Cassazione Civile, Ordinanza n. 26740/2026 del 13/10/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (ente previdenziale)
La controversia
Il ricorrente aveva impugnato il provvedimento con cui la CIPAG aveva disposto la cancellazione dalla Cassa dal 14 ottobre 2015, data della cancellazione dall’Albo professionale conseguente alla domanda presentata il 10 settembre 2015, anziché dal 31 dicembre 2008, data dalla quale l’Agenzia delle Entrate aveva disposto retroattivamente la chiusura della partita IVA. Il Tribunale di Sassari aveva respinto il ricorso e la Corte d’appello di Cagliari, sezione distaccata di Sassari, con sentenza n. 12/2022 depositata il 12 gennaio 2022, aveva rigettato l’appello. Con i primi tre motivi il ricorrente denunciava, rispettivamente, violazione dell’art. 2697 c.c. e delle disposizioni dello Statuto CIPAG e dell’art. 35 del d.P.R. n. 633/1972, sostenendo di avere provato il mancato esercizio professionale mediante il modello 3/03 e la certificazione di cessazione della partita IVA; nullità della sentenza per contraddittorietà, perché avrebbe riconosciuto sia la possibilità di vincere la presunzione di esercizio professionale sia l’avvenuta prova contraria; violazione dell’art. 115 c.p.c. per avere affermato che non era stata presentata l’autocertificazione di cessazione dell’attività. Con il quarto motivo deduceva ultrapetizione, assumendo che la Corte d’appello avesse deciso sull’obbligo contributivo, estraneo all’oggetto del giudizio. Con il quinto denunciava violazione degli artt. 112, 115, 116 c.p.c., dell’art. 2697 c.c. e dell’art. 39.2 del regolamento contributivo della Cassa, contestando l’affermazione secondo cui non aveva presentato le dichiarazioni annuali. Nel corso del giudizio di merito era inoltre emerso che il geometra, pur non avendo ricevuto incarichi, aveva chiesto trasferimenti tra collegi territoriali, anche nel 2013, e si era attivato per iscriversi agli elenchi dei consulenti tecnici dei tribunali al fine di ottenere incarichi professionali.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha esaminato congiuntamente e respinto i primi tre motivi: l’iscrizione all’Albo fonda, secondo l’art. 5 dello Statuto CIPAG, una presunzione semplice di esercizio della libera professione, superabile con prova contraria, ma la cessazione della partita IVA dimostra soltanto la mancata produzione di reddito e non prova, da sola, il mancato esercizio o la mancata disponibilità a svolgere l’attività. La presentazione del modello relativo alla cancellazione dalla Cassa era stata considerata dalla Corte d’appello, ma riguardava la cancellazione già ottenuta dal 14 ottobre 2015, non la pretesa retrodatazione al 31 dicembre 2008. Le iniziative del ricorrente volte a trasferirsi presso altri collegi e a iscriversi negli elenchi dei consulenti tecnici, anche nel 2013, erano incompatibili con la prova del mancato esercizio professionale, a prescindere dal fatto che avesse poi ricevuto incarichi o prodotto reddito. Non sussisteva la denunciata contraddittorietà, poiché la sentenza d’appello aveva ritenuto non fornita la prova contraria. Il quarto e il quinto motivo sono stati dichiarati inammissibili, perché inidonei a incidere sulla decisione relativa alla domanda di cancellazione retroattiva. La Corte ha condannato il ricorrente a rifondere alla CIPAG le spese del giudizio di legittimità, liquidate in euro 2.500 per compensi ed euro 200 per esborsi, oltre spese forfettarie del 15% e accessori di legge, e ha dichiarato sussistenti i presupposti per l’ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, ove dovuto.
Norme richiamate
art. 5 dello Statuto CIPAG
L’art. 5 del suo Statuto, approvato con D.M. 27 febbraio 2003, prevede che “Sono obbligatoriamente iscritti alla Cassa i geometri e geometri laureati iscritti all'Albo professionale dei Geometri che esercitano, anche senza carattere di continuità ed esclusività, la libera professione. L’esercizio della libera professione si presume per tutti gli iscritti all’Albo salvo prova contraria che l’iscritto può dare secondo le modalità che verranno stabilite dal Consiglio di amministrazione con delibera da sottoporre all’approvazione dei ministeri vigilanti ai sensi dell’art. 3, comma 2, del d. lgs. n. 509 del 1994”.
