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Cassazione Civile, Ordinanza n. 26863/2026 del 14/10/2026

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ente previdenziale)

La controversia

L’INPS aveva emesso l’avviso di addebito n. 438 2018 0000729739000, fondato sul verbale unico di accertamento del 22 settembre 2017 e notificato l’11 gennaio 2019, intimando alla società il pagamento di euro 332.715,45, poi ridotti in corso di causa dopo la revisione dei conteggi. La pretesa riguardava la regolarizzazione contributiva, per il periodo dal 1° agosto 2012 al 31 luglio 2017, delle indennità di trasferta e dei rimborsi spese registrati nel libro unico del lavoro e nei cedolini paga, ma non adeguatamente documentati dall’impresa e perciò ritenuti dall’INPS componenti della retribuzione imponibile. Il Tribunale di Verbania aveva respinto l’opposizione della società; la Corte d’appello di Torino, con sentenza n. 461/2022 depositata il 22 settembre 2022, aveva respinto il gravame. La società ha proposto ricorso per cassazione con due motivi. Con il primo, formulato ai sensi dell’art. 360, primo comma, nn. 3 e 4, c.p.c., ha denunciato nullità della sentenza per motivazione apparente o mancante e violazione delle norme sulle prove e sui poteri istruttori nel rito del lavoro. Ha censurato il diniego della consulenza tecnica contabile e il mancato esercizio dei poteri istruttori d’ufficio, sostenendo che erano state indicate piste probatorie e che la controversia richiedeva verifiche contabili; ha inoltre contestato la valutazione della documentazione, la ripartizione dell’onere probatorio e l’affermazione secondo cui i conteggi INPS non erano stati efficacemente contestati. Ha lamentato anche che non fosse stata considerata la richiesta subordinata di applicare a tutti i periodi il criterio di calcolo utilizzato dagli ispettori per aprile-luglio 2017. Con il secondo motivo, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., ha denunciato violazione dell’art. 116, comma 8, lett. b), della legge n. 388/2000, sostenendo che la tenuta contabile negligente e confusa non dimostrava l’intenzione di occultare retribuzioni e doveva comportare la qualificazione della condotta come omissione, anziché evasione contributiva. In via preliminare, la Corte ha rilevato che l’apertura della liquidazione giudiziale della società, dichiarata nel 2023, non determina interruzione del giudizio di legittimità. Ha inoltre escluso l’estinzione del giudizio per definizione agevolata: pur essendo stata depositata la dichiarazione di adesione alla rottamazione-quater del 24 aprile 2023, non erano stati prodotti né la comunicazione di ammissione e determinazione del dovuto né la prova del versamento della prima o unica rata, necessari a dimostrare il perfezionamento della procedura.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Ha respinto il primo motivo nella parte relativa alla pretesa nullità motivazionale, rilevando che la sentenza d’appello esponeva in modo chiaro il percorso logico seguito e le ragioni per cui le prove prodotte non dimostravano l’effettività delle trasferte né la loro attribuibilità ai singoli lavoratori. Ha giudicato legittimo il diniego della consulenza tecnica contabile: la CTU non può supplire alle carenze probatorie della parte né essere utilizzata per ricercare fatti non provati; inoltre, la valutazione dei fatti controversi non richiedeva necessariamente conoscenze tecniche. La doglianza sul mancato esercizio dei poteri istruttori d’ufficio è stata ritenuta generica, perché la società non aveva indicato in modo puntuale una pista probatoria qualificata, decisiva e tale da rendere necessario l’intervento officioso. La censura sui conteggi è stata dichiarata inammissibile per difetto di specificità e autosufficienza: il ricorso non indicava la sede e il contenuto delle contestazioni processuali che si assumevano trascurate, impedendo la verifica della dedotta violazione dell’art. 115 c.p.c. Il secondo motivo è stato rigettato nel merito. La tenuta confusa e negligente delle registrazioni non consentiva di rilevare con immediatezza l’ammontare dei contributi dovuti; le indennità di trasferta e i rimborsi privi di riferibilità ai lavoratori potevano occultare retribuzioni corrisposte sotto altro titolo. Era quindi corretta la qualificazione della condotta come evasione contributiva, non come mera omissione. La società è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità, liquidate in euro 10.000 per compensi ed euro 200 per esborsi, oltre rimborso forfetario del 15% e accessori di legge. La Corte ha dato atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato, se dovuto. La liquidazione giudiziale sopravvenuta non ha interrotto il giudizio e la definizione agevolata non è stata provata come perfezionata.

