Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 14339/2023 del 24/05/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (avvocato)

La controversia

Un avvocato aveva chiesto alla Corte d'appello la liquidazione del compenso per l'attività svolta come difensore d'ufficio in un giudizio penale conclusosi nel 2008. In un primo momento la domanda era stata respinta per prescrizione; poi, a seguito di opposizione ex art. 170 del d.P.R. n. 115/2002, la Corte territoriale aveva accolto l'opposizione e liquidato un compenso base, ma lo aveva ridotto di un terzo applicando l'art. 106-bis del d.P.R. n. 115/2002, come introdotto dalla L. n. 147/2013. Il ricorrente ha proposto tre motivi: 1) violazione delle norme sull'interpretazione della legge e dell'art. 106-bis d.P.R. 115/2002, sostenendo che la riduzione di un terzo non fosse applicabile ad attività difensive già esaurite prima dell'entrata in vigore della norma; 2) nullità per difetto di motivazione, per avere il giudice liquidato un importo inferiore a quello richiesto e omesso la liquidazione delle spese vive; 3) violazione della disciplina dei compensi professionali e delle tabelle ministeriali per avere liquidato somme inferiori ai minimi previsti.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo, ritenendo che la riduzione di un terzo prevista dall'art. 106-bis d.P.R. n. 115/2002 non sia applicabile retroattivamente a prestazioni difensive integralmente esaurite prima dell'entrata in vigore della norma. Ha quindi cassato l'ordinanza impugnata con rinvio alla Corte d'appello di Bologna in diversa composizione, affinché ridetermini il compenso senza applicare la riduzione indebita e provveda anche sulle spese del giudizio di legittimità. I motivi secondo e terzo sono stati dichiarati assorbiti.

Norme richiamate

Massime di principio

  • La riduzione di un terzo dei compensi prevista per il gratuito patrocinio e la difesa d'ufficio non si applica alle prestazioni professionali già integralmente esaurite prima dell'entrata in vigore della norma introduttiva, poiché la disciplina opera in coerenza con la fisiologia della liquidazione e non retroattivamente.
  • In tema di liquidazione dei compensi al difensore d'ufficio, il momento rilevante per l'applicazione della tariffa è quello della prestazione professionale esaurita, non quello della successiva domanda di liquidazione o del provvedimento giudiziale.
  • Quando il giudice dell'opposizione liquida il compenso professionale in misura inferiore a quella richiesta, deve rendere una motivazione che consenta di comprendere le ragioni dello scostamento dai parametri applicabili; i motivi di ricorso ulteriori restano assorbiti se viene accolto il profilo decisivo sulla disciplina applicabile.
  • Le spese vive documentate e le anticipazioni possono costituire oggetto della liquidazione e devono essere considerate dal giudice nella determinazione finale del dovuto, secondo la disciplina tariffaria e processuale richiamata dal ricorrente.

Come è indicizzato

MaterieSpese di liteConto corrente
RamiProcesso civileBancario e finanziario
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.