Cassazione Civile, Ordinanza n. 26753/2026 del 13/10/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (libero professionista)
La controversia
Un architetto, che dal 2010 al 2014 aveva ricoperto la carica di assessore della Provincia di Venezia continuando a svolgere la libera professione e a essere iscritto a INARCASSA, chiedeva alla Provincia il rimborso dei contributi minimi soggettivi, integrativi e di maternità versati alla cassa professionale. Il Tribunale di Venezia aveva rigettato la domanda, ritenendo che l’art. 86 del d.lgs. n. 267/2000 fosse applicabile al lavoratore autonomo soltanto se questi avesse rinunciato a svolgere la professione durante il mandato; la Corte d’appello di Venezia, con sentenza n. 310/2020 pubblicata il 6 novembre 2020, aveva confermato il rigetto. Con un unico motivo ex art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., il ricorrente denunciava violazione e falsa applicazione dell’art. 86, sostenendo che la previa sospensione dell’attività professionale non è condizione per il diritto al rimborso. La Città metropolitana eccepiva l’inammissibilità del ricorso, assumendo che la censura riguardasse l’omesso esame di un fatto decisivo anziché una violazione di legge.
La decisione
La Corte ha respinto l’eccezione preliminare di inammissibilità: il motivo denunciava effettivamente una violazione di norma di diritto. Nel merito, ha accolto l’unico motivo, applicando il principio secondo cui l’art. 86, comma 2, del d.lgs. n. 267/2000 non subordina l’obbligo contributivo dell’amministrazione locale alla sospensione integrale dell’attività libero-professionale. Il riferimento del comma 2 al comma 1 riguarda la natura degli oneri previdenziali, assistenziali e assicurativi, non la condizione dell’aspettativa non retribuita, riferibile ai lavoratori dipendenti. La sentenza d’appello è stata cassata e la causa rinviata alla Corte d’appello di Venezia, in diversa composizione, per un nuovo esame conforme al principio di diritto e per la decisione sulle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 86, commi 1 e 2, d.lgs. n. 267/2000
ai fini dell'insorgenza dell'obbligo, per l'amministrazione locale, di versare la contribuzione in relazione ai liberi professionisti impegnati in funzioni pubbliche elettive, ex art. 86, comma 2, del d.lgs. n. 267 del 2000, non è necessaria l'integrale sospensione dell'attività libero-professionale, dovendosi ritenere che il riferimento, contenuto nel citato comma, "allo stesso titolo previsto dal comma 1", quale presupposto del versamento, valga solo ad individuare la natura di quest'ultimo (e cioè per oneri previdenziali, assistenziali e assicurativi), e non anche a richiamare la condizione, sempre prevista dal predetto comma 1, dell'"l'aspettativa non retribuita" per tutto il periodo del mandato, potendo la condizione in questione riguardare esclusivamente i "lavoratori dipendenti"; tale interpretazione, inoltre, risponde alla "ratio" della disciplina, volta a tutelare l'ordinamento ai soggetti chiamati a svolgere funzioni pubbliche elettive, cui deve essere garantito il diritto di dedicare, ad esse, il tempo necessario al loro adempimento, senza pregiudizio delle relative prerogative previdenziali e assistenziali
Per i liberi professionisti impegnati in funzioni pubbliche elettive, l’obbligo dell’amministrazione locale di versare la contribuzione prevista dall’art. 86, comma 2, non presuppone la sospensione dell’attività professionale. Il richiamo al comma 1 concerne la natura degli oneri da versare, mentre la condizione dell’aspettativa non retribuita riguarda i lavoratori dipendenti.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
il motivo di ricorso è fondato — sia nella forma che nella sostanza — su una violazione di norma di diritto (l’art.86 cit.), e non su alcun omesso esame di un fatto decisivo per la controversia, come invece deduce la controricorrente.
La censura che contesta l’interpretazione e l’applicazione di una norma di diritto è riconducibile al vizio previsto dall’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., e non va riqualificata come denuncia di omesso esame di un fatto decisivo.
Massime di principio
- Ai fini dell’obbligo dell’amministrazione locale di versare la contribuzione previdenziale, assistenziale e assicurativa per un libero professionista impegnato in funzioni pubbliche elettive, ai sensi dell’art. 86, comma 2, del d.lgs. n. 267/2000, non è necessaria l’integrale sospensione dell’attività libero-professionale.
- Il richiamo, contenuto nell’art. 86, comma 2, del d.lgs. n. 267/2000, agli oneri previsti dal comma 1 individua la natura della contribuzione dovuta e non estende ai lavoratori autonomi la condizione dell’aspettativa non retribuita, che riguarda i lavoratori dipendenti.
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