Cassazione Civile, Ordinanza n. 14339/2023 del 24/05/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (avvocato)
La controversia
Un avvocato aveva chiesto alla Corte d'appello la liquidazione del compenso per l'attività svolta come difensore d'ufficio in un giudizio penale conclusosi nel 2008. In un primo momento la domanda era stata respinta per prescrizione; poi, a seguito di opposizione ex art. 170 del d.P.R. n. 115/2002, la Corte territoriale aveva accolto l'opposizione e liquidato un compenso base, ma lo aveva ridotto di un terzo applicando l'art. 106-bis del d.P.R. n. 115/2002, come introdotto dalla L. n. 147/2013. Il ricorrente ha proposto tre motivi: 1) violazione delle norme sull'interpretazione della legge e dell'art. 106-bis d.P.R. 115/2002, sostenendo che la riduzione di un terzo non fosse applicabile ad attività difensive già esaurite prima dell'entrata in vigore della norma; 2) nullità per difetto di motivazione, per avere il giudice liquidato un importo inferiore a quello richiesto e omesso la liquidazione delle spese vive; 3) violazione della disciplina dei compensi professionali e delle tabelle ministeriali per avere liquidato somme inferiori ai minimi previsti.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo, ritenendo che la riduzione di un terzo prevista dall'art. 106-bis d.P.R. n. 115/2002 non sia applicabile retroattivamente a prestazioni difensive integralmente esaurite prima dell'entrata in vigore della norma. Ha quindi cassato l'ordinanza impugnata con rinvio alla Corte d'appello di Bologna in diversa composizione, affinché ridetermini il compenso senza applicare la riduzione indebita e provveda anche sulle spese del giudizio di legittimità. I motivi secondo e terzo sono stati dichiarati assorbiti.
Norme richiamate
è il rimedio oppositorio avverso il decreto di liquidazione del compenso; nel caso è stato utilizzato per contestare la prima decisione di rigetto per prescrizione.
art. 106-bis d.P.R. n. 115/2002
la riduzione di un terzo dei compensi si applica, ma non può essere estesa retroattivamente a prestazioni difensive già esaurite prima della sua entrata in vigore.
art. 1, comma 607, L. n. 147/2013
richiamato quale base normativa dell'introduzione dell'art. 106-bis e interpretato nel senso che la disciplina opera solo per liquidazioni successive, senza incidere su attività pregresse già concluse.
invocato per escludere l'applicazione retroattiva della nuova disciplina.
invocato per la corretta interpretazione della norma in coerenza con il sistema.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
costituisce il parametro del motivo di ricorso per violazione di legge.
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
costituisce il parametro del motivo di ricorso per nullità della sentenza/ordinanza per difetto di motivazione.
art. 132, comma 1, n. 4, c.p.c.
richiamato per sostenere l'obbligo di motivazione del provvedimento di liquidazione.
invocato dal ricorrente per contestare la liquidazione inferiore ai minimi professionali.
artt. 1, 2 e 4 D.M. n. 55/2014
richiamati per la determinazione dei parametri e dei minimi di liquidazione dei compensi professionali.
Tabella 12 allegata al D.M. n. 55/2014
invocata quale parametro tariffario per la liquidazione dei compensi nel caso concreto.
richiamato come conferma della fisiologia del procedimento di liquidazione, che tende alla contestualità tra chiusura della fase e decreto di pagamento.
Massime di principio
- La riduzione di un terzo dei compensi prevista per il gratuito patrocinio e la difesa d'ufficio non si applica alle prestazioni professionali già integralmente esaurite prima dell'entrata in vigore della norma introduttiva, poiché la disciplina opera in coerenza con la fisiologia della liquidazione e non retroattivamente.
- In tema di liquidazione dei compensi al difensore d'ufficio, il momento rilevante per l'applicazione della tariffa è quello della prestazione professionale esaurita, non quello della successiva domanda di liquidazione o del provvedimento giudiziale.
- Quando il giudice dell'opposizione liquida il compenso professionale in misura inferiore a quella richiesta, deve rendere una motivazione che consenta di comprendere le ragioni dello scostamento dai parametri applicabili; i motivi di ricorso ulteriori restano assorbiti se viene accolto il profilo decisivo sulla disciplina applicabile.
- Le spese vive documentate e le anticipazioni possono costituire oggetto della liquidazione e devono essere considerate dal giudice nella determinazione finale del dovuto, secondo la disciplina tariffaria e processuale richiamata dal ricorrente.
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