Cassazione Civile, Sentenza n. 5179/2022 del 17/02/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'avviso di liquidazione n.20051T000151000 con revoca dei benefici "prima casa" relativi alla compravendita del 10.12.2004: l'Agenzia aveva ritenuto l'immobile un bene di lusso ai sensi dell'art. 6 del D.M. 2.8.1969 con superficie superiore a mq. 240, e pertanto aveva irrogato tributi e sanzioni. In primo grado e in appello la pronuncia aveva confermato la revoca dei benefici, ritenendo che le superfici da escludere dal computo fossero solo quelle indicate dal citato art. 6.
La decisione
Il ricorso per cassazione era pendente, ma il giudizio è stato dichiarato estinto perché il coobbligato Romolo Magnani aveva definito la propria posizione con adesione alla definizione agevolata (ex art. 6 d.l. n. 119 del 2018/2008, come riportato), e ai sensi dell'art. 6, comma 14, della stessa norma la definizione perfezionata dal coobbligato giova in favore degli altri coobbligati. Pertanto la Corte ha dichiarato estinto il giudizio, senza decidere sul merito, con spese compensate.
Norme richiamate
D.M. 2 agosto 1969, art. 6
La norma è stata applicata dall'Agenzia e richiamata dalla CTR per qualificare l'immobile come bene di lusso se la superficie supera i 240 mq; la CTR ha ritenuto che soltanto le superfici indicate dallo stesso art. 6 debbano essere escluse dal computo.
D.L. n. 119 (definizione agevolata), art. 6, comma 14
La Corte ha ritenuto che la definizione perfezionata dal coobbligato giovi anche agli altri coobbligati in solido, e quindi la definizione intervenuta a favore di Romolo Magnani ha determinato l'estinzione del giudizio promosso da Pazzi.
Riferimento a d.l. n. 119 del 2008, comma 2 (adesione alla definizione agevolata)
Nel processo è stato richiamato che il coobbligato aveva definito il contenzioso mediante adesione alla definizione agevolata prevista dalla normativa citata; tale definizione è stata ritenuta idonea a estinguere il contenzioso principale a favore degli altri coobbligati.
Massime di principio
- Se esistono coobbligati in solido, la definizione agevolata perfezionata da uno di essi può giovare agli altri coobbligati (verificare la norma applicabile e l'ambito oggettivo della definizione).
- L'intervenuta definizione agevolata di una posizione solidale può determinare l'estinzione del giudizio anche per gli altri coobbligati, con conseguente impossibilità di pronunciare sul merito.
- Quando l'Amministrazione revoca benefici fiscali "prima casa" motivando la qualificazione dell'immobile come "di lusso", occorre verificare l'esatta applicazione dell'art. 6 del D.M. 2.8.1969 e quali superfici devono essere computate o escluse dal calcolo dei 240 mq.
- Prima di procedere con impugnazioni, i coobbligati devono valutare se accordi o definizioni agevolate stipulati dagli altri soggetti possano precludere o modificare l'utilità del giudizio.
- In caso di estinzione del giudizio per definizione agevolata di un coobbligato, non si ottiene una pronuncia sul merito: per ottenere una decisione sostanziale è necessario evitare che l'adesione/definizione del coobbligato produca effetti di estinzione.
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