Cassazione Civile, Ordinanza n. 09315/2023 del 04/04/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (agente riscossione)
La controversia
La controversia nasce dall’impugnazione, da parte di un contribuente, di un preavviso di fermo, di un avviso di iscrizione ipotecaria, di alcune cartelle di pagamento e di un avviso di addebito. La corte d’appello aveva dichiarato prescritta una cartella, confermato la cessazione della materia del contendere per altre, e respinto il resto delle doglianze. In cassazione il ricorrente deduceva, con il primo motivo, la violazione delle norme sulla notifica ex art. 140 c.p.c. e dei principi di motivazione e valutazione della prova, sostenendo che non fosse provata la notifica della cartella e che la sola raccomandata informativa non bastasse. Con il secondo motivo lamentava che, in difetto di valida notifica della cartella, non potesse ritenersi interrotto il termine di prescrizione del credito. Con il terzo motivo, articolato in più profili, contestava: l’assenza di una preventiva comunicazione prima dell’iscrizione ipotecaria; l’effetto interruttivo o sospensivo della prescrizione attribuito a tale iscrizione; e la sproporzione dell’ipoteca rispetto al valore del debito e dei beni gravati.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondati i primi due motivi, osservando che la ricezione della raccomandata informativa relativa alla notificazione eseguita ex art. 140 c.p.c. consente di considerare raggiunto lo scopo della notificazione, perché rende il destinatario edotto del deposito dell’atto in casa comunale; da ciò deriva anche l’effetto interruttivo della prescrizione, trattandosi di atto recante una pretesa creditoria. Quanto al terzo motivo, la Corte ha richiamato il principio delle Sezioni Unite secondo cui l’iscrizione ipotecaria ex art. 77 d.P.R. 602/1973 non è atto dell’espropriazione forzata e può essere eseguita senza la previa intimazione di cui all’art. 50, comma 2, dello stesso decreto. Ha inoltre precisato che l’iscrizione ipotecaria, se idonea alla messa in mora, può avere effetto interruttivo ma non sospensivo della prescrizione. Infine, ha affermato che la valutazione di proporzionalità dell’ipoteca rispetto a debito e beni è apprezzamento di merito non censurabile in cassazione. Nulla è stato disposto per le spese, poiché l’agente della riscossione non aveva svolto attività difensiva e gli altri intimati non si erano costituiti. È stato inoltre dato atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
La notificazione eseguita con deposito dell’atto e raccomandata informativa raggiunge lo scopo quando la raccomandata viene ricevuta dal destinatario, che così è messo in condizione di conoscere il deposito dell’atto.
È richiamato come norma asseritamente violata nel primo motivo, ma la Corte non ravvisa alcuna omissione decisoria.
È richiamato come norma asseritamente violata nel primo motivo, ma la Corte non accoglie la censura sulla motivazione della sentenza impugnata.
È richiamato come norma asseritamente violata in relazione alla valutazione della prova della notificazione e degli atti presupposti.
d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 77
L’iscrizione ipotecaria ex art. 77 non è atto dell’espropriazione forzata, ma una procedura alternativa; può essere disposta senza la previa intimazione di cui all’art. 50, comma 2.
d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 50, comma 2
L’intimazione è richiesta solo se l’espropriazione forzata non sia iniziata entro un anno dalla notifica della cartella; non è necessaria per l’iscrizione ipotecaria.
d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 60
È richiamato nel motivo di ricorso in relazione alla disciplina della notificazione degli atti tributari.
È richiamato nel terzo motivo quale parametro della censura sulla valutazione degli elementi istruttori.
È richiamato dal ricorrente nel contesto della censura sull’ipoteca.
È richiamato dal ricorrente nel contesto della censura sull’ipoteca.
È richiamato dal ricorrente nel contesto della censura sull’ipoteca.
È richiamato dal ricorrente nel contesto della contestazione della misura cautelare/esecutiva sull’ipoteca.
L’atto notificato o l’iscrizione ipotecaria, se idonei a costituire messa in mora o atto tipico, possono interrompere la prescrizione.
L’effetto interruttivo o sospensivo della prescrizione è ricondotto agli atti tipici previsti dalla norma; l’iscrizione ipotecaria può al più avere efficacia interruttiva se contiene gli elementi della messa in mora.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
La Corte dà atto dei presupposti processuali per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Richiamato quale base del contributo unificato cui si aggiunge l’ulteriore importo in caso di rigetto.
Massime di principio
- La ricezione della raccomandata informativa nella notificazione eseguita ai sensi dell’art. 140 c.p.c. può sanare i vizi del procedimento notificatorio, poiché consente al destinatario di apprendere il deposito dell’atto e realizza lo scopo della notificazione.
- Quando l’atto notificato reca una pretesa creditoria, il perfezionamento della notificazione produce anche effetto interruttivo della prescrizione.
- L’iscrizione ipotecaria ex art. 77 d.P.R. 602/1973 non va trattata come atto dell’espropriazione forzata in senso stretto; essa può essere disposta senza la previa intimazione prevista per l’avvio tardivo dell’esecuzione forzata.
- In tema di prescrizione, l’effetto sospensivo o interruttivo deriva dagli atti tipici previsti dalla legge; un’iscrizione ipotecaria può interrompere la prescrizione se contiene gli elementi della messa in mora, ma non sospende il termine.
- La valutazione della proporzionalità dell’ipoteca rispetto all’entità del debito e al valore dei beni gravati è un giudizio di merito non sindacabile in cassazione se sorretto da motivazione non illogica.
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