Cassazione Civile, Ordinanza n. 33050/2024 del 18/12/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (associazione)
La controversia
La controversia nasce dalla vendita, con atto pubblico del 4 agosto 2010, di un fabbricato e di un terreno siti in Belpasso, conclusa da un soggetto che si qualificava legale rappresentante dell'associazione proprietaria. L'associazione ha chiesto dichiararsi inefficace o invalido l'atto, sostenendo che chi aveva venduto non era legittimato a disporre dei beni perché privo di valida nomina o mandato assembleare e comunque in violazione delle previsioni statutarie che richiedevano una deliberazione dell'organo competente con maggioranza qualificata. La convenuta ha resistito deducendo la validità della vendita, la legittimazione di chi l'aveva rappresentata e la congruità del prezzo. Il Tribunale ha accolto la domanda dell'associazione, ritenendo non provata una valida autorizzazione alla vendita e configurabile anche un conflitto di interessi; la Corte d'appello ha confermato, affermando che non risultava provata una modifica statutaria idonea a separare il ruolo di Pastore da quello di legale rappresentante e che mancava prova della valida autorizzazione alla vendita secondo lo statuto. Con il ricorso per cassazione la parte acquirente ha dedotto, in sintesi, violazione del giudicato implicito sulla qualità di legale rappresentante, omesso esame e travisamento di documenti statutari e assembleari, difetto di legittimazione attiva dell'associazione attrice, violazione delle regole sull'onere della prova e omessa pronuncia, lamentando anche contraddittorietà della motivazione e nullità della sentenza.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha escluso che si fosse formato un giudicato, anche implicito, sulla qualità di legale rappresentante in capo al soggetto che aveva venduto l'immobile, osservando che il primo giudice aveva invece riconosciuto la legittimazione ad agire del rappresentante dell'associazione attrice. Ha ritenuto infondate o inammissibili le censure di omesso esame, travisamento della prova e violazione degli artt. 115, 116 e 2697 c.c., perché dirette in sostanza a chiedere una rivalutazione del materiale istruttorio riservata al giudice di merito. Ha inoltre valorizzato il fatto che la sentenza d'appello era conforme a quella di primo grado, sicché operava la c.d. doppia conforme e risultavano inammissibili le doglianze ex art. 360, n. 5, c.p.c. Ha confermato, in sostanza, che non era stata provata una valida modifica statutaria né una valida autorizzazione assembleare alla vendita, con conseguente legittimità della decisione di merito che aveva dichiarato l'inefficacia del contratto nei confronti dell'associazione. Il ricorso è stato quindi respinto con condanna della ricorrente alle spese e con applicazione dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
richiamato come parametro delle censure di omessa pronuncia; la Corte non ha ravvisato omissioni decisive nella decisione di merito.
la violazione è ravvisabile solo se il giudice pone a fondamento prove non introdotte dalle parti; non quando valuti diversamente le prove acquisite.
la censura è ammissibile solo se il giudice attribuisce a una prova un valore diverso da quello previsto dalla legge; non per contestare il prudente apprezzamento del merito.
la violazione si configura solo se il giudice altera la regola di riparto dell'onere probatorio tra fatti costitutivi ed eccezioni, non per contestare la valutazione delle prove.
invocato per il preteso giudicato implicito; la Corte esclude che nella sentenza di primo grado si fosse formato un giudicato sulla rappresentanza legale in capo al venditore.
richiamato dal giudice di merito per affermare l'inefficacia del contratto nei confronti dell'associazione in mancanza di potere rappresentativo o di mandato valido.
richiamato in primo grado come ulteriore profilo di conflitto di interessi idoneo a rendere annullabile il contratto.
in presenza di doppia conforme è inammissibile la censura di omesso esame di fatti decisivi ex art. 360, n. 5, c.p.c.
parametro dei motivi di ricorso, ma le doglianze sono state ritenute in parte inammissibili e in parte infondate.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002
accertata la sussistenza dei presupposti per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto.
Massime di principio
- Il giudicato implicito su un punto non si forma se dalla sentenza di primo grado risulta una decisione espressa incompatibile con la tesi del ricorrente; la parte non può trasformare in giudicato una mera premessa argomentativa che il giudice di merito non abbia effettivamente posto a fondamento del decisum.
- Quando la decisione di appello conferma integralmente la ricostruzione fattuale e giuridica del primo giudice, le censure di omesso esame di fatti decisivi sono inammissibili per la regola della doppia conforme, salvo che si deduca un'anomalia motivazionale costituzionalmente rilevante.
- Le doglianze ex artt. 115 e 116 c.p.c. non consentono di ottenere in cassazione una nuova valutazione delle prove: il sindacato di legittimità si arresta alla verifica che il giudice non abbia utilizzato prove non introdotte o non abbia attribuito valore di prova legale a elementi non previsti dalla legge.
- La violazione dell'art. 2697 c.c. ricorre solo se il giudice di merito ripartisce erroneamente l'onere della prova tra le parti; non ricorre quando si contesti il modo in cui il giudice ha apprezzato i documenti e gli elementi istruttori.
- Se lo statuto di un'associazione prevede una specifica maggioranza e un determinato organo per autorizzare atti di disposizione patrimoniale, la validità dell'atto dipende dalla prova rigorosa del rispetto di quelle formalità; in mancanza, l'atto può essere ritenuto inefficace nei confronti dell'ente rappresentato.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 18 dic 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 33020/2024 del 18/12/2024
- ordinanza_civile · 18 dic 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 33023/2024 del 18/12/2024
- ordinanza_civile · 18 dic 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 33025/2024 del 18/12/2024
- ordinanza_civile · 18 dic 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 33028/2024 del 18/12/2024
- ordinanza_civile · 18 dic 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 33034/2024 del 18/12/2024
- ordinanza_civile · 18 dic 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 33048/2024 del 18/12/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →