Cassazione Civile, Sentenza n. 25189/2022 del 24/08/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
L'Agenzia aveva notificato avvisi di accertamento per gli anni 2005-2007 sostenendo che, pur essendo formalmente residente nel Principato di Monaco, il Bagliani avesse in realtà il centro dei propri interessi economici e affettivi in Italia e quindi fosse fiscalmente residente in Italia; sono stati contestati imponibilità dei redditi derivanti dall'attività di agente di commercio e omissione di registrazione ai fini IVA. In Cassazione il ricorrente ha dedotto otto motivi: incompetenza dell'ufficio notificante (art. 31 DPR 600/1973), errato accertamento della residenza fiscale (art. 2 TUIR), mancata considerazione della deducibilità dei costi nell'accertamento basato su indagini bancarie, omissione di pronuncia su questioni relative all'IRAP (attività autonomamente organizzata), IVA (territorialità e non imponibilità interferenze di intermediazione), cumulo delle sanzioni e continuazione, addebito sanzione 2006 e carenza di motivazione su tali punti.
La decisione
La Corte ha ritenuto infondati i primi tre motivi (competenza dell'Ufficio di Milano ritenuta corretta in considerazione del domicilio fiscale dichiarato in Milano nelle dichiarazioni presentate; valutazione fattuale della sussistenza del centro degli interessi in Italia confermata; principio secondo cui le indagini bancarie operano con presunzione a favore dell'Amministrazione), ma ha accolto i motivi quarto, quinto, sesto e settimo perché il giudice d'appello non si era pronunciato su questioni specificamente dedotte relative a IRAP, IVA, cumulabilità/continuazione delle sanzioni e determinazione della sanzione per il 2006, violando l'art. 112 c.p.c.; l'ottavo motivo è stato assorbito. La Corte ha cassato la sentenza impugnata limitatamente alle questioni accolte e ha rinviato la causa alla Commissione tributaria regionale della Lombardia per nuovo esame e per la liquidazione delle spese del giudizio di cassazione.
Norme richiamate
d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR), art. 2, comma 2
Ai fini delle imposte sui redditi si considerano residenti le persone che per la maggior parte del periodo di imposta sono iscritte nelle anagrafi della popolazione residente o hanno nel territorio dello Stato il domicilio o la residenza ai sensi del codice civile
La Corte ricorda che la residenza fiscale si determina anche in base al domicilio o residenza civile secondo il codice civile e che il centro degli interessi economici/affettivi può essere individuato attraverso elementi presuntivi; l'iscrizione anagrafica all'estero non esclude automaticamente la residenza fiscale in Italia.
Stabilisce la regola di competenza per l'esercizio dei poteri di accertamento: l'ufficio competente è quello del domicilio fiscale del soggetto obbligato alla dichiarazione alla data di presentazione della dichiarazione; la Corte ha applicato questo criterio valorizzando il domicilio indicato dal contribuente nelle dichiarazioni.
"I cittadini italiani [...] considerati residenti ai sensi dell'art. 2, comma 2bis, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, hanno il domicilio fiscale nel comune di ultima residenza nello Stato"
La norma si applica solo quando si procede sulla base della presunzione di cui all'art. 2, comma 2bis TUIR (cittadini cancellati dalle anagrafi), e non al caso in cui la pretesa si fonda su elementi sintomatici del mantenimento del centro degli interessi in Italia.
Prevede la rilevanza delle indagini bancarie e determina una presunzione legale a favore dell'Amministrazione in relazione ai dati emergenti dalle movimentazioni bancarie; onere della prova grava sul contribuente per superare tali presunzioni.
d.P.R. n. 633/1972, art. 51, comma 2, n. 2
Per l'IVA è richiamato il principio per cui, analogamente all'imposta sul reddito, esiste una presunzione derivante dalle risultanze bancarie che l'Amministrazione può utilizzare; il contribuente ha onere di prova.
Richiamato a supporto dell'interpretazione del concetto di domicilio (sede principale degli affari e interessi economici e relazioni personali) ai fini della determinazione della residenza fiscale.
Impone al giudice di pronunciarsi su tutte le questioni rilevanti e specificamente dedotte; la Corte ha rilevato la violazione di tale obbligo da parte del giudice di merito in relazione ai motivi quarto-settimo.
Principio generale sulla motivazione delle decisioni; la relativa censura è stata assorbita dopo che la Corte ha rilevato la carenza di pronuncia su questioni dedotte.
Norma del processo tributario richiamata in relazione agli obblighi motivazionali e di decisione della commissione tributaria; utilizzata nella censura sulla mancata motivazione.
Cost., art. 111
Richiama il diritto al giusto processo e alla decisione motivata nei processi tributari; invocata nella censura assorbita dalla Corte.
Consente alla Corte di Cassazione di decidere direttamente questioni di diritto non decise dal giudice d'appello; la Corte lo applica per esaminare la questione della deducibilità dei costi rispetto alle indagini bancarie, ritenendo però la tesi del contribuente infondata.
Massime di principio
- La residenza fiscale si determina non solo dall'iscrizione anagrafica ma dal centro degli interessi vitali (domicilio o residenza ai sensi del codice civile): valutare elementi fattuali e presuntivi (attività svolta, affari, partecipazioni, redditi immobiliari, relazioni familiari).
- La semplice iscrizione nelle anagrafi estere non esclude automaticamente la residenza fiscale in Italia se risultano elementi che indicano il mantenimento del centro degli interessi in Italia.
- La competenza per la notifica degli atti tributari è determinata dal domicilio fiscale indicato nelle dichiarazioni: l'indicazione del contribuente, se resa in buona fede, può essere rilevante ai fini della competenza territoriale dell'Ufficio.
- Le risultanze delle indagini bancarie godono di una presunzione legale a favore dell'Amministrazione (art. 32 DPR 600/1973); il contribuente ha l'onere di fornire prove idonee a superare tale presunzione. La percentuale di costi è applicabile nelle rettifiche induttive, non automaticamente nelle indagini bancarie.
- Se il giudice di merito non si pronuncia su questioni specifiche dedotte dalle parti (es. IRAP, IVA, sanzioni, cumulo), si viola l'obbligo di decidere ex art. 112 c.p.c., con conseguente annullamento e rinvio per nuovo esame.
- Questioni di diritto non decise dal giudice d'appello possono, in casi determinati, essere esaminate dalla Cassazione ex art. 384 c.p.c., ma la Corte valuta se la materia sia effettivamente di diritto e non richieda rivalutazione di fatto.
- In contestazioni che riguardano territorialità IVA o qualificazione di prestazioni di intermediazione, è necessario che il giudice di merito valuti espressamente la sussistenza dei requisiti di territorialità e la natura imponibile o non imponibile delle prestazioni.
- Sulle sanzioni (cumulabilità, continuazione, determinazione quantitativa) il giudice deve motivare specificamente la scelta del regime applicato; in mancanza la decisione è annullabile.
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