Cassazione Civile, Ordinanza n. 17732/2025 del 01/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
A seguito di indagini della Guardia di Finanza sfociate in processo verbale di constatazione, l’Ufficio ha emesso un avviso di accertamento per IRPEF 2009 recuperando a tassazione Euro 400.000 quale provento illecito da corruzione, con applicazione dell’art. 14, comma 4, L. n. 537/1993. Il contribuente ha impugnato l’atto deducendone nullità, difetto di motivazione e lesione del diritto di difesa; il ricorso è stato respinto in primo grado ma accolto in appello. La CTR ha ritenuto non sufficiente il richiamo agli esiti penali e ha valorizzato la sentenza di patteggiamento, osservando che l’Ufficio si era discostato in modo significativo dalla quantificazione del giudice penale senza adeguata spiegazione. L’Agenzia ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, denunciando violazione dell’art. 14, comma 4, L. n. 537/1993 e degli artt. 2697, 2727, 2792 e 2730 c.c., sostenendo che la CTR aveva erroneamente escluso rilievo alle risultanze investigative e aveva indebitamente preteso una giustificazione dell’Ufficio sulla divergenza rispetto alla pronuncia penale, trascurando che nel giudizio tributario sono utilizzabili gli elementi raccolti nelle indagini preliminari e che, in processo impugnazione-merito, il giudice può eventualmente ridurre la pretesa ma non annullarla solo perché contestata nel quantum.
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso dell’Agenzia delle Entrate. Ha ritenuto fondato il rilievo secondo cui la CTR aveva attribuito valore decisivo alla sentenza di patteggiamento, senza considerare gli specifici elementi probatori contenuti nel PVC e nelle indagini di polizia giudiziaria, utilizzabili nel processo tributario. Ha inoltre ribadito che il giudice tributario, ove ritenga non provata l’entità integrale della pretesa, deve operare una decisione di merito sul quantum e non limitarsi ad annullare l’atto per difetto di prova della somma esatta. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, che dovrà riesaminare la controversia anche verificando se la confisca disposta in sede penale sia stata effettivamente eseguita, circostanza rilevante ai fini dell’imponibilità del provento illecito.
Norme richiamate
art. 14, comma 4, L. 24 dicembre 1993, n. 537
I proventi di attività illecite sono imponibili, ma il giudice tributario deve verificare concretamente il presupposto impositivo; se il provento è stato effettivamente ablato o restituito può venir meno la relazione con la ricchezza tassabile.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
È il parametro processuale del motivo di ricorso per violazione o falsa applicazione di legge.
art. 2697 c.c.
Richiamato come norma sul riparto dell’onere probatorio nella valutazione della pretesa tributaria.
art. 2727 c.c.
Richiamato in relazione alle presunzioni e alla prova indiziaria utilizzata dall’Ufficio.
art. 2730 c.c.
Richiamato nel motivo di ricorso in relazione alle dichiarazioni confessorie valorizzate dall’Amministrazione.
art. 444 c.p.p.
La sentenza di patteggiamento non vincola automaticamente il giudizio tributario, che resta autonomo.
art. 322-ter c.p.
Richiamato con riferimento alla confisca per equivalente disposta in sede penale.
art. 53 Cost.
Evoca il principio di capacità contributiva: non devono sfuggire a imposizione i redditi illeciti quando non vi sia stata effettiva ablazione del profitto.
Massime di principio
- Nel giudizio tributario i dati acquisiti nel procedimento penale, comprese le risultanze delle indagini preliminari, sono liberamente utilizzabili come elementi di prova della maggiore pretesa fiscale.
- La sentenza penale di patteggiamento non ha efficacia automatica nel processo tributario e non basta, da sola, a escludere o limitare l’accertamento fiscale se l’Ufficio fonda la ripresa su ulteriori elementi indiziari specifici e circostanziati.
- Il giudice tributario che intenda discostarsi dalla ricostruzione probatoria dell’Ufficio deve indicare in modo puntuale le ragioni del proprio diverso convincimento, non essendo sufficiente il mero richiamo alla diversa quantificazione effettuata in sede penale.
- Nel processo tributario di impugnazione-merito, se viene contestato solo il quantum della pretesa, il giudice non deve annullare integralmente l’atto, ma può e deve rideterminarlo nel suo importo corretto.
- Per i redditi derivanti da reato, l’imponibilità viene meno solo se il profitto illecito sia stato effettivamente sottratto al contribuente o restituito/ablato in modo concreto, con eliminazione della relazione tra ricchezza e capacità contributiva.
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