Sentenza del 31/01/2022 n. 2735 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Controversia sulla decorrenza del termine di decadenza triennale per la notifica della cartella di pagamento (D.P.R. n. 602/1973, art. 25, comma 1, lett. a) ) in presenza di una dichiarazione integrativa presentata dal contribuente. Le dichiarazioni originarie (Mod. 770 e Mod. Unico) erano state presentate nel 2005 (redditi 2004) e la società aveva poi presentato una dichiarazione integrativa il 17 maggio 2006. L'Agenzia e il concessionario sostenevano che, in caso di controllo automatizzato ai sensi del D.P.R. n. 600/1973, art. 36-bis, il termine di decadenza dovesse decorrere dall'anno di presentazione della dichiarazione integrativa (2006) e non dall'originaria (2005); la Commissione tributaria provinciale aveva invece ritenuto che il termine dovesse decorrere dalla dichiarazione originaria e aveva accolto l'eccezione di decadenza sollevata dalla società. L'Agenzia e Equitalia hanno inoltre dedotto che la circostanza della presentazione della dichiarazione integrativa era pacifica tra le parti e non richiedeva produzione probatoria.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso principale dell'Agenzia delle entrate e il ricorso incidentale di Equitalia Sud, ha cassato la sentenza impugnata e ha rinviato alla Commissione tributaria regionale del Lazio in diversa composizione. La Corte ha applicato il principio di non contestazione (art. 115 c.p.c.) ritenendo che la presentazione della dichiarazione integrativa del 17 maggio 2006 fosse pacifica fra le parti e pertanto non necessitasse di produzione documentale in giudizio. Ha stabilito il seguente principio di diritto: in materia di imposte sui redditi, se il contribuente presenta una dichiarazione integrativa ai sensi del D.P.R. n. 322/1998, art. 2, commi 8 e 8-bis, in caso di controllo automatizzato ex D.P.R. n. 600/1973, art. 36-bis, il termine di decadenza di cui al D.P.R. n. 602/1973, art. 25 decorre dalla presentazione della dichiarazione integrativa, limitatamente agli elementi oggetto dell'integrazione oppure quando la dichiarazione integrativa è integralmente sostitutiva di quella originaria; per gli elementi non modificati dalla dichiarazione integrativa resta fermo il termine di decadenza decorrente dall'anno di presentazione della dichiarazione originaria. La sentenza è stata cassata e la CTP regionale dovrà decidere nuovamente anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 36-bis
Norma che disciplina il controllo automatizzato delle dichiarazioni; la Corte ha ritenuto che, in caso di controllo automatizzato, il termine di decadenza per la notifica della cartella può decorrere dalla dichiarazione integrativa quando quest'ultima è rilevante per gli elementi verificati.
D.P.R. 30 settembre 1973, n. 602, art. 25, comma 1, lett. a)
Stabilisce il termine di decadenza (31 dicembre del terzo anno successivo a quello di presentazione della 'dichiarazione') per la notifica della cartella; la Corte ha interpretato 'dichiarazione' come riferibile alla dichiarazione integrativa quando questa modifica o sostituisce l'originaria, e quindi come dies a quo per gli elementi modificati.
D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322, art. 2, commi 8 e 8-bis
Riconosce la possibilità di presentare dichiarazioni integrative sia a favore del contribuente sia a danno dello stesso entro termini stabiliti; la Corte ha richiamato tali disposizioni per legittimare la decorrenza dei termini dall'anno di presentazione della dichiarazione integrativa per gli elementi oggetto di integrazione o se la integrativa è integralmente sostitutiva.
L. 23 dicembre 2014, n. 190, art. 1, comma 640
Ha previsto che, per le dichiarazioni integrative, i termini per la notifica delle cartelle (art. 25 DPR n. 602/1973) e per l'accertamento (art. 43 DPR n. 600/1973) decorrono dalla presentazione della dichiarazione integrativa limitatamente agli elementi oggetto dell'integrazione. La norma è operativa per l'avvenire ma è stata utilizzata come parametro interpretativo dalla Corte.
Circolare Agenzia delle entrate 24 settembre 2013, n. 31
Indicazione amministrativa secondo cui l'attività accertativa si esplica nei termini calcolati a partire dall'anno di presentazione della dichiarazione integrativa, in relazione e nei limiti degli elementi 'rigenerati' in tale dichiarazione; citata dalla Corte come supporto interpretativo.
Principio di non contestazione: fatti chiaramente esposti e non contestati dalla controparte si considerano provati; la Corte ha applicato tale principio per ritenere acquisita la presentazione della dichiarazione integrativa senza necessità di produzione documentale.
art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 e n. 5
Norme sulle ragioni di ricorso per cassazione; utilizzate per censurare la motivazione del giudice d'appello e per dedurre omissione di esame di fatti decisivi e violazione di norme processuali.
Norma sulla prova dei fatti in tema di onere della prova; la Corte ha osservato che, ove il fatto è pacifico e non contestato, viene meno l'onere probatorio (relevatio ab onere probandi) ai sensi dell'art. 115 c.p.c.
Massime di principio
- Se il contribuente presenta una dichiarazione integrativa valida ai sensi del D.P.R. n. 322/1998, art. 2, i termini di decadenza per l'accertamento e per la notifica delle cartelle, in caso di controllo automatizzato (D.P.R. n. 600/1973, art. 36-bis), decorrono dalla data di presentazione della dichiarazione integrativa per gli elementi effettivamente oggetto di integrazione o quando la integrativa è integralmente sostitutiva della originaria.
- Per gli elementi della dichiarazione non modificati dalla dichiarazione integrativa resta fermo il termine di decadenza decorrente dall'anno di presentazione della dichiarazione originaria.
- Nel processo tributario (salvo eccezioni previste dalla specialità), i fatti chiaramente esposti da una parte e non specificamente contestati dalla controparte si considerano ammessi ai sensi dell'art. 115 c.p.c.; in tali casi non è necessaria la produzione del documento dichiarato esistente.
- La documentazione contenuta nella cartella di pagamento (es. codice meccanografico, codici atto) può essere utilizzata per dimostrare la riferibilità dell'iscrizione a ruolo alla specifica dichiarazione (anche integrativa) da cui è scaturito il ruolo.
- Le circolari dell'Amministrazione finanziaria e le modifiche legislative successive (es. L. n. 190/2014) costituiscono utili parametri interpretativi per stabilire la decorrenza dei termini, anche se le modifiche normative sono operanti per l'avvenire e non sempre applicabili retroattivamente.
- Per evitare contestazioni, le parti che intendono contestare l'esistenza o la data di una dichiarazione devono eccepirlo espressamente e produrre gli elementi di prova necessari; diversamente il giudice può ritenere il fatto non contestato.
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