Cassazione Civile, Ordinanza n. 23201/2023 del 31/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La controversia riguarda un avviso di pagamento relativo all’imposta regionale sulla benzina per autotrazione (IRBA) per le annualità 2008-2009, con irrogazione di sanzioni per omessa dichiarazione e omesso versamento. La Commissione tributaria regionale aveva accolto l’appello principale della società contribuente, rideterminando in parte il dovuto per tener conto di pagamenti parziali eseguiti dai gestori degli impianti ceduti in comodato, e aveva confermato l’esclusione delle sanzioni. L’Agenzia delle dogane e dei monopoli ha proposto ricorso per cassazione con un motivo unico ex art. 360, n. 3, c.p.c., deducendo la violazione/falsa applicazione dell’art. 8 d.lgs. 546/1992 in relazione all’art. 50, comma 1, TUA e all’art. 3, comma 8, l.r. Puglia 40/2007, sostenendo che la CTR avesse illegittimamente escluso le sanzioni per l’omesso versamento dell’IRBA. La Corte, però, ha ritenuto decisivo il quadro eurounitario: l’IRBA è un tributo incompatibile con la direttiva 2008/118/CE perché privo di una finalità specifica in senso tecnico e destinato solo a contribuire al bilancio degli enti territoriali; conseguentemente deve essere disapplicata la normativa interna che ne conservava effetti per il passato, con esclusione anche della potestà sanzionatoria.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso dell’Agenzia. Ha ritenuto infondato il motivo, osservando che, alla luce della pronuncia della CGUE del 9 novembre 2021 nella causa C-255/20 e della disciplina unionale sulle accise, l’IRBA non può considerarsi dovuta neppure per le annualità anteriori alla sua abrogazione, sicché non residua alcuna potestà sanzionatoria dell’amministrazione finanziaria in relazione al tributo. Il ricorso è stato quindi respinto, con conferma sostanziale dell’esclusione delle sanzioni; la sentenza richiama anche la coerenza con recenti precedenti della Corte di cassazione.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
Il motivo di ricorso è stato incanalato come denuncia di violazione/falsa applicazione di legge.
Invocato dall’Agenzia a sostegno della censura sulle sanzioni; la Corte lo considera nel quadro della doglianza ma ne esclude la fondatezza per incompatibilità del tributo con il diritto UE.
Richiamato come norma interna rilevante per il regime dell’imposta e della relativa obbligazione.
art. 3, comma 8, legge Regione Puglia 40/2007
Norma regionale che disciplinava soggetto passivo ed esigibilità dell’IRBA; viene disapplicata nei limiti della sua incompatibilità con il diritto UE.
art. 17, comma 1, d.lgs. 398/1990
Le regioni a statuto ordinario hanno facolta' di istituire con proprie leggi un'imposta regionale sulla benzina per autotrazione, erogata dagli impianti di distribuzione ubicati nelle rispettive regioni ..
Base legislativa nazionale per l’istituzione dell’IRBA.
art. 3, comma 13, legge 549/1995
L'imposta regionale sulla benzina per autotrazione, di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 21 dicembre 1990, n. 398, e' versata direttamente alla regione dal concessionario dell'impianto di distribuzione di carburante..
Indica il soggetto tenuto al versamento dell’imposta regionale.
art. 1, legge Regione Puglia 9/1994
È istituita limposta regionale sulla benzina per autotrazione, prevista dallart. 6, lettera c), della legge 14 giugno 1990, n. 158 ed al capo III del D.Lgs. 21 dicembre 1990, n. 398
Norma istitutiva regionale dell’imposta oggetto di causa.
art. 1, paragrafo 2, direttiva 2008/118/CE
Gli Stati membri possono applicare ai prodotti sottoposti ad accisa altre imposte indirette aventi finalità specifiche, purché tali imposte siano conformi alle norme fiscali comunitarie applicabili per le accise o per l'imposta sul valore aggiunto in materia di determinazione della base imponibile, calcolo, esigibilità e controllo dell'imposta; sono escluse da tali norme le disposizioni relative alle esenzioni
Le imposte indirette ulteriori sulle accise sono ammesse solo se hanno finalità specifiche e rispettano le regole UE su base imponibile, calcolo, esigibilità e controllo.
art. 3, paragrafo 2, direttiva 92/12/CEE
Richiamato come antecedente della disciplina unionale interpretata dalla CGUE in continuità con la direttiva 2008/118/CE.
art. 1, commi 628-630, l. 178/2020
L’articolo 6, comma 1, lettera c), della legge 14 giugno 1990, n. 158, l’articolo 17 del decreto legislativo 21 dicembre 1990, n. 398, l’articolo 3, comma 13, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, l’articolo 1, comma 154, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e l’articolo 1, commi 670, lettera a), e 671, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, recanti disposizioni in materia di imposta regionale sulla benzina per autotrazione, sono abrogati
Disposizione abrogativa dell’IRBA; la Corte ne nega l’efficacia conservativa per il passato alla luce dell’incompatibilità unionale del tributo.
Massime di principio
- Un’imposta regionale gravante su prodotti sottoposti ad accisa è compatibile con il diritto dell’Unione solo se persegua una finalità specifica, diversa dal mero gettito, e sia strutturata in modo conforme alle regole UE su base imponibile, calcolo, esigibilità e controllo.
- Quando la Corte di giustizia ha dichiarato che un tributo nazionale/regionalizzato sulle vendite di benzina per autotrazione è contrario alla direttiva sulle accise perché privo di finalità specifica, il giudice nazionale deve disapplicare la norma interna anche nei giudizi pendenti e per i periodi d’imposta anteriori all’abrogazione.
- La pronuncia interpretativa della CGUE ha efficacia retroattiva sui rapporti non esauriti: la norma unionale va applicata come se avesse avuto quel significato fin dalla sua entrata in vigore.
- Se il tributo presupposto è incompatibile con il diritto UE e viene disapplicato, viene meno anche la potestà sanzionatoria correlata per omesso versamento o omessa dichiarazione riferita a quel tributo.
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