Cassazione Civile, Ordinanza n. 19472/2021 del 08/07/2021
Sintesi
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Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento emesso per l'anno d'imposta 2008, fondato sugli artt. 39, comma 2, del d.P.R. n. 600/1973 e 55 del d.P.R. n. 633/1972. La società aveva impugnato l'atto davanti alla CTP, che aveva respinto il ricorso; la CTR del Lazio aveva poi confermato il rigetto. In cassazione i ricorrenti deducevano tre motivi. Con i primi due contestavano la validità della sottoscrizione dell'avviso: sostenevano che la delega al funzionario firmatario fosse invalida perché priva dell'indicazione nominativa del delegato, delle ragioni della delega e della sua durata, con violazione dell'art. 42, commi 1 e 3, del d.P.R. n. 600/1973 e dell'art. 17, comma 1-bis, del d.lgs. n. 165/2001; inoltre lamentavano omessa pronuncia della CTR su tale eccezione. Con il terzo motivo censuravano invece l'uso dell'accertamento induttivo, sostenendo che mancassero i presupposti dell'art. 39, comma 2, d.P.R. n. 600/1973, perché non vi era stata una formale richiesta di esibizione della contabilità rivolta al legale rappresentante in carica e rimasta inevasa; aggiungevano che la richiesta era stata rivolta solo a un ex socio/ex amministratore, ormai privo della documentazione. La Corte ha ritenuto infondati i motivi: ha osservato che la CTR aveva effettivamente esaminato la questione della delega e che, in tema di sottoscrizione dell'avviso, la delega al funzionario integra una delega di firma e non di funzioni, per cui è sufficiente l'indicazione della qualifica del delegato, non essendo necessaria l'indicazione nominativa; ha inoltre escluso la pertinenza dell'art. 17, comma 1-bis, d.lgs. n. 165/2001. Quanto al terzo motivo, ha condiviso la valutazione della CTR secondo cui, in concreto, l'Ufficio si era trovato nell'impossibilità di reperire la società e il nuovo amministratore, tra sedi inattive o inesistenti, trasferimenti di sede e notifiche eseguite con modalità degli irreperibili, sicché era legittimo il ricorso all'accertamento induttivo.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso, ritenendo infondati sia i motivi sulla validità della delega di sottoscrizione dell'avviso di accertamento sia il motivo sulla legittimità dell'accertamento induttivo. Ha dato atto che non vi era luogo a provvedere sulle spese, poiché l'Agenzia delle Entrate non si era costituita con controricorso, e ha altresì dichiarato la sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 39, comma 2, d.P.R. n. 600/1973
consente l'accertamento induttivo in presenza dei presupposti che rendono inutilizzabile o non attendibile la contabilità; nel caso concreto la Corte ha ritenuto legittimo il suo uso per la concreta impossibilità di reperire la documentazione e i soggetti aziendali
richiamato quale base normativa dell'accertamento in materia IVA nel caso di specie
art. 42, commi 1 e 3, d.P.R. n. 600/1973
la sottoscrizione dell'avviso da parte di un funzionario delegato è valida se la delega è di firma e il delegato possiede la qualifica richiesta; non è necessaria l'indicazione nominativa del delegato
art. 17, comma 1-bis, d.lgs. n. 165/2001
ritenuto non pertinente alla delega di firma del singolo avviso di accertamento, poiché disciplina la delega di funzioni dirigenziali su interi settori organizzativi
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
la censura di omessa pronuncia è stata esclusa perché la CTR aveva effettivamente esaminato e respinto la questione della delega
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
richiamato per la declaratoria del presupposto del raddoppio del contributo unificato
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115/2002
richiamato quale parametro per il calcolo dell'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato
Massime di principio
- La delega alla sottoscrizione dell'avviso di accertamento, quando conferita a un funzionario diverso da quello istituzionalmente competente, ha natura di delega di firma e non di delega di funzioni: l'atto resta imputabile all'ufficio e la validità della sottoscrizione non richiede necessariamente l'indicazione nominativa del delegato, essendo sufficiente l'individuazione della qualifica rivestita.
- Ai fini della legittimità dell'avviso firmato da funzionario delegato, ciò che rileva è la verificabilità ex post del possesso della qualifica richiesta dal delegato al momento della sottoscrizione, in funzione di trasparenza amministrativa e tutela del contribuente.
- L'art. 17, comma 1-bis, d.lgs. n. 165/2001 riguarda la delega di funzioni dirigenziali su settori o compiti propri del titolare e non disciplina la semplice sottoscrizione di singoli atti impositivi, per i quali continua a operare la disciplina speciale tributaria.
- L'accertamento induttivo può ritenersi legittimo quando, in concreto, l'Ufficio si trovi nell'impossibilità oggettiva di reperire la contabilità o di contattare i soggetti societari rilevanti, anche in presenza di sedi inattive, irreperibilità e trasferimenti che rendano vano il tentativo di acquisire la documentazione.
- La deduzione di omessa pronuncia in cassazione non è fondata se dal provvedimento impugnato risulta che il giudice di merito ha effettivamente esaminato e deciso la questione dedotta.
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