L’iscrizione all’Albo costituisce il fatto noto da cui lo Statuto fa presumere l’esercizio della libera professione e l’obbligo di iscrizione alla Cassa; la presunzione è semplice e può essere vinta dal geometra con prova contraria.
La presunzione, che va qualificata come semplice, prevista dall’art. 5 dello Statuto, dunque, non può non trovare il giusto bilanciamento nella prova contraria, rispetto al fatto provato, iscrizione all’albo, posto a base del ragionamento inferente, che può essere offerta in giudizio dal lavoratore con modalità diverse rispetto a quelle indicate nel comunicato nonché nelle delibere- ferma restando la valutazione da parte del giudice dell’ammissibilità del relativo mezzo istruttorio - che possono valere solo come esemplificazioni agevolative offerte agli interessati.
La presunzione statutaria è una presunzione semplice: la prova contraria può essere fornita in giudizio con i mezzi ammessi dall’ordinamento processuale e non può essere limitata alle modalità documentali predisposte dalla Cassa.
L’art. 5 dello Statuto della Cassa Italiana di Previdenza ed Assistenza Geometri (CIPAG) nello stabilire che “L’esercizio della libera professione si presume per tutti gli iscritti all’Albo salvo prova contraria che l’iscritto può dare secondo le modalità che verranno stabilite dal Consiglio di Amministrazione con delibera da sottoporre all’approvazione dei Ministeri vigilanti ai sensi dell’art. 3, comma 2, del d.lgs. n. 509 del 1994”, fa discendere dal factum probatum dell’iscrizione all’albo una presunzione semplice sull’esercizio della libera professione, che trova disciplina nell’art. 2729, cod. civ., spettando al geometra iscritto all’albo professionale l’onere della prova contraria.
Una volta provata l’iscrizione all’Albo, spetta al geometra fornire la prova contraria alla presunzione di esercizio della libera professione.
art. 3, comma 2, d.lgs. n. 509/1994
L’art. 5 del suo Statuto, approvato con D.M. 27 febbraio 2003, prevede che “Sono obbligatoriamente iscritti alla Cassa i geometri e geometri laureati iscritti all'Albo professionale dei Geometri che esercitano, anche senza carattere di continuità ed esclusività, la libera professione. L’esercizio della libera professione si presume per tutti gli iscritti all’Albo salvo prova contraria che l’iscritto può dare secondo le modalità che verranno stabilite dal Consiglio di amministrazione con delibera da sottoporre all’approvazione dei ministeri vigilanti ai sensi dell’art. 3, comma 2, del d. lgs. n. 509 del 1994”.
La disposizione è richiamata quale base normativa per l’approvazione e l’autonomia regolamentare della Cassa; tale autonomia non consente tuttavia di escludere la prova contraria esperibile in giudizio secondo le regole processuali.
art. 132, quarto comma, c.p.c.
Nella struttura motivazionale della sentenza impugnata, non si ravvisa la denunciata contraddittorietà, in quanto la Corte di appello, a differenza di quanto affermato dal ricorrente nel secondo motivo, non ha mai affermato che Gentili avesse fornito la prova di non avere esercitato la professione, avendo affermato l’esatto opposto e cioè che il geometra “avrebbe dovuto provare che nel periodo in considerazione egli non ha avuto la potenzialità di svolgere attività professionale”.
Non ricorre la nullità per contraddittorietà quando la motivazione, letta nel suo complesso, non contiene affermazioni inconciliabili e ha chiaramente escluso che fosse stata fornita la prova contraria.
La circostanza che nella sentenza della Corte di appello si faccia esplicito riferimento alla presentazione da parte del professionista, in occasione della istanza di cancellazione, del modello finalizzato ad ottenere proprio la cancellazione, porta a disattendere tutte le doglianze del ricorrente fondate sulla mancata valutazione di tale documento; piuttosto, nel momento in cui la Corte di appello afferma che il ricorrente non ha presentato la autocertificazione attestante il mancato esercizio dell’attività professionale, fa chiaramente riferimento al periodo precedente al 2015, considerato che l’oggetto del giudizio consiste proprio nella retrodatazione della decorrenza della cancellazione.
La censura relativa alla mancata considerazione di un documento è infondata quando la sentenza impugnata ne ha dato conto, distinguendone la rilevanza rispetto al periodo oggetto della domanda.
