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Sentenza

Sentenza del 27/12/2024 n. 34515 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La controversia riguarda l’avviso di accertamento relativo all’anno d’imposta 2008, emesso per omessa fatturazione di prestazioni professionali e con cui furono rideterminati reddito di lavoro autonomo, valore della produzione netta e volume d’affari ai fini IRPEF, IRAP e IVA, con applicazione di sanzioni. Dopo il rigetto del ricorso da parte della CTP di Napoli e dell’appello da parte della CTR della Campania (sentenza n. 2415/16 del 10 marzo 2016), la contribuente ha proposto quattro motivi di ricorso per cassazione: 1) contestata la legittimazione alla firma dell’avviso per mancata verifica dell’appartenenza alla carriera direttiva del dirigente delegante e del funzionario delegato; 2) contestate l’individuazione del delegato tramite tabella allegata all’ordine di servizio e la validità della delega, asseritamente priva di termine e motivazione e successiva alla notifica; 3) sostenuto che il superamento del limite di permanenza della Guardia di Finanza presso la sede della contribuente rendesse inutilizzabili le prove acquisite e nullo l’accertamento; 4) invocata l’esimente sanzionatoria per l’omessa dichiarazione, sul presupposto di aver denunciato i professionisti incaricati della trasmissione. La Corte ha rilevato che alcuni profili sulla carriera direttiva e sui requisiti formali della delega erano nuovi o non adeguatamente documentati nel ricorso per cassazione.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. I primi due motivi sono stati dichiarati inammissibili, per novità, quanto alle contestazioni non dimostrate come già sollevate nel primo grado; inoltre la ricorrente non aveva riprodotto o indicato adeguatamente l’ordine di servizio. Per il resto sono stati ritenuti infondati: la CTR aveva accertato che la disposizione di servizio n. 17/2012 del 16 aprile 2012 e le tabelle allegate individuavano i funzionari delegati, compreso il firmatario, e la delega di firma può essere attuata mediante ordine di servizio con indicazione della qualifica. Il terzo motivo è stato respinto perché il limite di permanenza dei verificatori è ordinatorio e il suo superamento non comporta, di per sé, inutilizzabilità degli elementi acquisiti né nullità dell’accertamento. Il quarto è stato respinto perché la sola denuncia contro il professionista non prova che l’inadempimento sia esclusivamente imputabile a terzi: occorre dimostrare anche vigilanza e controllo sull’incarico e, secondo il caso, la condotta fraudolenta del professionista. Restano quindi ferme le precedenti decisioni e l’accertamento. Nessuna statuizione sulle spese, poiché l’Agenzia è rimasta intimata. È stata attestata la sussistenza dei presupposti per il versamento, se dovuto, di un ulteriore contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso.

Norme richiamate

  • Art. 42 del D.P.R. n. 600 del 1973

    Per giurisprudenza ormai consolidata di questa Corte, la delega alla sottoscrizione dell’avviso di accertamento a un funzionario diverso da quello istituzionalmente competente ex art. 42 del D.P.R. n. 600 del 1973 ha natura di delega di firma -e non di funzioni-, poiché realizza un mero decentramento burocratico privo di rilevanza esterna, restando l’atto firmato dal delegato imputabile all’organo delegante.

    La delega di firma non trasferisce la competenza esterna: il provvedimento sottoscritto dal delegato resta imputabile all’organo titolare. Può essere attuata nell’organizzazione interna anche mediante ordine di servizio e l’indicazione della qualifica del delegato può consentire la verifica della corrispondenza tra destinatario e sottoscrittore.

  • Art. 12, comma 5, della legge n. 212 del 2000 (Statuto dei diritti del contribuente)

    Per costante giurisprudenza di legittimità, il termine di permanenza degli operatori civili o militari dell’Amministrazione Finanziaria presso la sede del contribuente è meramente ordinatorio, in quanto nessuna norma lo dichiara perentorio o stabilisce la nullità degli atti compiuti dopo il suo decorso, né tale nullità può ricavarsi dalla "ratio" delle disposizioni in materia.

    Il superamento del limite di permanenza presso la sede del contribuente non determina automaticamente la nullità degli atti compiuti successivamente né l’inutilizzabilità delle prove raccolte.

  • Art. 6, comma 3, del D.Lgs. n. 472 del 1997

    Ai sensi dell’art. 6, comma 3, del D.Lgs. n. 472 del 1997, "il contribuente, il sostituto e il responsabile d’imposta non sono punibili quando dimostrano che il pagamento del tributo non è stato eseguito per fatto denunciato all’autorità giudiziaria e addebitabile esclusivamente a terzi".

    L’esimente richiede la prova che l’inadempimento sia esclusivamente imputabile al terzo. La denuncia, da sola, non basta: il contribuente deve dimostrare anche la vigilanza e il controllo concretamente esercitati sull’incarico e, quando rilevante, gli espedienti fraudolenti del professionista idonei a mascherare l’inadempimento.

  • Art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    La disposizione è indicata come base dei quattro motivi di ricorso, formulati come censure di violazione o falsa applicazione di legge; la Corte li ha esaminati secondo tale qualificazione.

  • Art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002, in relazione al comma 1-bis

    Stante l’esito dell’impugnazione, viene resa nei confronti della ricorrente l’attestazione di cui all’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002 (Testo Unico delle spese di giustizia), inserito dall’art. 1, comma 17, della L. n. 228 del 2012.

    Il rigetto dell’impugnazione comporta l’attestazione dei presupposti processuali per il versamento, se dovuto, di un ulteriore contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso.

Massime di principio

  • La delega alla firma di un avviso di accertamento è normalmente una delega di firma, non di funzioni: l’atto resta imputabile all’ufficio competente. Un ordine di servizio con tabelle che individuano tipologia degli atti e funzionari delegati con le rispettive qualifiche può essere sufficiente.
  • In Cassazione non è possibile introdurre per la prima volta contestazioni che avrebbero dovuto essere proposte nel giudizio di merito. Chi denuncia una questione già sollevata deve indicare in modo autosufficiente quando e dove l’ha dedotta e riprodurre o localizzare i documenti necessari alla verifica.
  • Il termine di permanenza dei verificatori presso la sede del contribuente è ordinatorio: il suo superamento, da solo, non rende inutilizzabili gli elementi raccolti e non annulla l’accertamento.
  • L’affidamento degli adempimenti fiscali a un professionista non esonera automaticamente il contribuente dalle sanzioni. Per invocare l’esimente occorre provare l’esclusiva responsabilità del terzo e, in concreto, un’adeguata vigilanza sull’incarico; la sola denuncia del professionista è insufficiente.

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