Cassazione Civile, Ordinanza n. 26304/2022 del 07/09/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (riscossione)
La controversia
La controversia nasce dall'impugnazione, da parte della contribuente, di un estratto di ruolo e delle connesse cartelle di pagamento emesse per IRAP, TASI e IVA relative all'anno d'imposta 2005. La commissione tributaria regionale aveva accolto parzialmente l'appello della contribuente, ritenendo fondata, per alcune cartelle, l'eccezione di omessa o invalida notifica, sul rilievo che l'agente della riscossione aveva prodotto 'relate in bianco non attestanti l'avvenuto recapito'. L'agente della riscossione ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: con il primo ha denunciato l'omesso esame di un fatto decisivo ex art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., sostenendo che la CTR avesse erroneamente supposto una notifica tramite servizio postale ordinario o messo comunale, mentre le cartelle erano state notificate via PEC e le relative ricevute di avvenuta consegna erano state ritualmente prodotte; con il secondo ha dedotto violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. e dell'art. 26 d.P.R. n. 602/1973, lamentando che il giudice di merito avesse travisato il contenuto delle prove documentali, scambiando le ricevute PEC per mere relate in bianco. La contribuente ha resistito con controricorso.
La decisione
La Corte ha ritenuto preliminarmente infondata l'eccezione di difetto di autosufficienza del ricorso, poiché la ricorrente aveva riprodotto in ricorso la documentazione relativa alla notifica e ne aveva indicato la produzione sin dal primo grado. Nel merito ha accolto il secondo motivo, ritenendo che la CTR fosse incorsa in un errore percettivo/travisamento della prova: il giudice di appello aveva attribuito ai documenti un contenuto diverso da quello oggettivo, assumendo inesistente una prova della notifica che invece era stata offerta e discussa in causa e che consisteva in ricevute di avvenuta consegna via PEC. Tale errore integra una violazione dell'art. 115 c.p.c. censurabile in cassazione quando il giudice fondi la decisione su una prova ritenuta esistente ma in realtà non acquisita o travisi il contenuto oggettivo della prova. Il primo motivo è stato assorbito. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Commissione tributaria regionale della Campania in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
Il vizio di omesso esame di un fatto decisivo è stato dedotto dalla ricorrente, ma il motivo è rimasto assorbito dall'accoglimento del secondo motivo.
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
La Corte richiama la possibilità di denunciare in cassazione un errore percettivo del giudice di merito che si traduca in nullità processuale, quando la decisione sia fondata su una prova ritenuta esistente ma in realtà non acquisita o travisata.
La violazione è configurabile solo se il giudice pone a base della decisione prove non introdotte dalle parti o travisa il contenuto oggettivo di prove offerte e discusse; non è invece censurabile la mera diversa valutazione del materiale istruttorio.
La violazione è deducibile solo se il giudice attribuisce alla prova un valore diverso da quello legale previsto o dichiara di valutare secondo prudente apprezzamento una prova che è soggetta a regola legale; non quando si contesti soltanto il cattivo esercizio del prudente apprezzamento.
art. 366, primo comma, n. 6, c.p.c.
L'eccezione di difetto di autosufficienza è stata disattesa perché il ricorso riproduceva la documentazione e indicava il momento processuale della sua produzione.
Richiamato come norma sulla notificazione delle cartelle di pagamento, in relazione alla dedotta prova della notifica a mezzo PEC.
La Corte distingue l'errore di percezione su fatto incontroverso, che è oggetto di revocazione ordinaria, dall'errore di percezione su fatto controverso, che può integrare nullità deducibile in cassazione.
Richiamato per la trattazione camerale e il contraddittorio sul procedimento accelerato.
Massime di principio
- La violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. non può essere prospettata come semplice dissenso sulla valutazione delle prove: è censurabile in cassazione solo il travisamento del contenuto oggettivo della prova o l'utilizzo di prove non introdotte dalle parti.
- L'errore di percezione del giudice di merito è deducibile in cassazione quando riguarda un fatto controverso e consiste nell'aver attribuito alla prova un contenuto diverso da quello reale; se invece il fatto è incontroverso, il rimedio è la revocazione ordinaria.
- Chi eccepisce la mancata notifica di una cartella deve confrontarsi con la prova documentale concretamente prodotta: se gli atti di causa contengono ricevute PEC di avvenuta consegna, non è corretto qualificarle come mere relate inespressive del recapito.
- Il giudice di legittimità può cassare la sentenza quando il giudice di merito fonda la decisione su una prova inesistente o travisa radicalmente una prova documentalmente acquisita, trattandosi non di rivalutazione del merito ma di errore percettivo rilevante ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
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