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Sentenza

Sentenza del 29/04/2015 n. 8624 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La controversia riguardava una cartella di pagamento per IVA relativa agli anni 1983, 1984, 1993 e 1995 e per IRPEG e ILOR relative al 1993. La società ne contestava la motivazione e la legittimità delle iscrizioni a ruolo, anche perché asseritamente effettuate in pendenza di impugnazioni e tardivamente. Dopo il rigetto dell’appello da parte della CTR, la contribuente ha proposto quattro motivi in Cassazione: (1) erronea declaratoria di novità dell’eccezione di tardività dei ruoli IVA 1983 e 1984; (2) omessa pronuncia sulla tardività dell’iscrizione a ruolo delle sanzioni IVA, in relazione all’art. 112 c.p.c. e all’art. 17 del D.P.R. n. 602/1973; (3) violazione dell’art. 19 del D.Lgs. n. 546/1992, sostenendo che la cartella consentisse di contestare anche i vizi dell’iscrizione a ruolo; (4) violazione dell’art. 182 c.p.c. per mancata verifica d’ufficio della regolare costituzione del contraddittorio in primo grado, nonostante un problema di comunicazione del nuovo domicilio. In udienza la società ha chiesto il rinvio per documentare un asserito pagamento della cartella a seguito di pignoramento del 2010.

La decisione

La Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso contro il Ministero delle Finanze, poiché, dopo l’istituzione dell’Agenzia delle Entrate e dal 1° gennaio 2001, la legittimazione processuale nei procedimenti successivi spettava esclusivamente a quest’ultima. Ha respinto la richiesta di rinvio perché priva di indicazioni specifiche e documenti. Tutti e quattro i motivi sono stati dichiarati inammissibili: i primi tre per carenze di autosufficienza, mancata trascrizione degli atti e delle deduzioni rilevanti e, per il terzo, anche perché la censura non si confrontava con la motivazione della CTR; il quarto perché formulato in termini ipotetici e senza una concreta censura della decisione. È quindi rimasta ferma la sentenza della CTR che aveva rigettato l’appello della contribuente. La ricorrente è stata condannata a rifondere all’Agenzia delle Entrate le spese del giudizio di legittimità, liquidate in 4.000 euro, oltre spese prenotate a debito.

Norme richiamate

  • D.Lgs. n. 546/1992, art. 57

    La Corte non esamina nel merito la questione di novità dell’eccezione: il motivo è inammissibile perché la ricorrente non ha riportato il contenuto dell’eccezione asseritamente formulata in primo grado, impedendo di verificarne la tempestiva proposizione.

  • Art. 112 c.p.c.

    La censura di omessa pronuncia non può essere esaminata quando il ricorso non specifica i fatti e gli atti necessari a individuare la questione sottoposta al giudice e il presupposto della pretesa violazione.

  • D.P.R. n. 602/1973, art. 17, comma 1, lett. c)

    La norma è invocata dalla contribuente per sostenere la decadenza nell’iscrizione a ruolo delle somme dovute in base ad accertamenti definitivi. La Corte non decide se l’iscrizione fosse tardiva: dichiara inammissibile la censura perché mancano l’identificazione degli accertamenti, i dati sulla loro definitività e riferimenti concreti per calcolare i termini.

  • D.Lgs. n. 546/1992, art. 19

    La Corte non accoglie la lettura proposta dalla contribuente, perché la CTR non aveva stabilito in astratto che la cartella fosse impugnabile soltanto per vizi propri: aveva rilevato che la società non aveva sollevato tempestivamente contestazioni sui vizi dell’iscrizione a ruolo. Il motivo è inammissibile anche perché non censura tale specifica motivazione.

  • Art. 182 c.p.c.

    La disposizione non consente di fondare un motivo di ricorso su una verifica processuale soltanto ipotetica: la ricorrente avrebbe dovuto indicare una concreta irregolarità del contraddittorio e censurare la decisione che aveva respinto la relativa eccezione.

Massime di principio

  • Nel ricorso per Cassazione occorre riprodurre o indicare in modo puntuale gli atti e i passaggi dei precedenti gradi dai quali risulti che la questione è stata tempestivamente proposta; il richiamo indiretto a una sentenza o a fatti generici non basta.
  • Una censura relativa alla decadenza dell’iscrizione a ruolo deve identificare gli atti presupposti e documentare i fatti necessari a stabilire quando l’accertamento è divenuto definitivo e da quando decorre il termine. La Cassazione non può ricostruire tali elementi né rivalutare genericamente il merito.
  • Quando la decisione impugnata si fonda su una ragione specifica, il ricorso deve contestarla direttamente. Se la parte omette di confrontarsi con tale ratio decidendi, il motivo può risultare inammissibile anche se prospetta una diversa interpretazione della norma.
  • Le questioni sulla regolarità del contraddittorio devono essere formulate in modo concreto e riferite a un’effettiva violazione processuale; una deduzione meramente ipotetica non è sufficiente.
  • Per gli atti e i giudizi successivi all’operatività dell’Agenzia delle Entrate, la legittimazione processuale dell’Amministrazione finanziaria spetta all’Agenzia, non al Ministero delle Finanze.
  • La richiesta di rinvio deve essere sostenuta da indicazioni specifiche e da elementi idonei a giustificarla; una richiesta generica, come quella fondata su un pagamento asserito ma non documentato, può essere respinta.

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