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Cassazione Civile, Ordinanza n. 33417/2024 del 19/12/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

Il contribuente impugnava per cassazione la sentenza della Commissione tributaria regionale delle Marche che aveva dichiarato inammissibile il suo appello contro la decisione di primo grado di rigetto del ricorso avverso un avviso di accertamento IRPEF, IRAP e IVA per l'anno 2012. L'accertamento contestava l'indebita deduzione di alcune voci di costo: canoni di locazione di un immobile adibito a studio professionale, rimborsi spese di viaggio per dipendenti, quote di ammortamento per spese di manutenzione su immobili e per un motociclo. Il ricorso per cassazione era fondato su quattro motivi: (1) nullità della sentenza per violazione dell'art. 53 d.lgs. 546/1992, perché l'appello conteneva, secondo il ricorrente, doglianze specifiche contro la sentenza di primo grado; (2) error in procedendo per aver la CTR applicato criteri di specificità propri del ricorso per cassazione ex art. 366 c.p.c. anziché quelli dell'appello tributario; (3) violazione dell'art. 53 d.lgs. 546/1992, poiché la norma non richiede rigidità formali e consente di ricavare la specificità anche dal complesso dell'atto; (4) violazione dell'art. 10-bis, comma 9, l. 212/2000 e falsa applicazione dell'art. 37-bis d.P.R. 600/1973, perché la CTR avrebbe ignorato la censura sul mancato assolvimento, da parte dell'Ufficio, dell'onere di provare la condotta abusiva.

La decisione

La Corte ha ritenuto fondato il primo motivo di ricorso, dichiarando assorbiti gli altri. Ha affermato che, nel processo tributario, l'inammissibilità dell'appello per difetto di specificità dei motivi va interpretata restrittivamente; è sufficiente una chiara e univoca esposizione, anche sintetica, delle ragioni di doglianza, ricavabile dall'atto nel suo complesso, senza necessità di formule sacramentali o di un progetto alternativo di decisione. Poiché l'atto di appello del contribuente conteneva effettive critiche alla sentenza di primo grado, la CTR non avrebbe dovuto dichiararne l'inammissibilità. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado delle Marche, in diversa composizione, anche per le spese di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 53, comma 1, d.lgs. n. 546/1992

    Nel processo tributario l'appello deve contenere motivi specifici, ma la specificità va intesa in modo non formalistico e restrittivo; l'inammissibilità è eccezionale e va applicata solo quando manchi una chiara volontà di censurare la decisione di primo grado.

  • art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.

    È il parametro usato per denunciare la nullità della sentenza per error in procedendo.

  • art. 118, comma 3, R.D. n. 1368/1941

    Richiamato nel secondo motivo come parametro asseritamente violato, in relazione alla motivazione e al modo di argomentare della CTR.

  • art. 366, comma 1, n. 4 c.p.c.

    La Corte esclude che i requisiti di specificità del ricorso per cassazione possano essere applicati all'atto di appello tributario.

  • art. 36, comma 2, n. 4, d.lgs. n. 546/1992

    Richiamato per contestare il difetto o l'apparenza della motivazione della sentenza di primo grado.

  • art. 10-bis, commi 8 e 9, l. n. 212/2000

    Richiamati dal ricorrente per sostenere il difetto di motivazione dell'atto impositivo e il mancato assolvimento dell'onere probatorio sull'abuso del diritto.

  • art. 54 TUIR

    Richiamato per contestare la ripresa fiscale relativa alla deducibilità dei costi del lavoro autonomo.

  • art. 37-bis d.P.R. n. 600/1973

    Richiamato nel quarto motivo come norma sulla disciplina dell'elusione/abuso fiscale.

Massime di principio

  • Nel processo tributario, il requisito della specificità dei motivi di appello non va interpretato in modo eccessivamente rigoroso: è sufficiente che dall'atto emerga, anche sinteticamente e per implicito, una critica chiara e univoca alla decisione di primo grado.
  • La riproposizione in appello delle ragioni già poste a base del ricorso introduttivo non comporta di per sé l'inammissibilità del gravame, se tali ragioni risultano contrapposte alle argomentazioni della sentenza impugnata e il dissenso investe la decisione nel suo complesso.
  • L'inammissibilità dell'appello tributario per difetto di specificità è una sanzione eccezionale e, come tale, deve essere applicata restrittivamente, per non comprimere ingiustificatamente il diritto di difesa e l'effettività del sindacato sul merito.
  • Ai fini del giudizio di appello tributario non è richiesto che l'appellante rediga un "progetto alternativo di decisione" né che adoperi formule sacramentali: basta una esposizione chiara delle doglianze ricavabile dall'atto nel suo complesso.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniContenzioso tributario
RamiProcesso civileTributi
SottomaterieAppelloRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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