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Sentenza

Sentenza del 29/04/2015 n. 8629 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale il privato

La controversia

Dopo una verifica della Guardia di Finanza, l’Agenzia aveva accertato per il 2004 maggiori ricavi non dichiarati dalla società e la conseguente distribuzione di utili extracontabili ai soci, sulla base di versamenti in contanti e frazionati effettuati dai soci Bo.An. (Euro 165.000) e B.I. (Euro 167.500). La società e i soci avevano contestato gli accertamenti, sostenendo che i finanziamenti provenivano da risorse familiari documentate e che non ricorrevano presunzioni sufficienti a imputare loro utili occulti. In cassazione l’Agenzia ha formulato cinque motivi: omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione sulla disponibilità delle somme e sulla loro provenienza; inoltre, violazione delle norme sull’accertamento presuntivo e sull’onere della prova. Ha sostenuto, in particolare, che i redditi dichiarati dai soci erano esigui rispetto ai versamenti, che mancavano chiarimenti documentali sull’origine del denaro e che non era dimostrato il passaggio di risorse dai familiari ai soci.

La decisione

La Cassazione ha rigettato il ricorso dell’Agenzia. Ha ritenuto sufficiente la motivazione della CTR, che aveva valutato la documentazione attestante risorse ordinarie e straordinarie disponibili ai soci o alle loro famiglie, tra cui indennità di esproprio, rimborsi assicurativi, rendite fondiarie e dismissioni. Le censure motivazionali sono state giudicate in parte infondate e in parte inammissibili, perché riproponevano una diversa lettura delle prove o non rispettavano il principio di autosufficienza; anche il motivo di violazione di legge è stato ritenuto infondato o inammissibile, non essendo stato indicato un effettivo errore nell’applicazione delle norme. È rimasta quindi ferma la decisione della CTR che aveva respinto gli appelli dell’Amministrazione e annullato gli accertamenti. L’Agenzia è stata condannata a rifondere le spese del giudizio di legittimità, liquidate in Euro 13.200, di cui Euro 200 per esborsi, oltre spese generali e accessori di legge.

Norme richiamate

  • Art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    Il controllo di legittimità sui vizi motivazionali non consente di rivalutare le prove o sostituire alla ricostruzione del giudice di merito una diversa ricostruzione dei fatti. La motivazione è sufficiente se espone in modo chiaro gli elementi decisivi valutati.

  • D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 39, comma 1, lett. d)

    La norma è richiamata nel quadro dell’accertamento dei maggiori redditi d’impresa fondato su presunzioni semplici. Nel caso concreto, la Cassazione non ha ravvisato una sua violazione, poiché la CTR aveva valutato la documentazione sulle risorse disponibili e l’Agenzia chiedeva sostanzialmente una diversa valutazione delle prove.

  • D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 54, comma 2

    La disposizione è richiamata con riferimento all’accertamento presuntivo in materia IVA. La censura è stata respinta perché non dimostrava un errore nell’applicazione della norma, ma contestava l’apprezzamento delle risultanze documentali compiuto dai giudici di merito.

  • Codice civile, art. 2697

    La regola sull’onere della prova non è violata per il solo fatto che l’Amministrazione contesti l’efficacia degli elementi prodotti dal contribuente: nel caso in esame la CTR aveva dato conto della documentazione relativa alle disponibilità finanziarie, mentre il ricorso non indicava un effettivo errore di ripartizione dell’onere probatorio.

  • Codice civile, artt. 2727 e 2729

    Le presunzioni semplici devono essere valutate in base ai requisiti richiesti dalla legge. La CTR ha ritenuto che la prova documentale delle risorse disponibili ai soci e ai loro familiari fosse sufficiente a superare la presunzione di distribuzione di utili extracontabili; la Cassazione ha escluso che l’Agenzia potesse ottenere una nuova valutazione di merito sotto forma di censura di violazione di legge.

  • Codice di procedura civile, art. 91

    La parte soccombente è condannata a rifondere le spese del giudizio; in applicazione del principio di soccombenza, l’Agenzia delle Entrate è stata condannata al pagamento delle spese di cassazione.

Massime di principio

  • Nei finanziamenti dei soci a una società a ristretta base familiare, la presunzione di distribuzione di utili extracontabili può essere superata dimostrando, anche con documenti relativi a risorse familiari, che esistevano disponibilità finanziarie compatibili con i versamenti.
  • La sola sproporzione tra redditi dichiarati dal singolo socio e somme versate non determina automaticamente l’esistenza di ricavi societari occulti: occorre valutare anche le ulteriori risorse finanziarie documentate e gli elementi concreti del caso.
  • In cassazione non è possibile ottenere una nuova valutazione delle prove limitandosi a contestare la ricostruzione dei fatti compiuta dal giudice di merito; le censure devono individuare un effettivo vizio di legittimità e, quando necessario, riportare in modo autosufficiente gli atti rilevanti.
  • Una motivazione sintetica può essere sufficiente se identifica gli elementi documentali decisivi e spiega perché questi giustificano la conclusione raggiunta.

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