Cassazione Civile, Sentenza n. 25190/2022 del 24/08/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione del "silenzio-rifiuto" sull'istanza di rimborso delle tasse di concessione governativa (tassa sulle licenze/documenti per l'impiego di apparecchiature terminali per il servizio radiomobile) versate per abbonamenti di telefonia mobile negli anni 2008-2011. La ricorrente sosteneva l'illegittimità della tassa perché le apparecchiature mobili non richiederebbero provvedimenti amministrativi di autorizzazione (venuto meno il presupposto dell'art. 1 del d.P.R. 641/1972), contestava l'interpretazione dell'art. 21 della Tariffa allegata al d.P.R. 641/1972 e l'adeguatezza del quadro normativo nazionale rispetto alle direttive comunitarie, prospettando anche rimessione alla Corte Costituzionale e rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso per sopravvenuto difetto di interesse alla decisione: la ricorrente aveva dichiarato di rinunciare al ricorso ma tale atto non era stato notificato né accettato dalla controparte, quindi non idoneo a determinare l'estinzione del processo ai sensi dell'art. 390 c.p.c. Il ricorso è stato dichiarato inammissibile e la ricorrente condannata alle spese di giudizio (liquidate in euro 1.800, oltre spese prenotate a debito). La Corte ha altresì precisato che non sussistono i presupposti per l'applicazione dell'ulteriore contributo unificato previsto dall'art.13, comma 1-quater, d.P.R. n.115/2002 in caso di rinuncia
Norme richiamate
d.P.R. n. 641 del 1972
Art. 1 e voce della Tariffa (art. 21) invocate come presupposto della tassa; la Corte di merito ha ritenuto che la tassa si applica alla "Licenza o documento sostitutivo per l'impiego di apparecchiature terminali per il servizio radiomobile pubblico terrestre di comunicazione"
Tariffa allegata al d.P.R. n. 641 del 1972, art. 21
La CTR e la Corte d'appello hanno interpretato la voce come comprensiva dell'abbonamento telefonico per cellulari, individuando in esso l'oggetto della tassazione; interpretazione poi confermata da norma di interpretazione autentica
d.P.R. n. 156 del 1973, art. 318
Richiamato nel ricorso; dal dispositivo non emerge che la Corte abbia ritenuto rivestire un ruolo decisivo diverso da quello già menzionato in relazione alla normativa tributaria
d.m. 13/2/1990, artt. 1, 2 e 3
Richiamati dalla ricorrente per sostenere l'inesistenza di un provvedimento autorizzatorio necessario; la decisione di merito non ha accolto tale convincimento
Direttiva 1999/5/CE (e quadro comunitario 2002/19/CE, 2002/20/CE, 2002/21/CE, 2002/22/CE)
Invocate dalla ricorrente per profili di conformità del sistema nazionale al diritto UE; la questione europea era già stata oggetto di esame nella causa C-416/14 (Fratelli De Pra e altri) menzionata
d.lgs. n. 269 del 2001
Richiamato dalla ricorrente fra le norme del settore delle comunicazioni; non emerge interpretazione contraria nella decisione di legittimità
d.lgs. n. 259 del 2003 (Codice delle comunicazioni elettroniche), art. 2 e art. 219
La ricorrente sosteneva che il Codice non comporta nuovi oneri per lo Stato e che quindi non può legittimare la tassa; la CTR e la Corte d'appello hanno ritenuto invece compatibile la permanenza dell'imposta, decisione che non è stata invece decisa nel merito dalla Cassazione per ragioni processuali
Legge n. 244 del 2007
Richiamata in riferimento all'esenzione prevista per i non udenti; la CTR ha ritenuto che l'esenzione speciale non esclude la generale debenza della tassa per gli altri soggetti
Decreto interpretativo n. 4 del 2014, art. 2 comma 4, conv. in L. n. 50 del 2014
Considerato come norma di interpretazione autentica che conferma la debenza dell'imposta per i soggetti diversi dai non udenti
art. 390 c.p.c.
Applicato per ritenere inefficace la rinuncia al ricorso non notificata e non accettata dalla controparte: la rinuncia non ha prodotto estinzione del processo perchè mancavano i requisiti formali
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
La Corte ha affermato che la maggiorazione del contributo unificato non si applica in caso di rinuncia al ricorso, essendo norma di stretta interpretazione e applicabile solo in caso di rigetto o pronuncia di inammissibilità/improcedibilità tipiche
art. 267 TFUE (ex art. 234 TCE)
Richiesto dalla ricorrente per rinvio pregiudiziale; la Corte ha rilevato che la Corte di Giustizia si è già pronunciata nella causa C-416/14 che era stata richiamata
Massime di principio
- Una rinuncia al ricorso non estingue il processo se non è notificata e/o accettata dalla controparte nei modi previsti dall'art. 390 c.p.c.; quindi assicurarsi della formale accettazione e notifica prima di dedurne l'estinzione
- Se si contesta la spettanza di una tassa sulla base della mancanza di provvedimenti autorizzatori, occorre verificare come le voci della Tariffa e le norme di interpretazione autentica (se esistenti) siano state interpretate dalla giurisprudenza; la mera soppressione di un provvedimento amministrativo non determina automaticamente l'estinzione dell'obbligo tributario
- Le esenzioni specifiche (es. per i non udenti) non implicano automaticamente l'abolizione della tassa per tutti gli altri soggetti; bisogna valutare le norme di interpretazione autentica e gli interventi legislativi successivi
- Problemi di compatibilità con il diritto UE possono giustificare un rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia, ma è utile verificare se la Corte stessa si sia già pronunciata su casi analoghi (es. C-416/14) prima di insistere su tale strada
- In caso di rinuncia prossima all'udienza, il principio di causalità può comportare l'addebito delle spese al ricorrente; pertanto valutare attentamente i tempi e le conseguenze processuali della rinuncia
- La maggiorazione del contributo unificato prevista dall'art.13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002 si applica solo nei casi tassativamente previsti (rigetto, inammissibilità o improcedibilità tipiche) e non in caso di rinuncia; tuttavia non esclude l'obbligo di sostenere le ordinarie spese processuali
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