Cassazione Civile, Ordinanza n. 26867/2026 del 14/10/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (ente previdenziale)
La controversia
Il contribuente aveva proposto opposizione a una cartella di pagamento relativa a crediti contributivi. Il giudice di primo grado aveva dichiarato inammissibile l’opposizione perché proposta oltre il termine di 40 giorni previsto dall’art. 24 del d.lgs. 46/1999; aveva inoltre respinto l’eccezione di prescrizione successiva alla notifica, rilevando l’intervenuto preavviso di fermo, e l’eccezione di estinzione dei debiti contributivi in conseguenza della definizione della lite relativa all’accertamento fiscale. La Corte d’appello di Catania, con sentenza n. 379/2022, depositata il 26 aprile 2022, aveva respinto l’appello, osservando che la mera mancata comparizione all’udienza non equivaleva a rinuncia al giudizio e che la tardività dell’opposizione, non specificamente impugnata, rendeva incontestabile il merito della pretesa contributiva. Il contribuente aveva dedotto di avere aderito il 1° dicembre 2016 alla definizione agevolata prevista dall’art. 6 del d.l. 193/2016 e di avere pagato in unica soluzione il dovuto il 26 giugno 2017. In particolare, indicava una cartella del 2011 per euro 18.102,95, compresa in un totale di euro 29.907,81. Sosteneva che l’adesione, l’impegno a rinunciare ai giudizi pendenti, il pagamento integrale e la mancata comparizione all’udienza del 19 marzo 2019 avrebbero dovuto determinare l’estinzione del giudizio o la cessazione della materia del contendere; lamentava inoltre che il pagamento non fosse stato considerato, che fosse venuto meno l’interesse dei resistenti e che la Corte d’appello avesse omesso di pronunciarsi sulla censura relativa alle spese. In cassazione articolava quattro motivi: violazione dell’art. 6 del d.l. 193/2016; omesso esame di fatto decisivo e vizio motivazionale; violazione dell’art. 100 c.p.c.; omessa pronuncia sulle spese dedotta come violazione dell’art. 112 c.p.c. L’INPS si è costituito senza svolgere difese; l’agente della riscossione è rimasto intimato.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Il primo motivo è stato respinto: nella definizione agevolata l’impegno a rinunciare al giudizio deve essere seguito, dopo la comunicazione positiva dell’agente della riscossione, da una rinuncia formale o da un’istanza comunque inequivoca, anche formulata come richiesta di cessazione della materia del contendere; la sola mancata comparizione all’udienza non integra tale manifestazione. Il secondo motivo è stato respinto: la Corte d’appello aveva esaminato la questione della definizione agevolata e della mancata comparizione; inoltre la statuizione di inammissibilità per tardività dell’opposizione non era stata specificamente impugnata ed era quindi rimasta ferma, con conseguente incontestabilità del merito della pretesa in quel giudizio. Il terzo motivo è stato respinto perché, in assenza di un’esplicita rinuncia e con la statuizione di tardività rimasta incontestata, non risultava venuto meno l’interesse degli appellati. Il quarto motivo è stato dichiarato inammissibile: l’omessa pronuncia andava denunciata ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c., non come violazione dell’art. 112 c.p.c. ai sensi dei numeri 3 o 5. Nessuna condanna alle spese del giudizio di cassazione, poiché né l’INPS né l’agente della riscossione si erano costituiti. La Corte ha dichiarato sussistenti i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente e se dovuto, dell’ulteriore contributo unificato pari a quello previsto per l’impugnazione.
Norme richiamate
art. 6 d.l. 193/2016, conv. in L. 225/2016
In tema di definizione agevolata ai sensi dell'art. 6 del d.l n. 193 del 2016, conv. con modif. dalla l. n. 225 del 2016, questa Corte ha affermato (Cass. sez. 5, ord. n. 28602/2024) che l'impegno del debitore a rinunciare al giudizio in corso dev'essere seguito, dopo la comunicazione dell'adesione dell'agente della riscossione, dalla presentazione di una rinuncia formale o, comunque, da una richiesta che, ancorché non espressa in forma di rinuncia ma con altre formule, costituisce adempimento del suddetto impegno, alla quale consegue, per diretto disposto legislativo, l'estinzione del giudizio, senza che sia necessaria, per l'effetto estintivo, una successiva attestazione dell'Ufficio sulla regolarità del pagamento.
L’adesione alla definizione agevolata non determina, da sola, l’estinzione del processo pendente: dopo la comunicazione positiva dell’agente della riscossione, il debitore deve presentare una rinuncia formale o un’istanza che costituisca in modo inequivoco adempimento dell’impegno, anche se formulata come richiesta di cessazione della materia del contendere. Tale manifestazione produce l’estinzione per effetto della legge.
