Cassazione Civile, Ordinanza n. 16364/2024 del 12/06/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce dall’impugnazione, da parte della società contribuente, di tre avvisi di accertamento relativi a IVA, IRES e IRAP per gli anni d’imposta 2006, 2007 e 2008, nonché a ritenute alla fonte per il 2007 e il 2008. L’Ufficio contestava l’indebita deduzione di costi e la detrazione dell’IVA in relazione a operazioni ritenute soggettivamente inesistenti, oltre ad acquisti in sospensione d’imposta oltre il plafond mensile. La CTR dichiarava inammissibile l’appello principale dell’Agenzia delle entrate ritenendo nuova la questione relativa ai requisiti di deducibilità dei costi ex art. 109 TUIR, e rigettava l’appello incidentale della società. Con il ricorso per cassazione l’Agenzia deduceva: 1) violazione dell’art. 57, comma 2, d.lgs. 546/1992, dell’art. 109, commi 4 e 5, TUIR, dell’art. 14, comma 4-bis, l. 537/1993 e dell’art. 2697 c.c., sostenendo che non si trattava di domanda nuova, ma della necessità di verificare la deducibilità dei costi delle operazioni soggettivamente inesistenti alla luce della normativa sopravvenuta; 2) in subordine, violazione dell’art. 53 d.lgs. 546/1992 per la ritenuta genericità dell’appello dell’Ufficio sui costi relativi ad operazioni oggettivamente inesistenti.
La decisione
La Corte ha accolto il primo motivo, ritenendo che la questione della deducibilità dei costi e della prova dei relativi requisiti fosse già compresa nel thema decidendum sin dagli avvisi di accertamento e dal giudizio di primo grado. Ha quindi cassato la sentenza impugnata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado territorialmente competente, affinché verifichi se i costi dedotti dalla società siano effettivi, inerenti, certi, determinati o determinabili e correttamente imputati secondo l’art. 109 TUIR, attenendosi ai principi giurisprudenziali richiamati. Il secondo motivo è rimasto assorbito. Le spese del giudizio di legittimità sono state demandate al giudice del rinvio.
Norme richiamate
art. 57, comma 2, d.lgs. n. 546 del 1992
richiamato per escludere che l'Ufficio avesse introdotto in appello una domanda o eccezione nuova; la Corte ha ritenuto che la questione fosse già nel thema decidendum.
art. 109, commi 4, lett. b), e 5, d.P.R. n. 917 del 1986
richiamato come parametro dei requisiti di deducibilità dei costi (effettività, inerenza, competenza, certezza, determinatezza o determinabilità).
art. 14, comma 4-bis, l. n. 537 del 1993
la Corte evidenzia che la modifica del 2012 non rende deducibili in modo automatico i costi delle operazioni soggettivamente inesistenti, ma non incide sul necessario vaglio dei requisiti del TUIR; resta invece esclusa la deducibilità dei costi relativi a operazioni oggettivamente inesistenti.
la prova dei requisiti di deducibilità, a fronte della contestazione dell'Amministrazione finanziaria, incombe sul contribuente.
art. 53 d.lgs. n. 546 del 1992
invocato nel secondo motivo per la supposta genericità dell'appello, motivo poi assorbito.
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
norma processuale richiamata per veicolare i motivi di ricorso per cassazione dedotti come violazioni processuali.
d.l. n. 16 del 2 marzo 2012, art. 8
la modifica normativa sopravvenuta è richiamata per affermare che la questione della deducibilità dei costi doveva essere riesaminata alla luce del nuovo testo dell'art. 14, comma 4-bis, l. 537/1993.
Massime di principio
- La deduzione dei costi relativi a operazioni soggettivamente inesistenti è ammessa solo se il contribuente dimostra, con elementi certi e precisi, l'effettività del costo e la sussistenza dei requisiti richiesti dall'art. 109 TUIR, tra cui inerenza, competenza, certezza e determinabilità.
- Quando l'Ufficio contesta e recupera a tassazione costi ritenuti indeducibili, l'onere di provare in giudizio i fatti costitutivi della deducibilità grava sul contribuente.
- Non costituisce domanda nuova in appello la deduzione dell'Amministrazione finanziaria che solleciti una diversa valutazione giuridica dei medesimi fatti già contestati negli atti impositivi e discussi nel primo grado.
- La modifica normativa del 2012 in materia di costi da reato non esonera il giudice dal verificare, per le operazioni soggettivamente inesistenti, il rispetto dei requisiti generali di deducibilità previsti dal TUIR.
- È esclusa la deducibilità dei costi relativi a operazioni oggettivamente inesistenti.
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