Sentenza del 27/12/2024 n. 34516 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia nasce dall’avviso di accertamento relativo al 2009, con cui l’Agenzia, contestata l’omessa fatturazione di prestazioni professionali, ha rideterminato reddito di lavoro autonomo, valore della produzione netta e volume d’affari ai fini IRPEF, IRAP e IVA, irrogando sanzioni. Dopo il rigetto del ricorso da parte della CTP di Napoli e dell’appello da parte della CTR Campania (sentenza n. 2417/16 del 10 marzo 2016), la contribuente ha proposto quattro motivi di ricorso per cassazione: 1) violazione dell’art. 42 del D.P.R. n. 600/1973, per mancata verifica dei requisiti di carriera direttiva del dirigente delegante e del funzionario firmatario; 2) ancora violazione dell’art. 42, perché la delega di firma sarebbe stata irregolare, non nominativa nel corpo dell’ordine di servizio, priva di durata e motivazione e, secondo la ricorrente, successiva all’avviso; 3) violazione dell’art. 12, comma 5, della legge n. 212/2000, sostenendo che il superamento del limite di permanenza della Guardia di Finanza presso la sede comportasse inutilizzabilità delle prove e nullità dell’accertamento; 4) violazione dell’art. 6, comma 3, del D.Lgs. n. 472/1997, sostenendo che la denuncia contro i professionisti incaricati fosse sufficiente a escludere la punibilità per l’omessa dichiarazione IVA.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. I primi due motivi sono stati dichiarati inammissibili nella parte in cui introducevano questioni nuove (requisiti del delegante e carenza di termine e motivazione della delega), non risultando dimostrato che fossero state proposte nel giudizio di primo grado; inoltre, la ricorrente non aveva riportato o localizzato adeguatamente l’ordine di servizio, impedendo la verifica delle censure. Per il resto, le doglianze sulla delega sono infondate: la CTR aveva accertato che la disposizione di servizio n. 17/2012 del 16 aprile 2012, con le tabelle allegate, individuava i funzionari delegati e le rispettive qualifiche; la delega è di firma, può essere attuata con ordine di servizio e non richiede necessariamente l’indicazione nominativa nel testo se il delegato è identificabile per qualifica. Il terzo motivo è infondato: il termine di permanenza dei verificatori è ordinatorio e il suo superamento non rende inutilizzabili gli elementi acquisiti né invalido l’accertamento. Il quarto motivo è infondato: la sola denuncia contro il professionista non basta; il contribuente deve dimostrare di aver vigilato e controllato l’incarico e, per attribuire l’inadempimento esclusivamente al terzo, anche eventuali condotte fraudolente idonee a occultarlo. Nessuna statuizione sulle spese, poiché l’Agenzia è rimasta intimata. È attestata la sussistenza dei presupposti per il versamento, se dovuto, dell’ulteriore contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso.
Norme richiamate
Art. 42 del D.P.R. n. 600 del 1973
la delega alla sottoscrizione dell'avviso di accertamento a un funzionario diverso da quello istituzionalmente competente ex art. 42 del D.P.R. n. 600 del 1973 ha natura di delega di firma -e non di funzioni-, poiché realizza un mero decentramento burocratico privo di rilevanza esterna, restando l'atto firmato dal delegato imputabile all'organo delegante
La delega per sottoscrivere l’avviso è una delega di firma: l’atto resta imputato all’organo delegante. Può essere organizzata mediante ordine di servizio e l’individuazione del delegato per qualifica può essere sufficiente se ne consente la verifica.
Art. 12, comma 5, della legge n. 212 del 2000 (Statuto dei diritti del contribuente)
il termine di permanenza degli operatori civili o militari dell'Amministrazione Finanziaria presso la sede del contribuente è meramente ordinatorio, in quanto nessuna norma lo dichiara perentorio o stabilisce la nullità degli atti compiuti dopo il suo decorso, né tale nullità può ricavarsi dalla "ratio" delle disposizioni in materia
Il superamento del limite temporale di permanenza dei verificatori non determina, di per sé, la nullità degli atti né l’inutilizzabilità delle prove raccolte dopo la scadenza.
Art. 6, comma 3, del D.Lgs. n. 472 del 1997
il contribuente, il sostituto e il responsabile d'imposta non sono punibili quando dimostrano che il pagamento del tributo non è stato eseguito per fatto denunciato all'autorità giudiziaria e addebitabile esclusivamente a terzi
L’esimente richiede la prova che l’inadempimento sia imputabile esclusivamente al terzo. La denuncia, da sola, non è sufficiente: occorre dimostrare anche l’attività di vigilanza e controllo svolta e, quando rilevante, gli artifici con cui il professionista abbia occultato il proprio inadempimento.
Art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
La ricorrente ha dedotto i quattro motivi di cassazione come violazioni o false applicazioni di legge; la Corte li ha esaminati secondo tale inquadramento, rigettandoli o dichiarandoli inammissibili.
La disposizione è richiamata per la memoria depositata dal Pubblico Ministero nel termine previsto; il testo non ne ricava un principio decisorio ulteriore.
Art. 13, commi 1-bis e 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002
dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per la proposta impugnazione, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo, se dovuto
Poiché il ricorso è stato rigettato, la Corte attesta i presupposti per il pagamento dell’ulteriore contributo unificato, pari a quello dovuto per l’impugnazione, se dovuto.
Massime di principio
- La delega di firma degli avvisi di accertamento può essere conferita tramite ordine di servizio; non è indispensabile che il delegato sia nominato nel testo principale se le tabelle allegate lo identificano e indicano la qualifica pertinente.
- In Cassazione non possono essere introdotte questioni nuove: chi denuncia un vizio deve dimostrare che lo aveva già dedotto nei gradi di merito e indicare con precisione gli atti e i passaggi processuali rilevanti. Il ricorso deve inoltre riprodurre o localizzare i documenti necessari a verificare la censura.
- Il superamento del termine di permanenza dei verificatori presso la sede del contribuente non comporta automaticamente nullità dell’accertamento o inutilizzabilità degli elementi raccolti, poiché il termine è ordinatorio.
- Affidare gli adempimenti fiscali a un professionista non esonera il contribuente dai doveri di scelta diligente e di vigilanza. La denuncia del professionista inadempiente non basta, da sola, a ottenere l’esimente: occorre provare che il fatto sia esclusivamente imputabile al terzo e documentare la vigilanza esercitata e, se presente, la condotta fraudolenta che abbia occultato l’inadempimento.
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