Norme richiamate

  • artt. 299 e ss. c.p.c.

    Tale circostanza non incide sullo svolgimento del presente giudizio, stante il consolidato principio di diritto secondo cui il giudizio di legittimità, dominato dall’impulso d’ufficio, non trova applicazione l’istituto dell’interruzione del processo per uno degli eventi previsto dagli artt. 299 e ss. c.p.c.

    Gli eventi che determinano l’interruzione del processo ai sensi degli artt. 299 e ss. c.p.c. non interrompono il giudizio di legittimità, dominato dall’impulso d’ufficio.

  • art. 49 d.lgs. n. 14/2019

    Il citato principio, costantemente affermato da questa Corte nel caso di dichiarazione di fallimento della parte (cfr., tra le tante, Cass. 30785 del 2023 e Cass. n. 6642 del 2024), è da ritenersi estensibile anche all’ipotesi dell’apertura della procedura di liquidazione giudiziale ex art. 49 del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza di cui al d.lgs. n. 14 del 2019, che ha sostituito la procedura concorsuale del fallimento dell’imprenditore in stato di insolvenza ex art. 16 della legge fallimentare.

    L’apertura della liquidazione giudiziale non interrompe il giudizio di legittimità, secondo il principio già applicato alla dichiarazione di fallimento.

  • art. 1, commi 231, 235 e 241, l. n. 197/2022

    Quanto al caso di specie, non può essere dichiarata l’estinzione del giudizio, non avendo la parte interessata né l’Istituto previdenziale depositato la comunicazione di ammissione e determinazione del dovuto da parte del concessionario e neppure la documentazione attestante il versamento della prima o unica rata.

    Ai fini dell’estinzione del giudizio per definizione agevolata, la sola dichiarazione di adesione non è sufficiente: devono risultare la comunicazione di ammissione e determinazione del dovuto e il versamento della prima o unica rata.

  • art. 12-bis d.l. n. 84/2025, convertito in l. n. 108/2025

    Al riguardo, le Sezioni Unite di questa Corte, con la sentenza n. 5889 del 2026, hanno statuito che: a) la procedura di definizione agevolata di cui all’art. 1, comma 231 e ss., l. n. 197 del 2022 (c.d. “rottamazione-quater”) può essere esperita anche per debiti di natura non tributaria, purché risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022, atteso che, alla luce della ratio della procedura definitoria – volta sia ad agevolare, mediante lo stralcio di interessi e sanzioni, il recupero delle somme, sia ad estinguere, nel caso di processi pendenti, il relativo contenzioso – rileva unicamente l’elemento oggettivo dell’affidamento del carico all’Agente della riscossione nel tempo considerato e non la natura del credito posto in riscossione; b) in forza della norma di interpretazione autentica di cui all’art. 12bis del d.l. n. 84 del 2025, convertito in l. n. 108 del 2025, ai soli fini dell’estinzione dei giudizi aventi ad oggetto i debiti compresi nella dichiarazione di adesione alla definizione agevolata di cui al comma 235 dell’art. 1 della l. n. 197 del 2022 e di cui al comma 1 dell’art. 3bis del d.l. n. 202 del 2024, convertito con modificazioni dalla l. n. 15 del 2025 (c.d. “rottamazione-quater”), l’effettivo perfezionamento della definizione si realizza con il versamento della prima o unica rata delle somme dovute e l’estinzione è dichiarata dal giudice d’ufficio dietro presentazione – da parte del debitore o dell’Agenzia delle Entrate Riscossione che sia parte nel giudizio ovvero, in sua assenza, da parte dell’ente impositore – della dichiarazione di adesione, di cui al medesimo comma 235, della comunicazione di ammissione e determinazione del dovuto da parte del concessionario, ex art. 1, comma 241, della medesima l. n. 197 del 2022 o dall’art. 3bis, comma 2, lettera c), del citato d.l. n. 202 del 2024, e della documentazione attestante il versamento della prima o unica rata.

