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Cassazione Civile, Ordinanza n. 04651/2024 del 21/02/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

L'Ufficio aveva emesso un avviso di accertamento per l'anno d'imposta 2013, recuperando a tassazione costi ritenuti non deducibili e contestando la detrazione dell'IVA in relazione a fatture per operazioni asseritamente inesistenti intercorse con un'altra società. La Commissione tributaria provinciale aveva accolto il ricorso della contribuente, ma in appello la Commissione tributaria regionale dell'Abruzzo aveva riformato la decisione, ritenendo provata dall'Ufficio l'oggettiva inesistenza delle operazioni e irrilevante il decreto di archiviazione penale. La società ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: con il primo ha denunciato omesso esame di un fatto decisivo ex art. 360, n. 5, c.p.c., sostenendo che la CTR avesse trascurato elementi che dimostravano l'effettiva esistenza delle prestazioni; con il secondo ha dedotto violazione e falsa applicazione degli artt. 109 d.P.R. 917/1986, 19 d.P.R. 633/1972 e 41-bis d.P.R. 600/1973, contestando la qualificazione dei costi come indeducibili, la rilevanza del decreto di archiviazione penale, la possibilità di contestare tali riprese con accertamento parziale e la necessità del contraddittorio preventivo.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto inammissibile il primo motivo perché, una volta accertata in fatto dalla CTR l'oggettiva inesistenza delle operazioni sulla base delle presunzioni e degli elementi probatori addotti dall'Ufficio, il ricorrente mirava in realtà a una rivalutazione del merito, non consentita in sede di legittimità. Ha ritenuto il secondo motivo in parte inammissibile e in parte infondato: ha ribadito che, in presenza di operazioni oggettivamente inesistenti, manca il requisito dell'inerenza dei costi e incombe sul contribuente la prova dell'effettiva esistenza e dell'ammontare dei costi; ha inoltre affermato che il decreto di archiviazione penale non produce effetti preclusivi nel processo tributario e che l'accertamento parziale non è un metodo autonomo ma una modalità procedurale che segue le regole ordinarie dell'accertamento, potendo fondarsi anche su elementi indiziari e presuntivi. La società ricorrente è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    consente il sindacato sull'omesso esame di un fatto decisivo, ma non la rivalutazione del materiale istruttorio e degli apprezzamenti di merito compiuti dal giudice di appello

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    dedotto per censurare la violazione di legge, ma il motivo è stato respinto perché non coglieva la ratio decidendi e in parte introduceva questioni nuove

  • art. 109 d.P.R. 917/1986

    richiamato per contestare la deducibilità dei costi; la Corte ribadisce che l'oggettiva inesistenza delle operazioni comporta il venir meno dell'inerenza e quindi dell'indeducibilità

  • art. 19 d.P.R. 633/1972

    richiamato per la detrazione IVA; la prova dell'oggettiva inesistenza delle operazioni impedisce la detrazione dell'imposta

  • art. 41-bis d.P.R. 600/1973

    richiamato quanto alla legittimità dell'accertamento parziale, considerato dalla Corte una mera modalità procedurale dell'accertamento ordinario

  • artt. 38 e 39 d.P.R. 600/1973

    l'accertamento parziale segue le medesime regole dell'accertamento ordinario e può fondarsi anche su presunzioni

  • artt. 54 e 55 d.P.R. 633/1972

    richiamati per affermare che l'accertamento parziale non è autonomo rispetto alle regole ordinarie dell'accertamento IVA

  • art. 408 c.p.p.

    il decreto di archiviazione emesso in sede penale non preclude la diversa valutazione del fatto in sede tributaria

  • art. 654 c.p.p.

    il decreto di archiviazione non rientra tra i provvedimenti dotati di efficacia di giudicato nel processo tributario

Massime di principio

  • Quando l'Amministrazione finanziaria dimostri, anche per presunzioni semplici, l'oggettiva inesistenza delle operazioni fatturate, il contribuente che intenda dedurre i relativi costi o detrarre l'IVA deve provare l'effettiva esistenza delle operazioni contestate; la sola fattura, la regolarità formale delle scritture e dei pagamenti non sono sufficienti.
  • In caso di operazioni oggettivamente inesistenti, l'inerenza del costo all'attività d'impresa viene meno e i costi correlati sono indeducibili.
  • Il giudice di legittimità non può essere investito di una richiesta di nuova valutazione del materiale probatorio quando il motivo, sotto la veste dell'omesso esame o della violazione di legge, mira in realtà a contestare l'apprezzamento di fatto compiuto dal giudice di merito.
  • Il decreto di archiviazione penale non produce efficacia preclusiva nel processo tributario e non impedisce al giudice tributario di qualificare diversamente i medesimi fatti.
  • L'accertamento parziale non costituisce un autonomo metodo di accertamento, ma una modalità procedurale dell'accertamento ordinario, soggetta alle stesse regole probatorie e utilizzabile anche sulla base di elementi indiziari e presuntivi.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributario
RamiTributi
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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