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Cassazione Civile, Ordinanza n. 26739/2026 del 13/10/2026

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (cassa previdenziale)

La controversia

La controversia nasce dalla richiesta di pagamento di € 2.239,95 per contribuzione dovuta per il 2008, conseguente all’iscrizione d’ufficio alla Cassa previdenziale di un geometra iscritto all’albo. Il professionista aveva svolto attività episodica, limitata a cinque pratiche, e aveva contestato la pretesa contributiva. Il Tribunale di Trapani aveva accolto l’opposizione; la Corte d’appello di Palermo, con sentenza n. 1042/2020 depositata il 10 dicembre 2020, aveva rigettato l’appello della Cassa, ritenendo illegittima l’iscrizione obbligatoria in assenza di un esercizio abituale della professione. La Cassa ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi: 1) violazione della disciplina sull’autonomia regolamentare degli enti previdenziali privatizzati e delle norme sulla previdenza dei geometri, sostenendo la legittimità dell’art. 5 dello Statuto CIPAG e dell’obbligo contributivo anche per attività non continuativa ed esclusiva; 2) violazione delle norme sulla previdenza dei geometri e dello Statuto, deducendo che la contribuzione minima risponde a una funzione solidaristica e prescinde dal reddito e dalla continuità dell’attività; 3) violazione dell’art. 2697 c.c. e dell’art. 5 dello Statuto, assumendo che, anche in presenza di condizioni di esenzione, il geometra non avesse presentato tempestivamente le autocertificazioni richieste per provare il mancato esercizio professionale. Il controricorrente aveva inoltre eccepito il giudicato esterno soltanto nella memoria conclusiva.

La decisione

La Corte ha preliminarmente dichiarato non esaminabile l’eccezione di giudicato esterno, perché proposta per la prima volta nella memoria conclusiva, atto destinato a illustrare questioni già trattate e non a introdurne di nuove. Ha accolto il primo e il secondo motivo: l’iscrizione all’albo è condizione sufficiente per l’obbligo di iscrizione alla Cassa e di pagamento della contribuzione minima, mentre la natura occasionale dell’attività e la mancata produzione di reddito non sono, da sole, decisive. L’art. 5 dello Statuto configura una presunzione semplice di esercizio della libera professione, superabile con prova contraria a carico del geometra; nel caso concreto il professionista non aveva fornito prova contraria e risultava pacifico lo svolgimento, sia pure episodico, di attività professionale. Il terzo motivo è stato dichiarato assorbito. La sentenza della Corte d’appello di Palermo è stata cassata con rinvio alla stessa Corte, in diversa composizione, anche per la regolamentazione delle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 5 dello Statuto CIPAG

    L’art. 5 dello Statuto, approvato con D.M. 27 febbraio 2003, prevede che “Sono obbligatoriamente iscritti alla Cassa i geometri e geometri laureati iscritti all'Albo professionale dei Geometri che esercitano, anche senza carattere di continuità ed esclusività, la libera professione. L’esercizio della libera professione si presume per tutti gli iscritti all’Albo salvo prova contraria che l’iscritto può dare secondo le modalità che verranno stabilite dal Consiglio di amministrazione con delibera da sottoporre all’approvazione dei ministeri vigilanti ai sensi dell’art. 3, comma 2, del d. lgs. n. 509 del 1994”.

    L’iscrizione all’albo fa sorgere l’obbligo di iscrizione alla Cassa e di contribuzione minima; l’esercizio della libera professione è presunto, ma il geometra può fornire prova contraria secondo le modalità previste.

  • art. 2729 c.c.

    La citata sentenza delle Sezioni Unite (Cass. n. 13506/2026) ha precisato che il meccanismo delineato dall’art. 5 dello Statuto CIPAG va ricondotto al novero delle presunzioni semplici, trovando fondamento in un atto sostanzialmente negoziale. Le presunzioni semplici (art. 2729, cod. civ.) dunque, richiedono comunque la prova del fatto da cui muove il ragionamento presuntivo, e si caratterizzano per l’ammissibilità della prova contraria a carico dell'altra parte.

    La presunzione fondata sull’iscrizione all’albo è semplice: il fatto noto deve essere provato e il professionista può contrastare il fatto presunto provando il fatto opposto o fatti incompatibili con esso.