    Per i giudizi relativi ai debiti inclusi nella rottamazione-quater, la definizione si perfeziona con il pagamento della prima o unica rata; l’estinzione è dichiarata d’ufficio quando siano prodotti la dichiarazione di adesione, la comunicazione di ammissione e quantificazione e la prova del pagamento.

  • art. 132, secondo comma, n. 4, c.p.c.

    Secondo la giurisprudenza di questa Corte, il vizio di motivazione previsto dall’art. 132, secondo comma, n. 4), c.p.c., e dall’art. 111 Cost., sussiste quando la pronuncia riveli una obiettiva carenza nella indicazione del criterio logico che ha condotto il giudice alla formazione del proprio convincimento, come accade quando non vi sia alcuna esplicitazione sul quadro probatorio, né alcuna disamina logico-giuridica che lasci trasparire il percorso argomentativo seguito.

    La nullità per difetto di motivazione ricorre quando la sentenza non esplicita il quadro probatorio né il percorso logico-giuridico che ha condotto alla decisione; non ricorre se tali ragioni sono chiare e riferite al caso concreto.

  • art. 111 Cost.

    Secondo la giurisprudenza di questa Corte, il vizio di motivazione previsto dall’art. 132, secondo comma, n. 4), c.p.c., e dall’art. 111 Cost., sussiste quando la pronuncia riveli una obiettiva carenza nella indicazione del criterio logico che ha condotto il giudice alla formazione del proprio convincimento, come accade quando non vi sia alcuna esplicitazione sul quadro probatorio, né alcuna disamina logico-giuridica che lasci trasparire il percorso argomentativo seguito.

    La garanzia costituzionale della motivazione è violata quando manca l’indicazione del criterio logico e del percorso argomentativo che sorreggono la decisione.

  • art. 61 c.p.c.

    La consulenza tecnica d’ufficio è mezzo istruttorio (e non una prova vera e propria) sottratta alla disponibilità delle parti ed affidata al prudente apprezzamento del giudice di merito, rientrando nel suo potere discrezionale la valutazione di disporre la nomina dell’ausiliario giudiziario e la motivazione dell’eventuale diniego può anche essere implicitamente desumibile dal contesto generale delle argomentazioni svolte e dalla valutazione del quadro probatorio unitariamente considerato effettuata dal suddetto giudice.

    La consulenza tecnica d’ufficio è disposta secondo la valutazione discrezionale del giudice di merito; il diniego può essere motivato anche implicitamente, se le ragioni emergono dal complesso della decisione.

  • art. 2697 c.c.

    In particolare, nella sentenza si dà conto in modo puntuale delle ragioni sottese alla pretesa contributiva avanzata dall’Inps, e cioè, in sostanza, l’assoggettamento a contribuzione delle somme erogate ai dipendenti a titolo di trasferte e rimborsi spese. Inoltre, facendo leva sul criterio di riparto dell’onere della prova operante nel presente giudizio, in base al quale spetta all’impresa dimostrare l’effettività delle trasferte, la sentenza giunge ad affermare, attraverso la disamina di una parte della documentazione prodotta, che la società non ha adempiuto a tale onere, sì da ritenere inammissibile la c.t.u. contabile.

    In questa controversia spetta all’impresa dimostrare l’effettività delle trasferte e la loro riferibilità ai singoli lavoratori, quale presupposto per escludere dalla base contributiva le somme registrate come trasferte e rimborsi.

  • art. 115 c.p.c.

