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Cassazione Civile, Ordinanza n. 29021/2021 del 20/10/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (debitore)

La controversia

La controversia nasce dall'opposizione proposta contro un'iscrizione ipotecaria eseguita dall'agente della riscossione su beni della debitrice. L'opponente deduceva, in sintesi, la mancata preventiva o comunque tempestiva comunicazione dell'ipoteca e dell'avviso di pagamento, la violazione degli obblighi informativi dello Statuto del contribuente e della legge sul procedimento amministrativo, l'illegittimità dell'ipoteca per la presenza di crediti relativi a sanzioni amministrative e per il superamento della soglia di legge, nonché la mancata notifica o l'inesistenza delle notifiche dei titoli e degli atti presupposti. La Corte d'appello aveva respinto l'impugnazione ritenendo infondate o inammissibili le censure; la ricorrente ha quindi proposto ricorso per cassazione con cinque motivi, denunciando violazioni di norme sostanziali e processuali, nonché omesso esame di fatti decisivi.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il rilievo preliminare secondo cui, in base alla qualificazione della domanda operata dal tribunale e al principio dell'apparenza, il mezzo di impugnazione corretto non era l'appello ma il ricorso per cassazione. Ne è derivato che la sentenza di appello è stata cassata senza rinvio, perché l'appello non poteva essere proposto. La Corte ha inoltre esaminato incidentalmente i motivi e ha osservato che, comunque, essi sarebbero stati per lo più infondati o inammissibili: infondato il motivo sul contraddittorio endoprocedimentale, inammissibile quello fondato su atti non specificamente localizzati, infondato o in parte inammissibile quello sulla soglia di ottomila euro e infondato quello sulla asserita novità della deduzione relativa alla notifica dei titoli. Le spese sono state poste a carico della ricorrente per entrambi i gradi, con liquidazione anche per il giudizio di legittimità, e con applicazione dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002.

Norme richiamate

  • art. 50 d.P.R. n. 602 del 1973

    richiamato dalla ricorrente per sostenere la necessità della notifica dell'avviso prima dell'iscrizione; la Corte rileva che il tema del contraddittorio endoprocedimentale è distinto dalla disciplina dell'espropriazione forzata e che, comunque, l'eventuale invalidità richiede la specifica allegazione delle difese non pretestuose

  • art. 75 d.P.R. n. 602 del 1973

    invocato per contestare l'iscrizione ipotecaria relativa a crediti diversi; la Corte richiama la disciplina della soglia di valore senza aderire alla tesi della ricorrente

  • artt. 76 e 77 d.P.R. n. 602 del 1973

    ai fini del raggiungimento della soglia minima di euro 8.000 si devono considerare tutti i crediti iscritti a ruolo, anche quelli non tributari, che concorrono all'esposizione debitoria legittimante la garanzia reale

  • art. 617 c.p.c.

    richiamato in relazione alla qualificazione dell'opposizione agli atti esecutivi; secondo la Corte, se il tribunale ha qualificato la domanda in tal senso, l'impugnazione doveva essere proposta con ricorso per cassazione per il principio dell'apparenza

  • art. 615 c.p.c.

    richiamato in alternativa all'art. 617 c.p.c. per la qualificazione dell'opposizione; la Corte osserva che la correttezza della qualificazione non è decisiva rispetto all'errore sul mezzo di impugnazione

  • art. 366, n. 3, c.p.c.

    richiamato a sostegno del principio dell'apparenza nella individuazione del mezzo di impugnazione

  • art. 366, primo comma, n. 6, c.p.c.

    le censure basate su atti e documenti di merito sono inammissibili se non riproducono il contenuto rilevante e non ne indicano specificamente la collocazione nei fascicoli e la sequenza processuale

  • art. 6 legge n. 212 del 2000

    invocato insieme all'art. 7 dello Statuto del contribuente per sostenere l'obbligo informativo dell'amministrazione; la doglianza è ritenuta generica

  • art. 7 legge n. 212 del 2000

    invocato per gli obblighi informativi dell'amministrazione; la censura è stata ritenuta generica

  • legge n. 241 del 1990

    richiamata in relazione alla trasparenza dell'azione amministrativa e alla motivazione degli atti; la censura è stata ritenuta non specificamente sviluppata

  • artt. 41, 47, 48 Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea

    richiamati dalla ricorrente nel primo motivo, ma non decisivi ai fini dell'esito

  • art. 24 Cost.

    richiamato a sostegno del diritto di difesa in relazione al contraddittorio procedimentale

  • art. 167 c.p.c.

    richiamato nei motivi di ricorso in relazione alle eccezioni e alle difese processuali

  • art. 27 d.P.R. n. 602 del 1973

    richiamato dalla ricorrente nel quarto motivo; il testo della decisione non sviluppa una specifica interpretazione autonoma di questa norma

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    applicato per dare atto dei presupposti del versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato

  • art. 77 d.P.R. n. 602 del 1973

    richiamato nella decisione e nel primo motivo in tema di iscrizione ipotecaria

  • d.P.R. n. 602 del 1972

    citato nel passaggio in cui la Corte richiama un precedente sulla soglia minima; il riferimento testuale appare materiale ma la regola affermata riguarda la disciplina della riscossione e della soglia di iscrizione ipotecaria

Massime di principio

  • Quando il giudice di merito qualifica espressamente una domanda come opposizione agli atti esecutivi, il mezzo di impugnazione va individuato secondo il principio dell'apparenza: l'impugnazione va proposta con il rimedio coerente con tale qualificazione, anche se la qualificazione fosse discutibile.
  • La violazione del contraddittorio endoprocedimentale comporta invalidità dell'atto solo se il contribuente allega in concreto le difese plausibili che avrebbe potuto svolgere; non basta una contestazione astratta o meramente pretestuosa.
  • Le censure per cassazione fondate su documenti di merito sono inammissibili se il ricorrente non ne riproduce il contenuto rilevante, non indica specificamente dove siano rinvenibili e non consente alla Corte di verificare immediatamente la decisività del documento.
  • Ai fini della soglia minima che legittima l'iscrizione ipotecaria nella riscossione, devono essere considerati tutti i crediti iscritti a ruolo che compongono l'esposizione debitoria, anche quelli non tributari, salvo diversa previsione espressa.
  • Nel ricorso per cassazione non può essere introdotta come nuova una censura che, letta nel suo tenore originario, riguardava atti diversi da quelli indicati in appello o in sede di legittimità; la specificità della doglianza deve risultare dal contenuto degli atti richiamati.

Come è indicizzato

MaterieEspropriazione forzataOpposizioni esecutiveContenzioso tributario
RamiEsecuzioniProcesso civileTributi
IstitutiOnere della provaGiudicatoBuona fede e correttezza

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