Sentenza del 29/04/2015 n. 8643 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
L’Agenzia delle Entrate contestava l’annullamento dell’avviso di accertamento IVA relativo al 2005. Le contestazioni riguardavano, da un lato, cessioni intracomunitarie fatturate come non imponibili alla società francese C.S., ma ritenute non effettivamente trasportate in Francia e successivamente consegnate a clienti italiani; dall’altro, la detrazione dell’IVA e la deduzione di costi relativi ad acquisti effettuati da società ritenute soggettivamente inesistenti o prive di adeguate strutture operative. L’Agenzia sosteneva che la CTR avesse attribuito rilievo insufficiente agli elementi presuntivi raccolti dall’Ufficio e avesse ritenuto erroneamente sufficiente la regolarità formale della documentazione e dei pagamenti.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso dell’Agenzia delle Entrate, dichiarando fondati i motivi secondo, terzo, quarto, quinto e sesto e inammissibile il primo. Ha cassato la sentenza della CTR, che aveva accolto l’appello della società, e ha rinviato la causa alla CTR della Campania, in diversa composizione, per un nuovo esame e per la liquidazione delle spese. La Cassazione ha stabilito che, per le operazioni soggettivamente inesistenti, l’Amministrazione deve fornire elementi oggettivi, anche presuntivi, idonei a dimostrare l’inesistenza del fornitore effettivo o la partecipazione del cessionario alla frode; una volta forniti tali elementi, il contribuente deve dimostrare la propria buona fede e l’assenza di conoscibilità della frode. Per le cessioni intracomunitarie, il cedente deve provare non solo la fatturazione, il pagamento e la consegna al vettore, ma anche l’effettiva uscita fisica dei beni dall’Italia verso altro Stato membro e la propria buona fede. La sentenza non ha quindi definito definitivamente l’imposta dovuta, ma ha imposto un nuovo giudizio conforme a tali principi.
Norme richiamate
D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36, comma 2, n. 4
Disciplina i requisiti della motivazione della sentenza tributaria. La Corte ha escluso che la motivazione della CTR fosse meramente apparente, ritenendo tuttavia che fosse insufficiente e generica nell’esame degli elementi probatori.
Ripartisce l’onere della prova. In materia di fatture per operazioni soggettivamente inesistenti, l’Amministrazione deve fornire elementi oggettivi, anche presuntivi, sull’inesistenza o sulla frode; successivamente il contribuente deve provare la propria estraneità e buona fede.
D.P.R. n. 633 del 1972, art. 19
Regola il diritto alla detrazione dell’IVA. La detrazione può essere negata quando la fattura, pur riferita a beni effettivamente ricevuti, indica un soggetto diverso dal fornitore effettivo e l’acquirente sapeva o avrebbe dovuto sapere di partecipare a una frode.
D.P.R. n. 633 del 1972, art. 21, comma 7
Rileva ai fini della corretta indicazione dei soggetti e degli elementi dell’operazione in fattura; l’alterazione soggettiva della fatturazione può incidere sulla detraibilità dell’IVA.
D.P.R. n. 633 del 1972, art. 54, comma 2
Consente all’Amministrazione finanziaria di fondare l’accertamento IVA anche su presunzioni e elementi indiziari.
D.L. n. 331 del 1993, art. 41, comma 1, lett. a), convertito dalla L. n. 427 del 1993
Costituiscono cessioni non imponibili le cessioni a titolo oneroso di beni, trasportati o spediti nel territorio di altro Stato membro, dal cedente o dall’acquirente, o da terzi per loro conto, nei confronti di cessionari soggetti d’imposta.
Il regime di non imponibilità richiede il trasferimento effettivo dei beni in un altro Stato membro, oltre agli altri requisiti soggettivi e sostanziali dell’operazione.
D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, commi 1-bis e 1-quater
La Corte ha dato atto della non sussistenza dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato a carico dell’Agenzia delle Entrate.
D.L. n. 16 del 2012, art. 8, modificativo della L. n. 537 del 1993, art. 14
È richiamato per la deducibilità, ai fini delle imposte dirette, dei costi relativi a operazioni soggettivamente inesistenti, salvo il loro utilizzo per commettere un reato, con efficacia retroattiva. Tale profilo non era però oggetto dei motivi di ricorso esaminati.
Massime di principio
- La regolarità formale di fatture, contabilità e pagamenti non è sufficiente, da sola, a dimostrare il diritto alla detrazione IVA quando l’Amministrazione fornisce elementi concreti sull’inesistenza soggettiva del fornitore o sull’esistenza di una frode.
- Se il fornitore indicato in fattura risulta privo di sede reale, personale, mezzi o struttura adeguata, tali circostanze possono costituire indizi rilevanti della frode e trasferire sul contribuente l’onere di dimostrare la propria buona fede.
- Per conservare il diritto alla detrazione in presenza di un fornitore fittizio, il contribuente deve dimostrare non solo che la merce è stata ricevuta e pagata, ma anche di non sapere e di non poter ragionevolmente sapere che l’operazione si inseriva in un’evasione IVA.
- Nelle cessioni intracomunitarie non imponibili, il cedente deve documentare l’effettiva spedizione o il trasporto dei beni in altro Stato membro e la loro uscita fisica dall’Italia. Fatture, Intrastat e pagamenti sono elementi utili, ma devono essere coerenti con documenti di trasporto e con le circostanze concrete della consegna.
- Le anomalie relative ai mezzi di trasporto, ai percorsi, ai luoghi di consegna o alle dichiarazioni dei vettori possono prevalere sulla documentazione formale se rendono dubbia l’effettiva esportazione comunitaria.
- L’onere probatorio del contribuente non è necessariamente vincolato a un unico documento: possono essere utilizzati diversi elementi commerciali e documentali, purché nel loro complesso dimostrino la realtà sostanziale dell’operazione e la buona fede.
- In sede di legittimità la Cassazione non rivaluta normalmente tutti i fatti, ma verifica il corretto uso delle regole giuridiche sull’onere della prova e l’esistenza di una motivazione effettiva, coerente e specifica.
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