    A fronte di tali analitici rilievi, il ricorso per cassazione risulta in parte qua manifestamente lacunoso e dunque inammissibile, in quanto non redatto in conformità alle prescrizioni imposte dall’art. 366, primo comma, n. 6), c.p.c. In esso, difatti, non vengono indicati la sede processuale in cui sono state dedotte le contestazioni ribadite o lamentate come disattese, inserendo nell’atto la trascrizione dei relativi passaggi argomentativi, né il contenuto specifico degli scritti difensivi, in modo da consentire alla Corte di valutare la sussistenza dei presupposti per la corretta applicazione dell’art. 115 c.p.c.

    La censura di violazione dell’art. 115 c.p.c. relativa alla mancata considerazione delle contestazioni sui conteggi deve indicare e riprodurre i passaggi processuali rilevanti, così da consentire alla Corte di verificarne la fondatezza.

  • art. 421, secondo comma, c.p.c.

    Nella specie, la parte ricorrente si limita a denunciare del tutto genericamente l’omessa attivazione dei poteri istruttori officiosi riservati alla Corte d’appello (v. pagg. 34 e 35) e la mancata valutazione della “pista probatoria” costituita dalla documentazione prodotta e dalle elaborazioni acquisite in corso di causa (v. soprattutto pag. 45), ma senza illustrare in maniera chiara e intellegibile, con riferimento agli elementi ricostruttivi desumibili dagli atti, quali di questi erano idonei ad integrare, con carattere di decisività, l’esistenza della pista probatoria qualificata rispetto alla quale appariva doverosa un’integrazione istruttoria mediante l’esercizio dei poteri officiosi.

    La denuncia in cassazione del mancato esercizio dei poteri istruttori officiosi richiede l’indicazione specifica degli elementi probatori decisivi che integravano una pista probatoria qualificata; una doglianza generica non è sufficiente.

  • art. 437, secondo comma, c.p.c.

    Nella specie, la parte ricorrente si limita a denunciare del tutto genericamente l’omessa attivazione dei poteri istruttori officiosi riservati alla Corte d’appello (v. pagg. 34 e 35) e la mancata valutazione della “pista probatoria” costituita dalla documentazione prodotta e dalle elaborazioni acquisite in corso di causa (v. soprattutto pag. 45), ma senza illustrare in maniera chiara e intellegibile, con riferimento agli elementi ricostruttivi desumibili dagli atti, quali di questi erano idonei ad integrare, con carattere di decisività, l’esistenza della pista probatoria qualificata rispetto alla quale appariva doverosa un’integrazione istruttoria mediante l’esercizio dei poteri officiosi.

    Nel rito del lavoro, il ricorrente che censura il mancato esercizio in appello dei poteri istruttori officiosi deve indicare specificamente i fatti o i mezzi di prova decisivi che avrebbero giustificato l’integrazione istruttoria.

  • art. 366, primo comma, n. 6, c.p.c.

    A fronte di tali analitici rilievi, il ricorso per cassazione risulta in parte qua manifestamente lacunoso e dunque inammissibile, in quanto non redatto in conformità alle prescrizioni imposte dall’art. 366, primo comma, n. 6), c.p.c. In esso, difatti, non vengono indicati la sede processuale in cui sono state dedotte le contestazioni ribadite o lamentate come disattese, inserendo nell’atto la trascrizione dei relativi passaggi argomentativi, né il contenuto specifico degli scritti difensivi, in modo da consentire alla Corte di valutare la sussistenza dei presupposti per la corretta applicazione dell’art. 115 c.p.c.

    Il ricorso per cassazione deve specificare la sede processuale e riportare il contenuto degli atti su cui si fonda la censura, in misura sufficiente a permettere alla Corte di verificarne direttamente la fondatezza.

