Cassazione Civile, Ordinanza n. 07253/2023 del 13/03/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (proprietario confinante)
La controversia
La controversia nasce da un intervento edilizio eseguito su un immobile di proprietà di un ente parrocchiale confinante con il fondo della ricorrente. In fase sommaria fu proposta denuncia di nuova opera per ottenere la sospensione dei lavori, qualificati inizialmente come ristrutturazione di un fabbricato; successivamente, nella fase di merito, la domanda fu ampliata chiedendo la demolizione o l'arretramento dell'opera e il risarcimento dei danni. La ricorrente sosteneva che il fabbricato in corso di realizzazione fosse una nuova costruzione in violazione delle distanze legali, e che il muro realizzato sul proprio fondo, posto al confine, dovesse essere considerato costruzione rilevante ai fini del computo delle distanze, anche perché avrebbe contenuto un terrapieno asseritamente artificiale. Con il ricorso per cassazione furono dedotti due motivi: (1) violazione degli artt. 873, 875 e 877 c.c., per avere la Corte d'appello escluso la natura di costruzione del muro di cinta e ritenuto che il dislivello fosse naturale, senza considerare CTU, fotografie e istruttoria; (2) violazione degli artt. 873, 874, 875 e 877 c.c., per avere ritenuto legittima, in applicazione del principio di prevenzione, la costruzione dell'ente parrocchiale a distanza inferiore a 3 metri dal confine, nonostante la pretesa preesistenza del muro della ricorrente.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto inammissibile il primo motivo perché, pur formalmente prospettato come violazione di legge, mirava in realtà a una rivalutazione del fatto e delle prove, in particolare a contestare l'accertamento di merito sulla natura naturale del dislivello e sulla funzione del muro. Ha ritenuto infondato il secondo motivo perché, una volta esclusa la qualificazione del muro come costruzione, operava la disciplina dell'art. 878 c.c., con conseguente irrilevanza del muro ai fini del rispetto delle distanze tra costruzioni. La Corte ha inoltre osservato che, anche a voler considerare il manufatto dell'ente parrocchiale come nuova costruzione, esso era stato realizzato in zona A e nel rispetto delle distanze preesistenti secondo l'art. 9 del d.m. n. 1444/1968, richiamato dalla disciplina urbanistica, per cui la decisione di merito risultava comunque coerente. Le spese sono state poste a carico della ricorrente, con condanna anche all'ulteriore contributo unificato ove dovuto.
Norme richiamate
ultimo comma; quinto comma
La preclusione della doppia conforme riguarda solo il motivo ex art. 360, n. 5, c.p.c.; nel caso concreto, peraltro, la norma non sarebbe comunque applicabile per ragioni temporali, essendo l'appello introdotto prima dell'11 settembre 2012.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
I motivi erano formalmente formulati come violazione o falsa applicazione di legge, ma uno di essi è stato ritenuto in sostanza diretto alla rivalutazione del fatto, quindi inammissibile in sede di legittimità.
Il muro di contenimento di una scarpata o di un terrapieno naturale non è costruzione ai fini della disciplina delle distanze, per la parte che assolve la sua specifica funzione.
Richiamato quale norma sulle distanze tra costruzioni e sulla comunione del muro, ma la sua applicazione è stata esclusa in concreto per difetto di una costruzione rilevante preesistente.
Richiamato dalla ricorrente sul principio di prevenzione, ma non ritenuto decisivo perché il muro confinario non era una costruzione rilevante ai fini del computo delle distanze.
Il muro di cinta o di contenimento non rileva come costruzione ai fini delle distanze, salvo che il dislivello sia stato artificialmente creato.
Il muro di cinta è esentato dal rispetto delle distanze tra costruzioni quando svolge funzione di delimitazione o contenimento di un dislivello naturale.
art. 9, primo comma, n. 1, d.m. n. 1444/1968
Nelle zone A, per le operazioni di risanamento conservativo e per le eventuali ristrutturazioni, le distanze non possono essere inferiori a quelle intercorrenti tra i volumi edificati preesistenti.
art. 41-quinquies, ottavo e nono comma, L. n. 1150/1942
La Corte richiama la norma come fonte della forza cogente del regolamento ministeriale, idonea a incidere direttamente sui rapporti tra privati e a prevalere su prescrizioni locali meno restrittive.
art. 2-bis, comma 1-ter, d.P.R. n. 380/2001
Citato solo incidentalmente: la nozione di ricostruzione che può includere aumento di volume o modifica della sagoma presuppone comunque il rispetto delle distanze preesistenti.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
In caso di rigetto del ricorso, sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione, la censura formalmente rubricata come violazione di legge è inammissibile se, nella sostanza, tende a ottenere una nuova valutazione del fatto e delle prove compiuta dal giudice di merito.
- Il muro di contenimento di un terrapieno o di una scarpata naturale non costituisce, di regola, 'costruzione' ai fini delle distanze legali, limitatamente alla parte che assolve la sua funzione di contenimento.
- Il muro di cinta assume rilievo ai fini delle distanze solo se il dislivello tra i fondi sia stato creato artificialmente dall'uomo; se il dislivello è naturale, il muro non entra nel computo delle distanze tra costruzioni.
- Quando, in sede di merito, sia accertato che non esiste una costruzione preesistente rilevante ai fini delle distanze, non può operare il principio di prevenzione per giustificare l'edificazione a distanza inferiore dal confine.
- Nelle zone A, la disciplina urbanistica richiamata dal d.m. n. 1444/1968 impone, per gli interventi consentiti, il rispetto delle distanze preesistenti tra i volumi edificati, con efficacia anche nei rapporti tra privati.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 13 mar 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 07213/2023 del 13/03/2023
- ordinanza_civile · 13 mar 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 07214/2023 del 13/03/2023
- ordinanza_civile · 13 mar 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 07215/2023 del 13/03/2023
- ordinanza_civile · 13 mar 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 07216/2023 del 13/03/2023
- ordinanza_civile · 13 mar 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 07217/2023 del 13/03/2023
- ordinanza_civile · 13 mar 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 07218/2023 del 13/03/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →