Sentenza del 29/04/2015 n. 8640 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
L’Agenzia ha dedotto, ai sensi dell’art. 360, n. 3, c.p.c., la violazione dell’art. 7 della legge n. 289 del 2002. Ha contestato che la contribuente, dopo aver aderito alla definizione automatica per gli anni 1998-2002, potesse chiedere il rimborso dell’IRAP versata per gli stessi periodi. La CTR aveva invece ritenuto che il condono non comportasse rinuncia alla domanda di rimborso. La controversia riguardava anche il rimborso per il 2003, negato dall’Ufficio sul presupposto dell’esistenza di un’autonoma organizzazione; su tale annualità, tuttavia, l’Agenzia non ha proposto ricorso per cassazione.
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso dell’Agenzia, cassato la sentenza della CTR della Liguria n. 83/04/2009, depositata il 20 aprile 2009, limitatamente agli anni 1998-2002 e, decidendo nel merito senza necessità di ulteriori accertamenti, ha dichiarato non dovuto il rimborso IRAP per tali annualità, coperte dalla definizione automatica. L’adesione al condono preclude infatti il ricorso al procedimento ordinario e la conseguente pretesa di rimborso. Per il 2003 è rimasta ferma la decisione favorevole alla contribuente: non essendo stata impugnata dall’Agenzia, si è formato il giudicato sul riconoscimento del diritto al rimborso per insussistenza dei presupposti di assoggettamento all’IRAP. Le spese dell’intero giudizio sono state integralmente compensate, in considerazione del consolidamento della giurisprudenza di legittimità successivamente alla proposizione del ricorso introduttivo.
Norme richiamate
Legge n. 289 del 2002, art. 7 (definizione automatica)
Secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte (cfr. Cass. n. 5037 del 2010; n. 17142 del 2008 e, specificamente per l'IRAP, n. 3682 del 2007), il condono tributario premiale attribuisce al contribuente un diritto potestativo di scelta tra il procedimento amministrativo di accertamento ordinario, con conseguente pretesa all'eventuale rimborso del tributo indebitamente pagato, ed il procedimento amministrativo di accertamento straordinario di condono, con la conseguenza che l'opzione del contribuente per il condono preclude ad entrambi i soggetti del rapporto il ricorso al procedimento di accertamento ordinario e, quindi, anche ogni pretesa al rimborso da parte del contribuente.
La definizione automatica costituisce una scelta alternativa all’accertamento ordinario. Una volta esercitata per un’annualità, impedisce al contribuente di tornare al procedimento ordinario per domandare il rimborso del tributo relativo a quel periodo.
Codice di procedura civile, art. 360, n. 3
La disposizione è richiamata quale base del motivo di cassazione per violazione di legge; la Corte ha esaminato la censura relativa all’errata interpretazione della disciplina del condono e l’ha ritenuta fondata.
Massime di principio
- L’adesione a una definizione tributaria agevolata per determinate annualità è incompatibile con la successiva richiesta di rimborso, per gli stessi periodi, basata sul procedimento ordinario: la scelta del condono preclude tale pretesa.
- La preclusione va verificata per ciascun periodo d’imposta. Le annualità non comprese nella definizione non sono automaticamente coinvolte e vanno decise secondo le regole ordinarie e gli eventuali motivi effettivamente impugnati.
- In cassazione, una statuizione favorevole alla controparte che non sia stata impugnata dalla parte interessata resta ferma e può passare in giudicato, anche se la controversia riguarda altre annualità.
- La compensazione integrale delle spese può essere disposta quando il giudice ravvisa ragioni giustificative, come nel caso in cui l’orientamento giurisprudenziale si sia consolidato dopo l’avvio della controversia.
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