  • art. 2697 c.c.

    La citata sentenza delle Sezioni Unite (Cass. n. 13506/2026) ha precisato che il meccanismo delineato dall’art. 5 dello Statuto CIPAG va ricondotto al novero delle presunzioni semplici, trovando fondamento in un atto sostanzialmente negoziale. Le presunzioni semplici (art. 2729, cod. civ.) dunque, richiedono comunque la prova del fatto da cui muove il ragionamento presuntivo, e si caratterizzano per l’ammissibilità della prova contraria a carico dell'altra parte.

    Nel sistema presuntivo applicato, grava sul geometra iscritto all’albo l’onere di fornire la prova contraria alla presunzione di esercizio della libera professione.

  • art. 3, comma 2, d.lgs. n. 509/1994

    L’art. 5 dello Statuto, approvato con D.M. 27 febbraio 2003, prevede che “Sono obbligatoriamente iscritti alla Cassa i geometri e geometri laureati iscritti all'Albo professionale dei Geometri che esercitano, anche senza carattere di continuità ed esclusività, la libera professione. L’esercizio della libera professione si presume per tutti gli iscritti all’Albo salvo prova contraria che l’iscritto può dare secondo le modalità che verranno stabilite dal Consiglio di amministrazione con delibera da sottoporre all’approvazione dei ministeri vigilanti ai sensi dell’art. 3, comma 2, del d. lgs. n. 509 del 1994”.

    La norma è richiamata quale base della sottoposizione all’approvazione ministeriale delle modalità con cui il Consiglio di amministrazione disciplina la prova contraria alla presunzione statutaria.

  • legge n. 335/1995

    In particolare, si è riconosciuta la legittimità delle norme relative all'iscrizione alla Cassa degli iscritti all'albo e al pagamento dei contributi minimi a prescindere dal reddito, essendo tali norme la legittima espressione di esercizio dell'autonomia regolamentare della Cassa all'esito della sua privatizzazione.

    La disciplina regolamentare della Cassa che impone l’iscrizione e la contribuzione minima agli iscritti all’albo, anche indipendentemente dal reddito, è ricondotta all’autonomia riconosciuta agli enti previdenziali privatizzati e all’esigenza di equilibrio finanziario di lungo termine.

  • art. 22 legge n. 773/1982

    L’iscrizione all'albo professionale dei geometri è condizione sufficiente a far nascere in capo al geometra l’obbligo di iscrizione alla cassa previdenziale di categoria e di pagamento della contribuzione minima, essendo irrilevante la natura occasionale dell’esercizio della professione, così come è irrilevante la mancata produzione di reddito.

    La continuità dell’esercizio professionale prevista dalla disciplina legislativa non esclude l’obbligo contributivo nei termini definiti dal regolamento della Cassa: l’iscrizione all’albo è sufficiente e l’occasionalità dell’attività non è decisiva.

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    In definitiva, il ricorso deve essere accolto, per le ragioni sopra illustrate, e la sentenza impugnata va cassata, con rinvio alla Corte di appello di Palermo, in diversa composizione.

    La violazione o falsa applicazione delle norme sostanziali dedotte ha determinato la cassazione della sentenza impugnata con rinvio.

Massime di principio

  • Per gli obblighi previdenziali della Cassa dei geometri, l’iscrizione all’albo professionale è condizione sufficiente per l’iscrizione alla Cassa e per il pagamento della contribuzione minima; non escludono l’obbligo, di per sé, né l’occasionalità dell’attività né la mancata produzione di reddito.
  • La previsione statutaria che presume l’esercizio della libera professione in capo agli iscritti all’albo configura una presunzione semplice. L’iscrizione all’albo costituisce il fatto noto e il professionista può fornire prova contraria, gravando su di lui il relativo onere.
  • La contribuzione minima può essere dovuta anche in caso di attività saltuaria o di reddito professionale modesto o nullo, quando risulti comunque esercitata la libera professione; la disciplina regolamentare della Cassa è ricondotta alla sua autonomia e alla funzione di equilibrio finanziario e solidaristico.

Come è indicizzato

MaterieContributi previdenzialiImpugnazioni
RamiPrevidenzaProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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