Cassazione Civile, Sentenza n. 5176/2022 del 17/02/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione dell'avviso di accertamento relativo al Modello Unico 1999: l'Agenzia contestava la deduzione dei costi riferiti alla fattura n.150/22.12.1999 emessa da Celtica S.A. (importo lire 17.000.000.000), ritenendoli relativi a operazioni inesistenti e recuperando imposte Irpeg, Irap e I.V.A.; la ricorrente sosteneva, fra l'altro, che il costo era stato imputato a fondo rischi 1998 e quindi non rilevante ai fini Irap, che parte del corrispettivo riguardava l'assunzione di dipendenti e non solo la bonifica, che mancava motivazione e che successivamente erano emersi documenti (delibera Provincia, bilanci, rassegna stampa) attestanti l'effettiva esecuzione della bonifica.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato i motivi 1, 3 e 5, dichiarato assorbito il quarto motivo e accolto il secondo motivo (omesso esame di fatto decisivo relativo alla rilevanza del costo ai fini Irap). Per tale motivo ha cassato la sentenza della C.T.R. e ha rinviato la causa alla Commissione tributaria regionale, in diversa composizione, esclusivamente per il riesame limitato alla censura accolta; ha altresì disposto la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 39, primo comma, lett. d) e art. 40
norme indicate come fondamento dell'accertamento fiscale e del recupero d'imposta a seguito dell'ipotesi di operazioni inesistenti
art.7 richiamato in relazione alla procedura tributaria; art.53 relativo all'onere di impugnazione e alle eccezioni di parte in sede di gravame
art. 112; art. 360, primo comma, n. 5; art. 366-bis; art. 394; art. 378
art.112 (principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato) invocato dalla ricorrente; art.360 n.5 criterio per censura di omesso esame di fatto decisivo (riconoscuto dalla Corte come fondato per il motivo 2); art.366-bis disciplina il quesito di diritto per cassazione ma non applicabile ratione temporis; art.394 e art.378 richiamati in tema di produzione documentale nel giudizio di riassunzione
art. 5 "la base imponibile è determinata dalla differenza tra la somma delle voci del valore della produzione ... e la somma dei costi della produzione ..."
stabilisce i criteri di determinazione della base imponibile IRAP e l'esclusione dei componenti straordinari previsti dalla lettera E) dell'art. 2425 cod. civ.
rilevanza per qualificare proventi/oneri straordinari (non rilevanti ai fini IRAP secondo la giurisprudenza e la decisione impugnata)
Testo unico delle imposte sui redditi (TUIR)
art. 75 (ora art. 109) richiamato nel testo
richiamato in relazione ai requisiti di certezza e determinabilità degli accantonamenti e alla deducibilità fiscale delle poste
Massime di principio
- Se la Corte d'appello conferma un accertamento tributario deve esprimere motivazione specifica sui rilievi contestati: l'omesso esame di fatti decisivi per la decisione può costituire motivo di cassazione.
- Ai fini IRAP i componenti straordinari (art.2425 lett. E) possono essere esclusi dalla base imponibile; occorre verificare se il costo contestato sia stato contabilizzato come onere straordinario e come è stato trattato fiscalmente negli esercizi precedenti.
- La mera produzione, in sede di rinvio, di documenti 'nuovi' (sopravvenuti) non modifica l'esito se gli elementi probatori già valutati in primo grado rimangono, e i nuovi fatti non risultano decisivi rispetto alle ragioni che hanno sorretto la decisione di merito.
- La ripartizione di un corrispettivo tra prestazioni diverse (es. bonifica vs assunzione dipendenti) richiede elementi probatori concreti e specifici; senza prova storica precisa la ricostruzione contraria dei giudici di merito prevale e non è sindacabile in Cassazione.
- In sede di cassazione la critica al mancato esame di fatti decisivi va formulata secondo i parametri dell'art.360 c.p.c.: bisogna dimostrare l'esistenza di un fatto storico, rilevante e oggetto di discussione fra le parti, la cui omissione abbia inciso sull'esito del giudizio.
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