Cassazione Civile, Ordinanza n. 20272/2023 del 14/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce da un rapporto avente ad oggetto l'affidamento di servizi sociosanitari. La società poi fallita aveva agito per ottenere il pagamento di un importo ulteriore rispetto a quanto già riconosciuto in primo grado; il Tribunale aveva infatti accolto la domanda solo per una somma minima, mentre la Corte d'appello aveva respinto l'appello. Il fallimento ricorrente ha impugnato la sentenza d'appello con due motivi: con il primo ha denunciato violazione e falsa applicazione dell'art. 6 della l. n. 537/1993, sostenendo che la scrittura del 27 dicembre 2004, qualificata come "rinnovo contrattuale ed accordo transattivo", avrebbe dovuto essere interpretata come mera proroga o rinnovo del rapporto originario senza modifiche delle obbligazioni, e che quindi non fosse legittimo una diversa regolamentazione del corrispettivo e dei criteri di impiego del personale; con il secondo ha denunciato nullità della sentenza per violazione dell'art. 132, comma 2, c.p.c., ritenendo la motivazione inidonea o apparente.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Quanto al primo motivo, ha ritenuto che la censura mirasse in realtà a ottenere una diversa lettura della scrittura privata del 27 dicembre 2004, operazione riservata al giudice di merito quando sia sorretta da una motivazione logica e basata sul testo dell'accordo. Ha inoltre richiamato il principio, desunto anche dalla giurisprudenza amministrativa, secondo cui la disciplina di cui all'art. 6, comma 4, l. n. 537/1993, come novellato, presuppone una mera proroga e non un rinnovo del rapporto, poiché il rinnovo nasce da una nuova negoziazione e può anche modificare il corrispettivo. Quanto al secondo motivo, ha escluso che la sentenza d'appello fosse affetta da motivazione mancante, apparente o incomprensibile, ricordando che il vizio denunciabile ex art. 360, n. 5, c.p.c. è ridotto al "minimo costituzionale" e non consente di censurare la mera sufficienza o persuasività della motivazione. Il ricorso è stato quindi respinto in rito con condanna del fallimento ricorrente alle spese e con attestazione dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato se dovuto.
Norme richiamate
art. 6 l. 24 dicembre 1993, n. 537
la sua applicazione presuppone una mera proroga del rapporto contrattuale e non un rinnovo, poiché la proroga differisce solo il termine finale mentre il rinnovo deriva da una nuova negoziazione tra le parti.
viene richiamato come norma che ha novellato l'art. 6 l. n. 537/1993 nel senso sopra indicato.
il primo motivo è stato ricondotto alla dedotta violazione di legge; il secondo alla dedotta nullità della sentenza.
la motivazione è nulla solo se mancante, apparente, irriducibilmente contraddittoria o obiettivamente incomprensibile; non è censurabile la sola insufficienza.
l'interpretazione della scrittura privata è stata ricondotta ai canoni ermeneutici e al testo dell'accordo, valutazione riservata al giudice di merito.
art. 12 preleggi
richiamato per l'interpretazione della disciplina del sindacato di legittimità alla luce dei criteri ermeneutici generali.
ha riformulato l'art. 360, n. 5, c.p.c. restringendo il controllo di legittimità sulla motivazione.
legge di conversione del d.l. n. 83/2012.
viene dato atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato se dovuto.
Massime di principio
- L'interpretazione di una scrittura privata, quando sia sorretta da un esame testuale congruo e logicamente coerente, costituisce apprezzamento di fatto riservato al giudice di merito e non è censurabile in cassazione come se si trattasse di una diversa lettura del documento.
- In sede di legittimità non è consentito trasformare una doglianza di violazione di legge in una richiesta di nuova valutazione del contenuto negoziale o degli elementi di fatto utilizzati dal giudice di merito per interpretare il contratto.
- La distinzione tra proroga e rinnovo contrattuale è decisiva: la proroga incide solo sulla durata del rapporto originario, mentre il rinnovo implica una nuova negoziazione che può legittimamente modificare anche il corrispettivo e le modalità di esecuzione.
- Il vizio di motivazione deducibile in cassazione è oggi limitato alle anomalie che rendono la motivazione inesistente o costituzionalmente apparente; non è più deducibile il semplice difetto di sufficienza o di persuasività della motivazione.
- Quando il giudice di merito fonda la decisione sul testo dell'accordo e fornisce un percorso argomentativo non meramente apparente, la censura che mira solo a ottenere una diversa lettura del documento è inammissibile.
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