenuto oggettivo di una prova può essere fatta valere con revocazione per errore di fatto, se ne ricorrono i presupposti; non coincide con la contestazione del modo in cui il giudice ha interpretato o valutato la prova.
Art. 360, comma primo, nn. 4 e 5, c.p.c.
Mentre, ove il fatto probatorio abbia costituito un punto controverso sul quale la sentenza ebbe a pronunciare, e cioè se il travisamento rifletta la lettura del fatto probatorio prospettata da una delle parti, il vizio va fatto valere, in concorso dei presupposti di legge, ai sensi dell'articolo 360, nn. 4 e 5, c.p.c., a seconda si tratti di fatto processuale o sostanziale.
Quando la questione riguarda un fatto probatorio discusso e deciso, la censura in cassazione è possibile soltanto nei limiti e secondo la pertinente categoria di vizio: errore processuale o omesso esame di un fatto sostanziale decisivo. Non basta proporre una lettura alternativa delle prove.
La norma è indicata nel primo motivo come parametro relativo alla deducibilità dei componenti reddituali, ma la Corte non ne sviluppa un’interpretazione autonoma: decide la censura sulla base dei limiti del sindacato di legittimità sulla valutazione probatoria.
Art. 39 del D.P.R. n. 600/1973
È richiamato dall’Agenzia in relazione all’accertamento induttivo, ma la Corte non ne formula una specifica interpretazione; esclude invece che le critiche prospettate dimostrino un errore di diritto o un vizio denunciabile in cassazione.
La decisione del giudice di merito in ordine alla sussistenza di una presunzione semplice od hominis è viziata solo quando egli affermi che il ragionamento presuntivo può basarsi su presunzioni non gravi, precise e concordanti ovvero fondi la presunzione su un fatto storico privo di gravità o precisione o concordanza ai fini dell'inferenza dal fatto noto della conseguenza ignota e non anche quando la critica si concreti nella diversa ricostruzione delle circostanze fattuali o nella mera prospettazione di una inferenza probabilistica diversa da quella ritenuta applicata dal giudice di merito o senza spiegare i motivi della violazione dei paradigmi della norma ( Cass. 9054/22 ).
Il controllo di legittimità sulla prova presuntiva riguarda l’uso di presunzioni prive dei requisiti di gravità, precisione e concordanza, o l’inferenza tratta da un fatto storico che ne sia privo. Non consente invece di sostituire alla ricostruzione del giudice di merito una diversa lettura dei fatti o una diversa inferenza probabilistica.
Sono richiamati dall’Agenzia per contestare la valutazione delle prove, ma la Corte non ravvisa una violazione delle regole processuali: la censura mira a ottenere una nuova valutazione del materiale istruttorio, non consentita in cassazione.
Art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115/2002
Nei confronti dell'Agenzia delle Entrate non sussistono i presupposti processuali per dichiarare l'obbligo di versare, ai sensi dell' art. 13 , comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002 , nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della I. n. 228 del 2012, un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, non potendo tale norma trovare applicazione nei confronti delle Amministrazioni dello Stato che, mediante il meccanismo della prenotazione a debito, sono esentate dal pagamento delle imposte e tasse che gravano sul processo.
L’ulteriore contributo unificato previsto in caso di impugnazione respinta non si applica alle Amministrazioni dello Stato esentate dal pagamento dei tributi processuali mediante prenotazione a debito.
Massime di principio
- In cassazione non è sufficiente sostenere che il giudice abbia letto male le dichiarazioni, i documenti o gli indizi: se la doglianza propone una diversa ricostruzione del materiale già esaminato, tende a ottenere una nuova valutazione del merito e non è di per sé ammissibile.
- Occorre distinguere la svista percettiva sul contenuto oggettivo di una prova, che può fondare revocazione per errore di fatto se ricorrono i presupposti, dall’errore nel ragionamento o dalla diversa interpretazione della prova, soggetti ai limiti dei motivi di cassazione applicabili.
- La valutazione delle presunzioni compete al giudice di merito. In cassazione può essere censurata la violazione dei requisiti di gravità, precisione e concordanza o un’inferenza priva di adeguata base fattuale; non basta prospettare un’inferenza alternativa.
- Per denunciare l’omesso esame di un fatto decisivo bisogna indicare un fatto storico realmente non esaminato e decisivo; il motivo non è fondato se la sentenza ha considerato gli elementi, pur attribuendo loro un peso diverso da quello sostenuto dalla parte.
- La regolarità formale della contabilità non è l’unico dato rilevante: il giudice di merito può valutarla insieme a riscontri sostanziali, quali pagamenti, trasporti, documenti di consegna e pesatura, attività di vendita, costi e perizie. La conclusione dipende però dall’insieme delle prove del singolo caso.
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