  • art. 116, comma 8, lett. b), l. n. 388/2000

    Nella specie, è evidente che la negligente tenuta delle registrazioni contabili (ovvero, come si esprime la sentenza impugnata, lo “stato confusionale” in cui esse sono state rinvenute) non consente rilevare con immediatezza l’ammontare dei contributi dovuti dalla società e non versati. Da tali registrazioni, difatti, non è dato evincersi le complessive retribuzioni corrisposte ai lavoratori, giacché la presenza di indennità di trasferte e rimborsi spese privi di riferibilità ai lavoratori si sostanziano in emolumenti corrisposti con presumibile finalità elusiva, cioè allo scopo di occultare retribuzioni erogate ad altro titolo. Ne consegue che, come correttamente ritenuto dalla Corte di merito, alla fattispecie in esame non può applicarsi il più lieve regime sanzionatorio connesso alla mera omissione contributiva.

    La tenuta confusa delle registrazioni configura evasione contributiva, e non mera omissione, quando impedisce di rilevare immediatamente l’ammontare dei contributi dovuti e le somme non riferibili ai lavoratori appaiono funzionali a occultare retribuzioni corrisposte sotto altro titolo.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    Ai sensi dell’art. 13, comma 1quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma 1bis dello stesso articolo 13, se dovuto.

    Quando ricorrono i presupposti processuali previsti dalla disposizione, il giudice dà atto dell’obbligo di versare un ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, se dovuto.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115/2002

    Ai sensi dell’art. 13, comma 1quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma 1bis dello stesso articolo 13, se dovuto.

    Il contributo aggiuntivo previsto dal comma 1-quater è commisurato all’importo dovuto per il ricorso principale ai sensi del comma 1-bis, se dovuto.

  • art. 1, comma 17, l. n. 228/2012

    Ai sensi dell’art. 13, comma 1quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma 1bis dello stesso articolo 13, se dovuto.

    La disposizione ha introdotto il meccanismo dell’ulteriore contributo unificato previsto dall’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.

Massime di principio

  • Nel giudizio di legittimità, dominato dall’impulso d’ufficio, la dichiarazione di fallimento o l’apertura della liquidazione giudiziale di una parte non determina l’interruzione del processo.
  • Per ottenere l’estinzione del giudizio in conseguenza della rottamazione-quater non basta la dichiarazione di adesione: occorre documentare il perfezionamento della definizione mediante la comunicazione di ammissione e quantificazione del dovuto e il pagamento della prima o unica rata.
  • Quando il datore di lavoro invoca l’esclusione dalla base contributiva di somme indicate come trasferte e rimborsi spese, grava su di esso la prova dell’effettività delle trasferte e della riferibilità delle somme ai singoli lavoratori.
  • La consulenza tecnica d’ufficio è uno strumento di ausilio al giudice e non una prova in senso proprio: non può essere utilizzata per supplire alla carenza delle allegazioni o delle prove della parte né per svolgere indagini esplorative su fatti non dimostrati. Il giudice di merito può negarla discrezionalmente, anche con motivazione desumibile dal complesso della decisione.
  • La censura in cassazione per mancato esercizio dei poteri istruttori officiosi nel rito del lavoro deve individuare gli atti e gli elementi di prova costituenti una pista probatoria qualificata e decisiva, nonché l’intervento istruttorio specificamente richiesto; una contestazione generica è inammissibile o comunque non idonea a fondare la censura.
  • La contestazione della violazione dell’art. 115 c.p.c. richiede che il ricorso per cassazione indichi la sede processuale e riporti il contenuto delle contestazioni che si assumono trascurate, così da consentirne la verifica.
  • Ai fini della distinzione tra evasione e omissione contributiva, la tenuta confusa delle registrazioni è rilevante quando impedisce di ricostruire immediatamente le retribuzioni e l’ammontare dei contributi dovuti; somme formalmente indicate come trasferte o rimborsi, ma prive di riferibilità ai lavoratori e idonee a occultare retribuzioni, possono giustificare la qualificazione della condotta come evasione.

Come è indicizzato

MaterieContributi previdenzialiProveImpugnazioni
RamiPrevidenzaProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

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