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Sentenza

Sentenza del 29/04/2015 n. 8631 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

La Banca ha impugnato per cassazione la sentenza della Commissione tributaria regionale del Veneto che aveva confermato il diniego del rimborso IRAP per il 2004, versata applicando l'aliquota del 5,25%. Con il primo motivo ha contestato la tardività dell'appello incidentale dell'Ufficio: ricevuto l'appello principale il 19 novembre 2007, l'atto dell'Ufficio era stato depositato il 21 gennaio 2008, oltre il termine di sessanta giorni. Con il secondo motivo ha contestato l'applicabilità dell'aliquota del 5,25% alle banche per il 2004, sostenendo che le maggiorazioni regionali erano sospese e che, comunque, l'aliquota non poteva superare quella vigente nel 2002, pari al 4,75%.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il primo motivo: l'appello incidentale tributario può essere trasmesso per posta entro sessanta giorni e, per la tempestività, rileva la data di spedizione, non quella di deposito o ricezione; nella specie la spedizione era avvenuta nel termine. Ha accolto il secondo motivo nei limiti indicati, affermando che per il 2004 l'aliquota IRAP delle banche non poteva eccedere il 4,75% vigente nel 2002: la maggiorazione regionale al 5,25% era quindi applicabile solo fino a tale soglia. Ha cassato la sentenza impugnata e rinviato ad altra sezione della Commissione tributaria regionale del Veneto, anche per le spese del giudizio di legittimità. La sentenza di primo grado aveva riconosciuto il rimborso della somma versata oltre il 4,75%; la Cassazione non ha quantificato il rimborso, rimettendo il nuovo esame al giudice di rinvio.

Norme richiamate

  • D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, artt. 20, comma 2, 22, 23, 53 e 54

    Nella fattispecie, la proposizione dell'appello incidentale da parte dell'Ufficio è avvenuta mediante spedizione a mezzo posta effettuata entro la scadenza del termine di legge.

    La costituzione dell'appellato e la proposizione dell'appello incidentale nel processo tributario possono essere effettuate anche mediante spedizione postale. Ai fini della tempestività dell'impugnazione rileva la data di spedizione, purché l'invio avvenga entro il termine previsto.

  • Costituzione, artt. 3 e 24

    Una soluzione che escluda l'ammissibilità del gravame incidentale spedito per posta sarebbe irragionevolmente diversa rispetto a quella prevista dal combinato disposto degli artt. 53 e 22 del D.Lgs. citato, che consente di spiegare appello principale anche a mezzo di invio postale, e quindi in contrasto con gli artt. 3 e 24 Cost.

    L'ammissibilità dell'invio postale per l'appello incidentale evita una disparità irragionevole rispetto all'appello principale e tutela il diritto di difesa.

  • D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, artt. 6, 7, 16, commi 1 e 3, e 45, comma 2

    La disciplina relativa alla facoltà delle regioni di variare l'aliquota Irap fino ad un massimo di un punto percentuale va interpretata nell'ottica del legislatore di perseguire gli obiettivi di autonomia e di decentramento fiscale delle regioni stesse (c.d.federalismo fiscale) ed in tale prospettiva deve essere coerentemente inteso anche il disposto della L. n. 289 del 2002, art. 3, comma 1, lett. a), che, nel sospendere l'efficacia degli aumenti dell'aliquota Irap deliberati dalle regioni successivamente al 29 settembre 2002 e non confermativi delle aliquote in vigore per l'anno 2002, ha voluto comunque limitare l'effetto sospensivo a quelle maggiorazioni che determinassero, e nella misura in cui determinassero, il superamento dell'aliquota in vigore per l'anno 2002 e, in quanto tali, fossero non confermative di tale aliquota.

    Per banche e altri soggetti degli artt. 6 e 7, l'aliquota transitoria vigente nel 2002 era il 4,75%. La sospensione delle maggiorazioni regionali per il 2003 e il 2004 opera nella misura in cui l'aumento supera tale aliquota: perciò l'aliquota applicabile nel 2004 non poteva essere il 5,25%, ma al massimo il 4,75%.

  • Legge 27 dicembre 2002, n. 289, art. 3, comma 1, lettere a) e b)

    Emerge, quindi, con chiarezza dalla semplice lettura delle norme menzionate che gli incrementi dell'aliquota Irap previsti dalle regioni per gli anni 2003 e 2004 sono sospesi - vale a dire, non sono applicabili - a meno che "non siano confermativi delle aliquote in vigore per l'anno 2002".

