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Cassazione Civile, Ordinanza n. 34805/2024 del 29/12/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia riguarda un avviso di accertamento emesso nei confronti di un socio di una società di capitali, nell'ambito di un accertamento induttivo dei maggiori ricavi societari fondato sul c.d. "tovagliometro". La CTR aveva confermato l'accertamento nei confronti del socio, ritenendo applicabile la presunzione di distribuzione degli utili nelle società a ristretta base sociale e reputando non fondata la riduzione del 50% operata dal primo giudice. Il ricorrente ha proposto un solo motivo per cassazione denunciando, ai sensi dell'art. 360, n. 5, c.p.c., l'omesso esame di fatti decisivi oggetto di discussione tra le parti: in particolare, sosteneva che la CTR avesse considerato solo una parte delle contestazioni formulate in appello dalla società sull'accertamento dei maggiori ricavi, omettendo di valutare specifiche circostanze istruttorie relative al numero effettivo di tovaglioli impiegati (uso da parte del personale, per coprire seaux à glace, sfrido prudenziale, uso per clienti bambini, turni di lavoro, consumi di vino, addetti e giornate lavorative), circostanze che, se considerate, avrebbero escluso o ridotto i maggiori utili extracontabili presunti.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che il vizio denunciato non riguardasse un fatto storico decisivo omesso dal giudice di merito, ma piuttosto la valutazione delle risultanze istruttorie e la scelta del materiale probatorio ritenuto convincente, attività riservata al giudice di merito e non censurabile in cassazione se il fatto storico è stato comunque esaminato. La Corte ha richiamato il principio secondo cui l'art. 360, n. 5, c.p.c. consente di denunciare solo l'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, decisivo e discusso, mentre l'omesso esame di singoli elementi istruttori non integra di per sé il vizio. Il ricorrente è stato condannato alle spese del giudizio di legittimità in favore dell'Agenzia delle Entrate; è stato inoltre dato atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.

Norme richiamate

Massime di principio

  • Il vizio di omesso esame ex art. 360, n. 5, c.p.c. concerne soltanto un fatto storico, principale o secondario, oggetto di discussione tra le parti e decisivo per il giudizio; non consente di rimettere in discussione la valutazione delle prove compiuta dal giudice di merito.
  • L'omesso esame di elementi istruttori non è sufficiente a integrare il vizio di legittimità quando il fatto storico rilevante sia stato comunque considerato dal giudice di merito, anche se non tutte le risultanze probatorie siano state espressamente menzionate.
  • In sede di legittimità non è censurabile la scelta del giudice di merito tra diverse ricostruzioni probatorie, se la decisione mostra che il fatto controverso è stato preso in considerazione e risulta una motivazione non meramente apparente.
  • Nelle controversie tributarie relative a soci di società a ristretta base sociale, la presunzione di distribuzione degli utili extracontabili può fondarsi sulla struttura ristretta della compagine e sul reciproco controllo tra i soci, salva la prova contraria del contribuente; tuttavia, nel caso deciso, la Corte non è entrata nel merito di tale tema perché ha risolto il ricorso sul piano processuale dell'inammissibilità.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioAccertamentoImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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