Cassazione Civile, Ordinanza n. 21007/2022 del 01/07/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (offerente)
La controversia
Nel corso della liquidazione dell'attivo di un fallimento, il curatore pubblicava un avviso di vendita di un ramo d'azienda indicando un prezzo minimo di Euro 1.650.000,00 e precisando che le offerte migliorative avrebbero dovuto essere superiori all'offerta già pervenuta. Alla gara partecipavano due società: una presentava un'offerta pari al minimo indicato, l'altra un'offerta di Euro 1.651.000,00. La gara si concludeva con l'aggiudicazione in favore della prima e con la successiva stipulazione dell'atto notarile di cessione dell'azienda. La società offerente non aggiudicataria proponeva reclamo, sostenendo che l'aggiudicataria non avrebbe potuto essere ammessa alla gara perché la sua offerta era inferiore al prezzo minimo indicato nell'avviso. Il reclamo veniva rigettato dal giudice delegato e poi dal tribunale, che escludeva l'interesse al reclamo perché, non essendo stata sospesa la vendita e avendo già avuto luogo il trasferimento, l'eventuale accoglimento non avrebbe potuto travolgere l'atto di cessione; inoltre riteneva corretto, solo per completezza, il bando interpretato in modo tale da favorire la partecipazione di più interessati. Con il ricorso per cassazione la soccombente deduceva: 1) violazione dell'art. 100 c.p.c. e degli artt. 36 e 107 l.fall., sostenendo che nelle procedure competitive fallimentari gli atti del curatore sono impugnabili solo con reclamo e che l'aggiudicazione illegittima determina nullità derivata dell'atto di cessione, anche se la vendita è già stata stipulata; 2) violazione dell'art. 107 l.fall., censurando l'interpretazione del bando, che a suo dire avrebbe dovuto essere letta letteralmente come imponendo offerte superiori al minimo; 3) violazione dell'art. 92 l.fall. per mancata compensazione delle spese, data la novità della questione. La Corte ha accolto il primo motivo: ha ritenuto errato escludere l'interesse ad agire per il solo fatto che l'atto di cessione fosse già stato stipulato, perché il reclamo investiva proprio la regolarità della procedura di vendita e l'illegittimità dell'aggiudicazione, la quale può travolgere anche l'atto conclusivo. Ha richiamato i principi sulla impugnabilità degli atti della vendita fallimentare e sull'inapplicabilità dell'art. 2929 c.c. quando il vizio riguarda la vendita stessa o atti prodromici necessariamente incidenti sulla sua validità. Ha inoltre affermato che, anche nelle procedure competitive ex art. 107 l.fall., il curatore deve rispettare regole minime di correttezza, trasparenza, pubblicità, parità di trattamento e tutela dell'affidamento, compresa l'immutabilità delle condizioni dell'avviso; la violazione di tali regole comporta l'illegittimità dell'aggiudicazione e l'invalidità derivata dell'atto di trasferimento. La Corte ha quindi cassato l'ordinanza impugnata e rinviato al Tribunale di Brescia in diversa composizione; restano assorbiti il secondo e il terzo motivo.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo di ricorso, cassando l'ordinanza del Tribunale di Brescia e rinviando la causa al medesimo Tribunale in diversa composizione. Ha ritenuto fondato l'interesse della ricorrente a contestare la legittimità della procedura di vendita e dell'aggiudicazione, nonostante la già intervenuta stipulazione dell'atto di cessione, poiché il vizio dedotto investiva proprio l'atto conclusivo della procedura e poteva determinarne l'invalidità derivata. Sono stati assorbiti il secondo motivo, relativo all'interpretazione del bando di gara, e il terzo, relativo alle spese. Il giudice del rinvio dovrà riesaminare la controversia alla luce del principio per cui nelle vendite fallimentari competitive devono essere rispettate regole minime di correttezza, trasparenza, pubblicità e parità tra gli offerenti, e la loro violazione rende illegittima l'aggiudicazione e il successivo trasferimento.
Norme richiamate
l'interesse ad agire è stato ritenuto sussistente perché l'impugnazione poteva incidere direttamente sulla legittimità dell'aggiudicazione e dell'atto di cessione.
il reclamo contro gli atti degli organi fallimentari è il mezzo di tutela richiamato dalla ricorrente per contestare la regolarità della procedura.
nelle vendite fallimentari, anche competitive, il curatore deve rispettare regole minime di correttezza, trasparenza, pubblicità e parità tra gli offerenti; la discrezionalità sulle modalità di liquidazione non esime dal rispetto delle condizioni fissate nell'avviso di vendita.
art. 125, terzo comma, l.fall.
richiamato per distinguere il precedente relativo alla sospensione della vendita, in cui il potere di sospensione operava solo fino al decreto di trasferimento.
la norma non impedisce di far valere la nullità quando il vizio riguarda la vendita stessa o atti prodromici necessari, non solo gli atti anteriori alla vendita regolare.
il principio di revocabilità o modificabilità dei provvedimenti del giudice dell'esecuzione finché non eseguiti non esclude l'impugnazione dell'atto con gli strumenti tipici, la cui accoglimento può travolgere retroattivamente gli effetti prodotti.
richiamato in via analogica per la funzione dell'opposizione agli atti esecutivi, equiparata al reclamo contro gli atti degli organi fallimentari.
l'accoglimento del motivo principale e la cassazione dell'ordinanza travolgono automaticamente il capo sulle spese.
invocato dalla ricorrente per la compensazione delle spese, ma il motivo è stato assorbito.
Massime di principio
- Nelle vendite fallimentari, l'interesse a impugnare l'aggiudicazione non viene meno per il solo fatto che sia già intervenuto l'atto formale di trasferimento, se il vizio dedotto investe la regolarità della procedura e può incidere sull'efficacia dell'atto conclusivo.
- La regola dell'irrevocabilità degli effetti della vendita non impedisce l'impugnazione tempestiva dell'atto finale quando la nullità sia dedotta in relazione alla vendita stessa o ad atti prodromici necessari e non a meri atti preparatori estranei al perfezionamento della vendita.
- Anche nelle procedure competitive fallimentari il curatore gode di discrezionalità organizzativa, ma deve rispettare regole minime di correttezza, trasparenza, pubblicità, parità di trattamento e tutela dell'affidamento degli offerenti, con particolare riguardo alla stabilità delle condizioni fissate nell'avviso di vendita.
- La violazione delle regole che governano la gara competitiva non integra un mero vizio interno privo di effetti esterni, ma determina l'illegittimità dell'aggiudicazione e la conseguente invalidità derivata del trasferimento conclusivo.
- Quando una decisione di merito rigetta il reclamo sull'erroneo presupposto del difetto di interesse, la cassazione può intervenire anche se il giudice di merito abbia aggiunto argomentazioni sul bando solo in via di completezza, con assorbimento delle ulteriori censure.
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