    Gli aumenti regionali deliberati dopo il 29 settembre 2002 sono sospesi se non confermano l'aliquota vigente nel 2002. La sospensione riguarda soltanto la parte dell'aumento che porta l'aliquota oltre la percentuale allora effettivamente applicabile.

  • Legge 24 dicembre 2003, n. 350, art. 2, commi 21 e 22

    Tale sospensione delle maggiorazioni Irap regionali fu poi confermata fino al 31 dicembre 2004, per quanto qui interessa, con la L. 24 dicembre 2003, n. 350, art. 2, comma 21, ai sensi del quale "Fino al 31 dicembre 2004 restano sospesi gli effetti degli aumenti delle addizionali e delle maggiorazioni di cui alla della L. 27 dicembre 2002, n. 289, art. 3, comma 1, lett. a), eventualmente deliberati; gli effetti decorrono, in ogni caso, a decorrere dal periodo d'imposta successivo alla predetta data".

    Il comma 21 proroga al 31 dicembre 2004 la sospensione degli aumenti regionali non confermativi dell'aliquota 2002. Il comma 22, invece, riguarda disposizioni regionali emanate in modo non conforme ai poteri attribuiti alle Regioni e non sana le maggiorazioni IRAP qui contestate, che erano state deliberate nell'ambito del potere regionale previsto dall'art. 16 del D.Lgs. n. 446 del 1997.

  • Legge 30 dicembre 2004, n. 311, art. 1, commi 61 e 175

    Resta ferma l'applicazione della L. n. 350 del 2003, art. 2, comma 22, alle disposizioni regionali in materia di IRAP diverse da quelle riguardanti la maggiorazione dell'aliquota ...

    La disposizione chiarisce che la sanatoria prevista dall'art. 2, comma 22, della legge n. 350 del 2003 non si applica alle maggiorazioni dell'aliquota IRAP. L'eccezione introdotta dal comma 175 opera soltanto dal 1° gennaio 2005 e non rende applicabile retroattivamente l'aliquota maggiorata per il 2004.

  • Legge regionale Veneto 22 novembre 2002, n. 34, art. 2

    Tale fissazione fu effettuata per il 2003 con la L.R. 22 novembre 2002, n. 34, art. 2 (secondo il quale "Per l'anno 2003 è aumentata di un punto percentuale l'aliquota", cosicchè la determinazione dell'aliquota al 5,25% risulta dall'aumento di un punto sull'aliquota ordinaria del 4,25% fissata nel testo all'epoca vigente del D.Lgs. n. 446 del 1997 , citato art. 16, comma 1)

    La legge regionale aveva aumentato di un punto l'aliquota per il 2003, portandola al 5,25% per i soggetti interessati; l'efficacia dell'aumento era però soggetta alla sospensione statale, nella parte eccedente l'aliquota effettivamente vigente nel 2002.

  • Legge regionale Veneto 24 novembre 2003, n. 38, art. 2

    per il 2004 con la L.R. 24 novembre 2003, n. 38, art. 2 (per il quale, più chiaramente, "Per l'anno 2004, è fissata nel 5,25% l'aliquota").

    La fissazione regionale del 5,25% per il 2004 non poteva produrre effetti oltre il limite del 4,75% risultante dall'aliquota vigente per le banche nel 2002 e dalla sospensione statale delle maggiorazioni.

Massime di principio

  • Nel processo tributario l'appello incidentale può essere proposto tramite spedizione postale entro sessanta giorni dalla notifica dell'appello principale; per la tempestività conta la data di spedizione, non quella del successivo deposito o della ricezione.
  • Quando una legge sospende gli aumenti regionali non confermativi dell'aliquota vigente nell'anno base, l'aumento resta inefficace soltanto per la parte che supera quella aliquota: occorre quindi confrontare la percentuale richiesta con quella effettivamente applicabile nell'anno di riferimento.
  • La previsione di una sanatoria per norme regionali adottate fuori dai poteri attribuiti non si estende automaticamente a maggiorazioni deliberate nell'ambito di un potere regionale esistente; inoltre, una disposizione successiva priva di efficacia retroattiva non sana gli aumenti per periodi precedenti alla sua decorrenza.

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