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Sentenza

Sentenza del 27/12/2024 n. 34663 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

L’Agenzia aveva emesso avvisi di accertamento per l’anno d’imposta 2006, imputando ai soci, in proporzione alle rispettive quote, redditi diversi derivanti da operazioni ritenute illecite e sottrazioni all’attivo fallimentare, per una somma complessiva contestata di 402.691,03 euro. I contribuenti sostenevano, tra l’altro, che gli illeciti fossero riferibili al 2005, richiamando la sentenza penale del Tribunale di Rovigo del 12 gennaio 2012, che aveva riqualificato la bancarotta fraudolenta in bancarotta semplice. La CTR aveva confermato il recupero limitatamente a 69.184,64 euro, relativo al saldo al 30 giugno 2005 dei conti clienti e fornitori intestati ad A.A. In Cassazione, l’Agenzia ha denunciato, con il primo motivo, la nullità della sentenza regionale per motivazione apparente; in subordine, ha dedotto violazioni di legge e omesso esame di fatti decisivi. I contribuenti, con ricorso incidentale, hanno contestato la conferma della tassazione dei 69.184,64 euro.

La decisione

La Cassazione ha accolto il primo motivo dell’Agenzia: la motivazione della CTR era apodittica, incomprensibile e non spiegava né perché fossero respinte le censure dell’Ufficio né su quali basi la sentenza penale dovesse collocare i fatti nel 2005 o vincolare il giudice tributario. La sentenza regionale è stata quindi cassata, con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Veneto, in diversa composizione, perché riesamini l’appello dell’Agenzia fornendo una motivazione congrua. Gli altri motivi principali sono stati assorbiti. Il ricorso incidentale dei contribuenti è stato dichiarato inammissibile perché formulato secondo la previgente versione del vizio di motivazione; inoltre, anche riqualificato come omesso esame, sarebbe stato precluso dalla doppia conforme. La decisione sulle spese del giudizio di Cassazione è stata rimessa al giudice del rinvio. È stata attestata la sussistenza dei presupposti per l’ulteriore contributo unificato a carico dei ricorrenti incidentali, se dovuto. La Cassazione non ha deciso definitivamente se i redditi fossero imponibili nel 2005 o nel 2006.

Norme richiamate

  • Art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c. e art. 36, comma 2, n. 4, del D.Lgs. n. 546 del 1992

    Come è reso palese dalla sua integrale trascrizione, la motivazione del "dictum" di seconde cure è meramente apodittica nella parte in cui la CTR sostiene di condividere il percorso argomentativo posto a base della decisione di primo grado, senza minimamente dare conto delle ragioni per le quali sono state ritenute prive di fondamento le doglianze sollevate dall'appellante Agenzia delle Entrate; e in proposito questa Corte è costante nell'affermare la nullità della sentenza d'appello che si limiti ad aderire "per relationem" a quella di primo grado, quando la laconicità della motivazione non consente di appurare che il giudice superiore sia pervenuto alla decisione attraverso l'esame e la valutazione di infondatezza delle censure mosse dalla parte impugnante.

    La sentenza è nulla per difetto di motivazione quando non rende comprensibili le ragioni della decisione e non consente di verificare che il giudice d’appello abbia esaminato e valutato le specifiche censure, anche se rinvia alla motivazione di primo grado.

  • Art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., nel testo risultante dal D.L. n. 83 del 2012, convertito dalla L. n. 134 del 2012

    L'attuale testo della previsione non consente la denuncia in cassazione del vizio di omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione, bensì quella di omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione fra le parti.

    Per le sentenze pubblicate dall’11 settembre 2012, il ricorso per Cassazione non può fondarsi sulla mera insufficienza o contraddittorietà della motivazione: occorre denunciare l’omesso esame di uno specifico fatto decisivo discusso tra le parti.

  • Art. 348-ter, commi 4 e 5, c.p.c.

    Fermo quanto precede, quand'anche si volesse ritenere esaminabile la lagnanza in rapporto alla nuova versione del menzionato art. 360, comma 1, n. 5) c.p.c., essa non potrebbe comunque trovare ingresso a fronte di una duplice conforme pronuncia di merito (cd. "doppia conforme"), ostandovi il combinato disposto dei commi 4 e 5 dell'art. 348-ter c.p.c., applicabile "ratione temporis" anche ai giudizi tributari.

    In presenza di decisioni conformi nei due gradi di merito, il vizio di omesso esame previsto dall’art. 360, n. 5, è precluso nei limiti stabiliti dalla disciplina della doppia conforme, applicabile anche al processo tributario.

  • Art. 384, comma 2, c.p.c. e art. 62, comma 2, del D.Lgs. n. 546 del 1992

    Deve, pertanto, disporsi, ai sensi degli artt. 384, comma 2, prima parte, c.p.c. e 62, comma 2, del D.Lgs. n. 546 del 1992, la cassazione della sentenza gravata, nei limiti delle censure accolte, con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Veneto, in diversa composizione, la quale procederà a un nuovo esame dell'appello dell'Amministrazione Finanziaria fornendo congrua motivazione.

    Quando la sentenza è cassata per il vizio accolto, la causa tributaria può essere rinviata al giudice di secondo grado in diversa composizione affinché riesamini l’impugnazione e motivi adeguatamente.

  • Art. 385, comma 3, c.p.c. e art. 62, comma 2, del D.Lgs. n. 546 del 1992

    Al giudice del rinvio viene rimessa anche la pronuncia sulle spese del giudizio di legittimità, a norma degli artt. 385, comma 3, seconda parte, c.p.c. e 62, comma 2, del D.Lgs. cit.

    Il giudice del rinvio decide anche sulle spese del giudizio di Cassazione quando la causa viene cassata con rinvio.

  • Art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002

    Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002 (Testo Unico delle spese di giustizia), dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte dei ricorrenti incidentali di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per la proposta impugnazione, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo, se dovuto.

    Quando il ricorso incidentale è dichiarato inammissibile, la Corte attesta i presupposti per il pagamento di un ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione, se dovuto.

Massime di principio

  • La motivazione d’appello non è adeguata se si limita a dichiarare condivisa la decisione di primo grado senza confrontarsi in modo intelligibile con i motivi di impugnazione: il rinvio per relationem è ammissibile solo se consente di comprendere che le censure sono state effettivamente esaminate e perché sono state respinte.
  • Il giudice tributario conserva autonomia rispetto al giudice penale: l’esito o le valutazioni del processo penale non possono essere assunti come automaticamente vincolanti senza spiegare la loro rilevanza e svolgere l’autonoma valutazione richiesta nel giudizio tributario.
  • Per le sentenze soggette alla riforma del 2012, non basta lamentare una motivazione insufficiente o contraddittoria: in Cassazione va indicato l’omesso esame di un fatto storico decisivo, discusso tra le parti, salvo i limiti derivanti dalla doppia conforme.
  • La cassazione con rinvio per motivazione apparente non risolve automaticamente la controversia sostanziale: il giudice di rinvio deve riesaminare le questioni e motivare, sicché in questo caso resta da decidere a quale periodo d’imposta siano attribuibili i proventi contestati.

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