Cassazione Civile, Ordinanza n. 02908/2024 del 31/01/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (debitore)
La controversia
Un soggetto destinatario di una cartella esattoriale per spese di giustizia, pari a euro 119.776,13, aveva proposto opposizione ex artt. 615 e 617 c.p.c. deducendo, in sintesi, l'indeterminatezza e il difetto di motivazione della cartella e contestando la debenza delle somme richieste. Il Tribunale aveva dichiarato cessata la materia del contendere perché un coobbligato solidale aveva pagato la somma capitale. La Corte d'appello, invece, ha riformato la decisione, ritenendo che il pagamento del coobbligato non facesse venir meno l'interesse all'opposizione per la persistenza del regresso ex art. 1299 c.c., e ha reputato nulla la cartella per genericità e mancanza di motivazione, osservando che la pretesa era stata azionata per l'intero nei confronti dell'opponente e che l'ente creditore non aveva dimostrato la corretta quantificazione delle somme. La società della riscossione ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: violazione delle norme che regolano il recupero delle spese processuali penali e la formazione della cartella, assumendo che il credito fosse correttamente determinato sulla base della sentenza penale irrevocabile e dei documenti richiamati; e violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. per la condanna alle spese dell'agente della riscossione, che avrebbe agito solo per recuperare crediti già quantificati dagli uffici giudiziari.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha rilevato che l'esposizione dei fatti nel ricorso era lacunosa al punto da non consentire una chiara comprensione della vicenda e delle questioni dedotte, in violazione dell'art. 366, comma 1, nn. 3, 4 e 6, c.p.c.; inoltre, la ricorrente non aveva indicato in modo adeguato i documenti su cui fondava le censure, né aveva contestato tutte le rationes decidendi della sentenza d'appello, limitandosi a insistere sulla sussistenza della motivazione della cartella e sulla prova del credito. La Corte ha quindi confermato la condanna della ricorrente alle spese del giudizio di legittimità e ha dato atto dell'obbligo di versare l'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
La sua evocazione identifica l'opposizione all'esecuzione proposta contro la cartella, ma la Corte non entra nel merito della relativa fondatezza perché il ricorso è dichiarato inammissibile.
Richiamato quale base dell'opposizione agli atti esecutivi rispetto al dedotto difetto di motivazione della cartella.
art. 366, comma 1, nn. 3, 4 e 6, c.p.c.
L'inosservanza degli oneri di esposizione sommaria dei fatti, specificità dei motivi e indicazione dei documenti comporta l'inammissibilità del ricorso per cassazione.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
Indica il vizio di violazione di legge formalmente denunciato nei due motivi, ma le censure non superano il vaglio di ammissibilità.
Il pagamento da parte di un coobbligato solidale non elimina l'interesse dell'altro all'opposizione, permanendo il possibile regresso.
La Corte d'appello aveva ritenuto che, dopo la modifica del 2009, non fosse più sostenibile la pretesa dell'intero nei confronti di ciascun condannato; la ricorrente ha denunciato la norma, ma senza una censura ammissibile e specificamente articolata.
La ricorrente ne ha invocato la violazione in relazione al recupero delle spese processuali penali, ma la Corte ha rilevato che non era chiarito se e come la questione fosse stata effettivamente devoluta nei precedenti gradi di merito.
art. 227-bis d.P.R. n. 115/2002
Richiamato come norma sul recupero delle spese di giustizia, senza esame di merito per la declaratoria di inammissibilità.
Richiamato dalla ricorrente in tema di cartella esattoriale, ma senza scrutinio nel merito per difetto dei requisiti del ricorso.
Richiamato nel secondo motivo in materia di spese processuali e soccombenza.
Richiamato nel secondo motivo in materia di compensazione e regolazione delle spese.
Norma procedurale che ha consentito la trattazione in camera di consiglio con deposito dell'ordinanza nei sessanta giorni successivi.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
La Corte ne dà atto per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione l'esposizione dei fatti processuali e sostanziali deve consentire alla Corte di comprendere immediatamente la vicenda e di verificare la permanenza e la decisività delle questioni proposte; un'esposizione lacunosa o indecifrabile integra inammissibilità.
- L'onere di specifica indicazione dei documenti posti a fondamento dei motivi impone di precisarne produzione e collocazione processuale; il semplice richiamo a documenti non identificati in modo adeguato viola l'art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.
- Il ricorso per cassazione è un mezzo a critica vincolata: il ricorrente deve confrontarsi con tutte le rationes decidendi della sentenza impugnata; la mancata confutazione anche di una sola di esse rende la censura inidonea a ottenere la cassazione.
- Il pagamento da parte di un coobbligato solidale non elimina automaticamente l'interesse dell'altro coobbligato a contestare la cartella, quando permanga la possibile esposizione al regresso.
- Nell'ambito del recupero delle spese processuali penali, la pretesa esattoriale deve essere chiaramente determinata e riferibile alle specifiche voci dovute; una cartella generica può essere censurata per difetto di motivazione e per indeterminatezza della pretesa, ma il relativo esame presuppone un ricorso ammissibile.
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