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Cassazione Civile, Ordinanza n. 26865/2026 del 14/10/2026

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (ente previdenziale)

La controversia

Il debitore aveva proposto il 26 maggio 2015 un’opposizione dopo avere appreso, il 17 aprile 2015, dell’iscrizione ipotecaria su un proprio immobile durante una trattativa di vendita e dopo avere ottenuto, il 23 aprile 2015, un estratto di ruolo. Deduceva di non avere ricevuto la notificazione delle cartelle e chiedeva tutela rispetto ai crediti contributivi, assumendone la prescrizione. Il Tribunale aveva dichiarato prescritti i crediti di cinque cartelle (nn. 5-9), respingendo la domanda per il resto. La Corte d’appello di Perugia, con sentenza n. 100/2022 depositata il 30 marzo 2022, aveva dichiarato prescritti anche i crediti di altre quattro cartelle (nn. 1-4), notificate tra aprile 2005 e maggio 2006, poiché il primo atto interruttivo era intervenuto il 19 aprile 2014; aveva confermato le iscrizioni ipotecarie sui crediti residui, per importo superiore a 20.000 euro, e respinto l’appello incidentale dell’ente previdenziale. Quest’ultimo aveva eccepito in appello l’inammissibilità dell’impugnazione dell’estratto di ruolo per difetto di interesse ai sensi dell’art. 12, comma 4-bis, d.P.R. n. 602/1973, introdotto nel 2021, ma la Corte territoriale aveva ritenuto la disposizione non retroattiva. L’ente previdenziale ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, denunciando, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., violazione e falsa applicazione dell’art. 12, comma 4-bis, d.P.R. n. 602/1973: sosteneva che la norma, applicabile anche ai processi pendenti, rendesse inammissibile l’azione, non ricorrendo i pregiudizi tipizzati dalla disposizione. L’Agenzia delle entrate-Riscossione si è costituita senza svolgere difese; il debitore è rimasto intimato.

La decisione

La Cassazione ha accolto l’unico motivo e cassato senza rinvio la sentenza impugnata, ritenendo che la domanda originaria, diretta a ottenere tutela immediata contro l’estratto di ruolo e le cartelle asseritamente non notificate o invalidamente notificate, non potesse essere proposta per difetto di interesse ad agire. L’art. 12, comma 4-bis, d.P.R. n. 602/1973, nella formulazione applicabile ratione temporis, condiziona l’impugnabilità diretta alla dimostrazione di specifici pregiudizi tassativamente individuati e si applica anche ai giudizi pendenti, perché incide sulla configurazione dinamica dell’interesse ad agire fino al momento della decisione. La questione non era coperta da giudicato interno: la Corte d’appello si era pronunciata espressamente sul punto e l’ente previdenziale aveva quindi potuto riproporla in cassazione. Il debitore non aveva allegato elementi idonei a dimostrare uno dei pregiudizi richiesti. La questione assorbiva ogni altra controversia, compresa quella sulla prescrizione dei crediti. Le spese di tutti i gradi sono state interamente compensate, in considerazione dello ius superveniens e dell’intervento delle Sezioni Unite successivi al deposito del ricorso per cassazione.

Norme richiamate

  • art. 12, comma 4-bis, d.P.R. n. 602/1973

    La disciplina dettata dal citato art. 12, comma 4-bis, del d.P.R. n. 602 del 1973 incide anche sui giudizi in corso, proprio perché “plasma l’interesse ad agire”, condizione dell’azione avente natura «dinamica» e dunque idonea ad assumere una diversa configurazione fino al momento della decisione, anche in virtù di una norma sopravvenuta.

    La disposizione che tipizza i pregiudizi idonei a giustificare l’impugnazione diretta del ruolo o della cartella non notificata o invalidamente notificata si applica anche ai giudizi pendenti, poiché l’interesse ad agire è una condizione dinamica, valutabile nella configurazione vigente al momento della decisione.

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    Il ricorrente istituto deduce, in relazione all’art. 360 co. 1 n. 3 c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell’art. 12 co. 4-bis dpr 602/73 introdotto con art. 3-bis d.l. 146/2021, per non aver dichiarato, la Corte d’appello, l’inammissibilità dell’opposizione ex d.l. 146/2021 nonostante fosse già entrato in vigore il testo normativo al momento della decisione;

    La disposizione è indicata quale parametro processuale per denunciare in cassazione la violazione o falsa applicazione della norma che disciplina l’interesse a impugnare direttamente l’estratto di ruolo.

Massime di principio

  • La disciplina dell’art. 12, comma 4-bis, d.P.R. n. 602/1973, che subordina l’impugnazione diretta del ruolo e della cartella non notificata o invalidamente notificata alla dimostrazione di pregiudizi tipizzati, si applica anche ai giudizi pendenti, perché l’interesse ad agire è una condizione dinamica e va verificato secondo la configurazione normativa vigente al momento della decisione.
  • Chi impugna direttamente un ruolo o una cartella asseritamente non notificata o invalidamente notificata deve allegare e dimostrare la ricorrenza di uno dei pregiudizi tassativamente indicati dall’art. 12, comma 4-bis, d.P.R. n. 602/1973; in mancanza, la domanda è inammissibile per difetto di interesse ad agire.
  • La questione del difetto di interesse ad agire può essere esaminata in cassazione quando non si sia formato sul punto un giudicato interno; non sussiste tale preclusione se il giudice d’appello si è pronunciato espressamente sulla questione.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniRiscossione
RamiProcesso civileTributi
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicato

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