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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 25196/2022 del 24/08/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione del diniego del rimborso del credito d'imposta sui dividendi percepiti da BNP dalla controllata italiana Findomestic per i periodi d'imposta 2000-2003, ai sensi dell'art. 10, par. 4, lett. b) della Convenzione italo-francese. L'amministrazione aveva motivato il diniego rilevando: (i) che le istanze erano state presentate dalla distributrice Findomestic, priva di legittimazione; (ii) che il rimborso non poteva cumularsi con i benefici ottenuti ai sensi della Direttiva "Madre-Figlia"; (iii) che mancava la doppia imposizione in quanto BNP risultava esente o non assoggettata a tassazione effettiva in Francia.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso, cassando la sentenza della Commissione tributaria regionale e decidendo nel merito in favore di BNP. Ha ritenuto errato subordinare il rimborso all'effettivo pagamento dell'imposta nel Paese di residenza della società madre: è sufficiente che il dividendo concorra alla formazione del reddito imponibile nello Stato di residenza (soggezione alla potestà impositiva), indipendentemente dall'effettivo esborso fiscale. Inoltre la Corte ha chiarito che non v'è incompatibilità automatica tra l'esonero dalle ritenute previsto dalla Direttiva "Madre-Figlia" e il rimborso previsto dalla Convenzione; va verificato concretamente se il regime estero elimini il rischio di doppia imposizione economica. Il ricorso è dunque accolto e l'originaria istanza di rimborso viene riconosciuta.

Norme richiamate

  • Convenzione Italo-Francese per evitare le doppie imposizioni (ratificata con L. 07/01/1992, n. 70)

    art. 10, par. 4, lett. b)

    La Corte interpreta l'art.10(4)(b) nel senso che il diritto al rimborso del credito d'imposta per i soggetti ivi indicati non richiede l'effettivo pagamento dell'imposta nello Stato di residenza: è sufficiente che il dividendo sia soggetto alla potestà impositiva (incluso nella base imponibile), anche se poi l'imposta non è effettivamente riscossa.

  • Direttiva CE 23/07/1990 n. 435 (Direttiva "Madre-Figlia")

    La Direttiva lascia impregiudicata l'applicazione di disposizioni nazionali o convenzionali intese a sopprimere o attenuare la doppia imposizione economica. Ciò non esclude a priori la cumulabilità dei benefici; occorre valutare concretamente la compatibilità e l'effetto sulla doppia imposizione economica.

  • Direttiva 2011/96/UE (con riferimento al principio di neutralità)

    art. 2, a.iii) (richiamato in motivazione)

    Richiama il principio che la percezione dei dividendi deve essere fiscalmente neutra; esenzioni o deduzioni non devono tradursi in un trattamento che determini una discriminazione o una perdita di neutralità rispetto a società residenti nello stesso Stato.

  • D.P.R. 29/09/1973, n. 600

    Citato in relazione al quadro normativo interno sulla tassazione dei dividendi e ai rapporti con le norme convenzionali ed europee; la Corte lo utilizza nel quadro interpretativo senza modificarne il contenuto sostanziale.

  • Corte di Giustizia UE, causa C-389/18 (Brussels Securities, 19/12/2019)

    La giurisprudenza CJEU afferma che l'esonero dalle ritenute previsto dalla Direttiva non esclude automaticamente il diritto a misure convenzionali contro la doppia imposizione: bisogna verificare se il regime applicato elimina realmente il rischio di doppia imposizione economica o di trattamento non neutro.

Massime di principio

  • Il diritto al rimborso previsto da una Convenzione internazionale non richiede necessariamente la prova dell'effettivo pagamento dell'imposta nello Stato di residenza della società estera; è sufficiente che il dividendo sia soggetto alla potestà impositiva (incluso nella base imponibile) in detto Stato.
  • L'esonero dalle ritenute previsto dalla Direttiva "Madre-Figlia" non esclude di per sé l'accesso ai benefici convenzionali: va compiuta una verifica concreta per accertare se il regime estero elimina il rischio di doppia imposizione economica o comporta un trattamento non neutro.
  • Il contribuente può scegliere tra i regimi (direttiva vs. convenzione), purché la scelta sia esercitata con l'applicazione integrale del regime scelto; tuttavia tale scelta non è necessariamente irrevocabile e non può essere interpretata automaticamente a discapito del diritto al rimborso convenzionale.
  • Se la società distributrice non ha applicato ritenuta alla fonte, il rimborso convenzionale può comunque essere riconosciuto, salvo che l'Amministrazione dimostri che il regime estero ha eliminato il rischio di doppia imposizione economica.
  • In sede amministrativa e contenziosa il contribuente deve dimostrare la sussistenza della soggezione del dividendo alla potestà impositiva nello Stato di residenza; non è richiesto l'effettivo "sborso" dell'imposta, ma occorre documentare l'inclusione nella base imponibile o l'effettiva normativa applicata.

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