Il quarto motivo, con il quale il ricorrente ha affermato la nullità della sentenza per violazione dell’art. 112 c.p.c. per vizio di ultrapetizione, avendo la Corte di appello affermato la sussistenza di un obbligo contributivo, questione non rientrante nell’oggetto del giudizio (art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.) e il quinto motivo, con il quale ha dedotto la violazione degli artt. 112, 115, 116 c.p.c., 2697 c.c., 39.2 del regolamento sulla contribuzione della Cassa (art. 360, primo comma, n. 3), per avere la Corte di appello erroneamente dichiarato che il ricorrente non avesse presentato le dichiarazioni annuali, devono essere dichiarati inammissibili, non essendo le censure in alcun modo idonee a intaccare la decisione dei giudici di merito in termini di rigetto della domanda di cancellazione retroattiva e determinare un diverso esito del giudizio.
Le censure di ultrapetizione e quelle relative alle dichiarazioni annuali sono inammissibili se non sono idonee a incidere sulla statuizione decisiva di rigetto della domanda di cancellazione retroattiva.
Il quarto motivo, con il quale il ricorrente ha affermato la nullità della sentenza per violazione dell’art. 112 c.p.c. per vizio di ultrapetizione, avendo la Corte di appello affermato la sussistenza di un obbligo contributivo, questione non rientrante nell’oggetto del giudizio (art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.) e il quinto motivo, con il quale ha dedotto la violazione degli artt. 112, 115, 116 c.p.c., 2697 c.c., 39.2 del regolamento sulla contribuzione della Cassa (art. 360, primo comma, n. 3), per avere la Corte di appello erroneamente dichiarato che il ricorrente non avesse presentato le dichiarazioni annuali, devono essere dichiarati inammissibili, non essendo le censure in alcun modo idonee a intaccare la decisione dei giudici di merito in termini di rigetto della domanda di cancellazione retroattiva e determinare un diverso esito del giudizio.
La dedotta violazione delle regole di valutazione delle prove non determina l’accoglimento del ricorso quando la censura non può modificare l’esito della domanda effettivamente decisa.
Altrettanto condivisibile è l’affermazione della Corte di appello secondo cui la cessazione della partita IVA del professionista, dimostrando esclusivamente la mancata produzione di reddito in un determinato arco temporale, non costituisce circostanza che possa far ritenere pienamente assolta la prova contraria, per cui appare del tutto irrilevante, ai fini dell’iscrizione alla Cassa, la circostanza che l’Agenzia delle Entrate abbia disposto la cessazione della partita IVA retroattivamente sin dal 31 dicembre 2008, non essendovi alcuna incompatibilità tra la mancata produzione del reddito e la permanenza dell’iscrizione alla Cassa.
La cessazione, anche retroattiva, della partita IVA dimostra soltanto la mancata produzione di reddito nel periodo considerato e non è, da sola, prova sufficiente del mancato esercizio della professione.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115/2002
In virtù del rigetto del ricorso, occorre dare atto dei presupposti dell’obbligo della parte ricorrente di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per la stessa impugnazione, ove sia dovuto (Cass., S.U., 20 febbraio 2020, n. 4315).
In caso di rigetto del ricorso, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione, se dovuto.
Massime di principio
- L’iscrizione all’Albo professionale dei geometri fonda, ai sensi dell’art. 5 dello Statuto CIPAG, una presunzione semplice di esercizio della libera professione e comporta l’obbligo di iscrizione alla Cassa e di contribuzione minima anche quando l’attività sia saltuaria, non esclusiva o improduttiva di reddito.
- La presunzione di esercizio professionale derivante dall’iscrizione all’Albo può essere vinta dall’iscritto, sul quale grava l’onere della prova contraria; tale prova può essere fornita in giudizio con i mezzi ammessi dall’ordinamento e non può essere circoscritta alle sole modalità documentali previste da atti della Cassa.
- La cessazione della partita IVA, anche se disposta retroattivamente, prova la mancata produzione di reddito ma non dimostra, da sola, il mancato esercizio della professione né l’assenza della disponibilità a svolgerla.
- La richiesta di trasferimento presso un altro collegio professionale e l’attivazione per l’iscrizione negli elenchi dei consulenti tecnici, quando siano dirette a ottenere incarichi inerenti alla professione, sono incompatibili con la prova del mancato esercizio o della volontà di non esercitare; è irrilevante che gli incarichi non siano poi stati conferiti.
- La cancellazione dalla Cassa non può essere retrodatata alla data di chiusura della partita IVA sulla sola base di tale chiusura; nel caso deciso, la decorrenza è stata collegata alla cancellazione dall’Albo, mentre la domanda riguardava esclusivamente la retrodatazione della cancellazione già ottenuta.
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