Cassazione Civile, Ordinanza n. 34805/2024 del 29/12/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia riguarda un avviso di accertamento emesso nei confronti di un socio di una società di capitali, nell'ambito di un accertamento induttivo dei maggiori ricavi societari fondato sul c.d. "tovagliometro". La CTR aveva confermato l'accertamento nei confronti del socio, ritenendo applicabile la presunzione di distribuzione degli utili nelle società a ristretta base sociale e reputando non fondata la riduzione del 50% operata dal primo giudice. Il ricorrente ha proposto un solo motivo per cassazione denunciando, ai sensi dell'art. 360, n. 5, c.p.c., l'omesso esame di fatti decisivi oggetto di discussione tra le parti: in particolare, sosteneva che la CTR avesse considerato solo una parte delle contestazioni formulate in appello dalla società sull'accertamento dei maggiori ricavi, omettendo di valutare specifiche circostanze istruttorie relative al numero effettivo di tovaglioli impiegati (uso da parte del personale, per coprire seaux à glace, sfrido prudenziale, uso per clienti bambini, turni di lavoro, consumi di vino, addetti e giornate lavorative), circostanze che, se considerate, avrebbero escluso o ridotto i maggiori utili extracontabili presunti.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che il vizio denunciato non riguardasse un fatto storico decisivo omesso dal giudice di merito, ma piuttosto la valutazione delle risultanze istruttorie e la scelta del materiale probatorio ritenuto convincente, attività riservata al giudice di merito e non censurabile in cassazione se il fatto storico è stato comunque esaminato. La Corte ha richiamato il principio secondo cui l'art. 360, n. 5, c.p.c. consente di denunciare solo l'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, decisivo e discusso, mentre l'omesso esame di singoli elementi istruttori non integra di per sé il vizio. Il ricorrente è stato condannato alle spese del giudizio di legittimità in favore dell'Agenzia delle Entrate; è stato inoltre dato atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
omesso esame di fatti decisivi
Il vizio è configurabile solo se il giudice omette l'esame di un fatto storico, principale o secondario, decisivo e discusso; non basta censurare la valutazione delle prove o la mancata considerazione di singoli elementi istruttori.
art. 36 d.lgs. n. 546 del 1992
Richiamato nel contesto delle doglianze sull'accertamento societario e sull'impugnazione dinanzi al giudice tributario.
art. 39, primo comma, lett. d), d.P.R. n. 600 del 1973
Richiamato come base del motivo d'appello relativo all'accertamento induttivo dei ricavi societari.
art. 46 d.lgs. n. 546 del 1992
Richiamato per la declaratoria di estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere rispetto alla definizione agevolata della lite.
art. 6 d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, conv. con modif. dalla l. 17 dicembre 2018, n. 136
Richiamato quale norma che consente la definizione agevolata della lite da parte della società, con effetti sulla cessazione della materia del contendere nei suoi confronti.
Citato per il deposito di memoria in prossimità della decisione.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Richiamato per il raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto o inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- Il vizio di omesso esame ex art. 360, n. 5, c.p.c. concerne soltanto un fatto storico, principale o secondario, oggetto di discussione tra le parti e decisivo per il giudizio; non consente di rimettere in discussione la valutazione delle prove compiuta dal giudice di merito.
- L'omesso esame di elementi istruttori non è sufficiente a integrare il vizio di legittimità quando il fatto storico rilevante sia stato comunque considerato dal giudice di merito, anche se non tutte le risultanze probatorie siano state espressamente menzionate.
- In sede di legittimità non è censurabile la scelta del giudice di merito tra diverse ricostruzioni probatorie, se la decisione mostra che il fatto controverso è stato preso in considerazione e risulta una motivazione non meramente apparente.
- Nelle controversie tributarie relative a soci di società a ristretta base sociale, la presunzione di distribuzione degli utili extracontabili può fondarsi sulla struttura ristretta della compagine e sul reciproco controllo tra i soci, salva la prova contraria del contribuente; tuttavia, nel caso deciso, la Corte non è entrata nel merito di tale tema perché ha risolto il ricorso sul piano processuale dell'inammissibilità.
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