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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 25194/2022 del 24/08/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

La società PO-LE OPTIK aveva chiesto, ai sensi dell'art. 37-bis, ottavo comma, del d.P.R. n. 600/1973, la disapplicazione dei minimi imponibili previsti dall'art. 30 della L. n. 724/1994, sostenendo l'impossibilità di conseguire i ricavi/minimi previsti a causa dello stato di liquidazione. L'Agenzia delle Entrate (Direzione regionale Piemonte) rigettò l'istanza; la contribuente impugnò il diniego e ottenne accoglimento in primo e secondo grado presso la CTP di Verbania e la CTR Piemonte, le quali ritennero anche la competenza territoriale della CTP di Verbania e l'autonoma impugnabilità dell'atto di diniego. L'Agenzia impugnò in Cassazione rilevando, tra l'altro, l'errata determinazione della competenza territoriale (l'atto sarebbe stato emesso dalla Direzione regionale con sede a Torino), la mancata legittimazione passiva di alcuni uffici indicati, la nullità per mancata natura provvedimentale della 'risposta ad interpello antielusivo', carenza motivazionale sul merito e insufficienza della prova fornita dalla società sulla impossibilità di raggiungere i minimi.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il primo motivo, ritenendo che la competenza territoriale si determina con riferimento al luogo in cui ha sede l'ufficio finanziario che ha emesso il provvedimento impugnato: poiché il diniego è stato adottato dalla Direzione regionale del Piemonte, il giudice competente è la Commissione Tributaria Provinciale di Torino. La sentenza impugnata è stata cassata solo sotto questo profilo e la causa è stata rinviata alla CTP di Torino; gli altri motivi sono stati assorbiti e non esaminati nel merito.

Norme richiamate

  • d.lgs. 31/12/1992, n. 546 (cod. proc. trib.)

    Art. 4 cod. proc. trib. interpretato nel senso che la competenza territoriale del giudice tributario si individua in base al luogo in cui ha sede l'ufficio che ha emesso il provvedimento impugnato, principio applicato anche dopo la riorganizzazione delle Agenzie fiscali.

  • d.P.R. 22/05/1973, n. 600 (art. 37-bis, ottavo comma)

    Norma che disciplina l'istanza di disapplicazione dei minimi imponibili; il procedimento previsto è stato il titolo dell'istanza presentata dalla società ma la Corte non ha deciso sul merito della disapplicazione, limitandosi a dirimere la questione di competenza territoriale.

  • L. 23/12/1994, n. 724 (art. 30)

    Prevede i minimi imponibili antielusivi; la controversia riguardava la possibilità di disapplicarne l'applicazione, ma la Cassazione non ha deciso nel merito, essendo intervenuta per una questione pregiudiziale di competenza.

  • d.lgs. 30/07/1999, n. 300

    Riorganizzazione dell'amministrazione finanziaria (istituzione delle Agenzie fiscali) interpretata dalla Corte come non idonea a modificare il criterio di competenza territoriale fondato sulla sede dell'ufficio che ha la titolarità delle attribuzioni sul tributo.

  • disposizioni di diritto processuale civile e tributario richiamate (es. artt. 4, 5, 10, 18 cod. proc. trib.; artt. del cod. proc. civ. menzionati)

    Richiami usati dalla ricorrente per censurare la decisione; la Corte ha affrontato e deciso in via principale la questione di competenza territoriale richiamando i criteri processuali applicabili.

Massime di principio

  • La competenza territoriale del giudice tributario si determina con riferimento alla sede dell'ufficio finanziario che ha effettivamente emesso l'atto impugnato; il coinvolgimento di altri uffici in fase consultiva o istruttoria non sposta la competenza.
  • La riorganizzazione dell'amministrazione finanziaria (es. istituzione delle Agenzie) non modifica automaticamente il criterio di competenza fondato sulla collocazione dell'ufficio che ha la titolarità delle attribuzioni sul tributo.
  • In cause relative a dinieghi di istanze di disapplicazione di norme antielusive, il contribuente deve curare sia la scelta del giudice territorialmente competente sia la produzione di prove oggettive che giustifichino la disapplicazione; la mancata prova può essere oggetto di censura in sede giurisdizionale.
  • Se la cassazione accoglie un motivo pregiudiziale (es. incompetenza territoriale), gli altri motivi possono rimanere assorbiti e saranno valutati dal giudice territorialmente competente quando la causa sarà riassunta.
  • In impugnazioni contro atti di amministrazione centrale o regionale, è essenziale individuare con precisione quale ufficio ha adottato l'atto per determinare correttamente la legittimazione passiva e la competenza territoriale.

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