Orbene, la mancata comparizione in udienza non costituisce inequivoca rinuncia al processo, vuoi perché non formale e non esplicitata in tali termini, vuoi perché non equiparabile, con modalità implicite, alla dichiarazione di avvalimento quale comunicazione di adempimento dell’impegno assunto in sede fiscale e manifestato all’agente di riscossione con le formalità dell’art. 6 cit.
La mancata comparizione della parte all’udienza, anche nel contesto di un’adesione alla definizione agevolata, non equivale a rinuncia al processo: occorre una manifestazione inequivoca e riconoscibile come adempimento dell’impegno assunto.
Si osserva che tale ultima statuizione non risulta essere stata oggetto specifico di impugnazione, sicché resta conclamata la tardività ex art. 24 d.lgs. 46/1999.
La statuizione che dichiara tardiva l’opposizione alla cartella resta ferma se non è specificamente impugnata; nel caso concreto la tardività, accertata ai sensi dell’art. 24 del d.lgs. 46/1999, precludeva la contestazione del merito della pretesa nel giudizio.
Il motivo è infondato poiché presuppone una sopravvenuta carenza di interesse dell’appellato che invece, in ragione dei motivi addotti in atto di appello, è rimasto inalterato mancando un’esplicita rinuncia al giudizio e non risultando impugnata la statuizione di inammissibilità del ricorso per tardiva opposizione a ruolo, argomento sul quale gli appellati non versavano in condizione di carenza di interesse.
Il pagamento e l’adesione alla definizione agevolata non determinano, di per sé, la sopravvenuta carenza di interesse della controparte quando non vi sia un’esplicita rinuncia al giudizio e rimanga ferma la statuizione di inammissibilità per tardività dell’opposizione.
L'omessa pronuncia su alcuni dei motivi di appello, e, in genere, su una domanda, eccezione o istanza ritualmente introdotta in giudizio, integra una violazione dell'art. 112 cod. proc. civ., che deve essere fatta valere esclusivamente ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 4, dello stesso codice, che consente alla parte di chiedere - e al giudice di legittimità di effettuare - l'esame degli atti del giudizio di merito, nonché, specificamente, dell'atto di appello, mentre è inammissibile ove il vizio sia dedotto come violazione dell'art. 360, primo comma, n. 3 e n. 5, cod. proc. civ.
L’omessa pronuncia su una domanda, eccezione, istanza o motivo d’appello ritualmente proposto va denunciata in cassazione come error in procedendo ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.; è inammissibile la denuncia proposta sotto i numeri 3 o 5.
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
L'omessa pronuncia su alcuni dei motivi di appello, e, in genere, su una domanda, eccezione o istanza ritualmente introdotta in giudizio, integra una violazione dell'art. 112 cod. proc. civ., che deve essere fatta valere esclusivamente ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 4, dello stesso codice, che consente alla parte di chiedere - e al giudice di legittimità di effettuare - l'esame degli atti del giudizio di merito, nonché, specificamente, dell'atto di appello, mentre è inammissibile ove il vizio sia dedotto come violazione dell'art. 360, primo comma, n. 3 e n. 5, cod. proc. civ.
Il vizio di omessa pronuncia è deducibile in cassazione esclusivamente ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c., che consente alla Corte di esaminare gli atti del giudizio di merito rilevanti per verificare la violazione dell’art. 112 c.p.c.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 115/2002
Dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per la stessa impugnazione, a norma del comma 1-bis dell’art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002, ove dovuto.
In caso di rigetto del ricorso, la Corte dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione, se dovuto.
Massime di principio
- Nella definizione agevolata disciplinata dall’art. 6 del d.l. 193/2016, l’impegno del debitore a rinunciare al giudizio pendente deve essere seguito, dopo la comunicazione positiva dell’agente della riscossione, da una rinuncia formale o da un’istanza inequivoca che ne realizzi l’adempimento; l’istanza può anche essere formulata come richiesta di cessazione della materia del contendere.
- La mancata comparizione all’udienza non costituisce, da sola, rinuncia al processo e non può essere equiparata implicitamente alla manifestazione di volontà richiesta per dare attuazione all’impegno di rinuncia connesso alla definizione agevolata.
- La statuizione di tardività dell’opposizione a una cartella, se non specificamente impugnata, resta ferma e rende incontestabile nel giudizio il merito della pretesa sottostante.
- L’omessa pronuncia su una domanda, eccezione, istanza o motivo d’appello deve essere denunciata in cassazione ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.; la sua deduzione sotto i numeri 3 o 5 comporta l’inammissibilità della censura.
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