Sentenza del 29/04/2015 n. 8634 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
L’Ufficio aveva rettificato la dichiarazione relativa al 1989, recuperando a tassazione ai fini IRPEG e ILOR costi riferiti a fatture della IPC ritenute relative a operazioni inesistenti. La CTP di Genova aveva accolto il ricorso della società e la CTR Liguria aveva respinto l’appello dell’Ufficio, ritenendo sufficienti i documenti prodotti dalla contribuente e non decisiva la dichiarazione dell’amministratore che aveva riconosciuto l’inesistenza delle operazioni, poi ritrattandola. In Cassazione l’Agenzia ha dedotto, con quattro motivi, l’insufficienza della motivazione sulla valutazione delle prove, la violazione delle regole sull’onere probatorio e l’omessa valutazione degli elementi che indicavano che la IPC non disponeva dei mezzi per eseguire le prestazioni: dichiarazioni dell’amministratore della IPC, dichiarazioni di V.G.B., istanza di accertamento con adesione, patteggiamento e carenza di tecnici e consulenti.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto congiuntamente i quattro motivi, ritenendoli ammissibili e fondati. Ha rilevato che la CTR aveva valutato separatamente e in modo incompleto gli indizi: non aveva considerato nel loro insieme le dichiarazioni di V.G.B. e dell’amministratore della IPC, l’accertata carenza di mezzi della società emittente e la precedente ammissione resa nell’istanza di accertamento con adesione; aveva inoltre attribuito valore decisivo a fatture, assegni, estratti conto, lettere d’incarico e disegni, documenti che, da soli, non dimostrano l’effettiva esecuzione delle prestazioni. La sentenza della CTR è stata cassata con rinvio alla CTR Liguria, in diversa composizione, per un nuovo esame e per la regolamentazione delle spese del giudizio di legittimità. La Cassazione non ha deciso definitivamente che le operazioni fossero inesistenti: ha richiesto una nuova valutazione complessiva delle prove.
Norme richiamate
D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 75
A fronte della esibizione di una tale fattura spetta all'Ufficio dimostrare (anche attraverso presunzioni semplici) il difetto delle condizioni per la detta detrazione o deduzione e, in particolare, che la fattura concerna operazioni oggettivamente inesistenti.
La fattura regolare è normalmente idonea a rappresentare un costo deducibile, ma l’Amministrazione può contestare la deduzione dimostrando, anche mediante presunzioni semplici, che l’operazione è oggettivamente inesistente. Se fornisce elementi a sostegno della contestazione, spetta al contribuente provare l’effettiva esecuzione.
D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 21
La fattura è, di regola (salva l'ipotesi di contabilità inattendibile), documento idoneo a rappresentare un costo dell'impresa, come si evince dal D.P.R. n. 633 del 1972, art. 21, purchè sia redatta in conformità ai requisiti di forma e contenuto ivi prescritti.
Una fattura conforme ai requisiti formali e contenutistici costituisce, in via ordinaria, un documento idoneo a rappresentare il costo; tale idoneità non impedisce però all’Ufficio di dimostrare che l’operazione fatturata non è stata realmente effettuata.
Codice civile, art. 2697
A questo punto passa sul contribuente l'onere di dimostrare l'effettiva esistenza delle operazioni contestate ma siffatta prova non può consistere (per quanto su precisato) nella esibizione della fattura o nella sola dimostrazione della regolarità formale delle scritture contabili o dei mezzi di pagamento adoperati.
Una volta che l’Ufficio abbia fornito elementi idonei a sostenere la contestazione di operazioni inesistenti, il contribuente deve provarne l’effettività. Fatture, contabilità formalmente regolare e pagamenti, considerati isolatamente, non bastano a tale prova.
Codice di procedura civile, art. 360, n. 3
La disposizione è richiamata quale base del motivo di ricorso per cassazione con cui l’Agenzia denunciava violazione e falsa applicazione di legge.
Codice di procedura civile, art. 360, n. 5
La disposizione è richiamata quale base dei motivi di ricorso relativi all’insufficienza della motivazione su fatti controversi e decisivi, in particolare sull’inesistenza delle operazioni e sulla valutazione degli elementi probatori.
Codice di procedura civile, art. 366-bis
La Corte ha ritenuto ammissibili i motivi perché quelli concernenti i vizi motivazionali indicavano il fatto controverso e il momento di sintesi, mentre quello di violazione di legge si concludeva con un quesito di diritto.
Massime di principio
- Nelle contestazioni di fatture per operazioni oggettivamente inesistenti, l’Amministrazione deve fornire elementi probatori, anche presuntivi, che sostengano la contestazione; non è sufficiente una mera affermazione dell’inesistenza.
- Quando l’Ufficio ha assolto tale onere, il contribuente deve provare che le prestazioni siano state realmente eseguite. La sola produzione di fatture, registrazioni contabili, assegni o estratti conto non dimostra necessariamente l’effettività dell’operazione.
- La prova va valutata complessivamente: dichiarazioni, capacità operativa del fornitore, disponibilità di personale o consulenti e documenti commerciali devono essere esaminati nei loro reciproci rapporti, non isolatamente.
- Il pagamento tracciabile e i documenti d’incarico possono attestare l’esistenza di passaggi formali o di commesse, ma non provano da soli che il fornitore indicato in fattura abbia eseguito la prestazione.
- La decisione non stabilisce in via definitiva l’inesistenza delle operazioni: annulla la pronuncia di merito per insufficiente valutazione degli elementi e rimette la questione alla CTR per un nuovo esame.
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