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Cassazione Civile, Ordinanza n. 31960/2024 del 11/12/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (datore di lavoro)

La controversia

Un dirigente medico aveva chiesto di ottenere non solo l'indennità di sostituzione prevista dal CCNL, ma l'intero trattamento economico, fondamentale e accessorio, relativo all'incarico di direttore di una struttura complessa di nuova istituzione che egli aveva diretto dal 30.3.2006 al 9.1.2009. In primo grado la domanda principale era stata respinta e accolta solo la domanda subordinata di indennità sostitutiva. In appello il medico aveva sostenuto che non si trattasse di mera sostituzione di un dirigente assente, ma dell'affidamento originario di un posto vacante in una struttura appena istituita, con conseguente applicazione dell'art. 52 d.lgs. n. 165/2001, del diritto alle differenze retributive per mansioni superiori e del parametro dell'art. 36 Cost.; aveva inoltre dedotto l'omessa pronuncia su una domanda relativa alla retribuzione di posizione e sul riconoscimento di un trattamento conforme all'art. 36 Cost. La Corte d'appello aveva confermato che si trattasse di sostituzione in ambito dirigenziale sanitario, soggetta alla disciplina dell'art. 18 CCNL 8.6.2000 e non all'art. 2103 c.c., riconoscendo solo l'indennità di sostituzione e ritenendo infondate le ulteriori pretese. In cassazione il ricorrente articolava cinque motivi: errata applicazione dell'art. 18 CCNL e dell'art. 52 d.lgs. 165/2001; errata applicazione dell'art. 2103 c.c., dell'art. 15-ter d.lgs. 502/1992 e dell'art. 28, comma 6, CCNL; omessa pronuncia sulla retribuzione di posizione; omesso esame del fatto decisivo che non vi fosse alcun dirigente da sostituire perché la struttura era nuova; omessa pronuncia sulla domanda di trattamento retributivo conforme all'art. 36 Cost.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto il primo motivo non pertinente alla ratio decidendi perché la sentenza impugnata aveva applicato il comma 4 dell'art. 18 CCNL e, comunque, conforme a un orientamento consolidato secondo cui la sostituzione nell'incarico di dirigente medico di struttura, nell'ambito del ruolo unico della dirigenza sanitaria, non integra svolgimento di mansioni superiori e non consente di invocare l'art. 2103 c.c. né l'art. 36 Cost., spettando solo l'indennità sostitutiva prevista dalla contrattazione collettiva. Anche il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile perché non colpiva il decisum, essendo l'art. 2103 c.c. e l'art. 52 d.lgs. 165/2001 richiamati solo in relazione alla richiesta di differenze retributive per mansioni superiori. Il terzo e il quinto motivo sono stati dichiarati inammissibili per difetto di autosufficienza e perché la Corte d'appello aveva comunque respinto implicitamente le domande ulteriori oltre l'indennità di sostituzione. Il quarto motivo è stato dichiarato inammissibile per mancato rispetto della disciplina della 'doppia conforme' e perché il fatto asseritamente omesso era stato in realtà esaminato dalla Corte territoriale, che aveva ricondotto la fattispecie al comma 4 dell'art. 18 CCNL. Il ricorrente è stato condannato alle spese e al versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 18 CCNL 8 giugno 2000 area dirigenza medica e veterinaria

    La disciplina della sostituzione del dirigente medico di struttura prevede la sola indennità sostitutiva e non consente, neppure se il termine di sei mesi è superato, di rivendicare l'intero trattamento economico del dirigente sostituito.

  • art. 52 d.lgs. n. 165/2001

    Non è applicabile alla sostituzione nell'incarico dirigenziale sanitario ricondotta dalla Corte all'ambito della disciplina contrattuale collettiva del ruolo unico.

  • art. 2103 c.c.

    Non trova applicazione nella sostituzione del dirigente medico di struttura, poiché non si configura svolgimento di mansioni superiori in senso civilistico.

  • art. 15-ter d.lgs. n. 502/1992

    Richiamato dal ricorrente, ma non ritenuto decisivo ai fini dell'accoglimento delle pretese economiche ulteriori.

  • art. 28, comma 6, CCNL 8 giugno 2000 area dirigenza medica e veterinaria

    Richiamato nel secondo motivo, senza incidere sulla soluzione adottata dalla Corte.

  • art. 39 CCNL 8 giugno 2000 area dirigenza medica e veterinaria

    La censura sulla diversa voce di retribuzione di posizione è stata ritenuta inammissibile e non idonea a superare la decisione di rigetto delle pretese ulteriori.

  • art. 36 Cost.

    La Corte ha escluso che possa essere invocato per ottenere un trattamento economico ulteriore rispetto all'indennità sostitutiva prevista dal CCNL.

  • art. 112 c.p.c.

    Le doglianze di omessa pronuncia sono state respinte perché la sentenza di merito conteneva un rigetto implicito delle domande ulteriori.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    Utilizzato come parametro dei motivi di ricorso per violazione di legge, dichiarati inammissibili per difetto di pertinenza o perché non coglievano il decisum.

  • art. 360, n. 4, c.p.c.

    Utilizzato per le censure di nullità della sentenza e omessa pronuncia, ritenute inammissibili.

  • art. 360, n. 5, c.p.c.

    Il motivo di omesso esame è stato ritenuto inammissibile anche per il regime della doppia conforme e perché il fatto era stato comunque esaminato.

  • art. 366, n. 6, c.p.c.

    Le censure sono state dichiarate inammissibili perché non riportavano e non localizzavano adeguatamente gli atti richiamati.

  • art. 348-ter, comma 5, c.p.c.

    In presenza di doppia conforme, per dedurre l'omesso esame occorre indicare le diverse ragioni di fatto delle due decisioni di merito.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    È stato dato atto dell'obbligo del ricorrente di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

  • L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17

    Richiamata quale norma che ha introdotto il meccanismo dell'ulteriore contributo unificato.

Massime di principio

  • La sostituzione di un dirigente medico di struttura, quando avviene nell'ambito del ruolo unico della dirigenza sanitaria e secondo la disciplina del CCNL, non integra di regola svolgimento di mansioni superiori e non legittima la richiesta del trattamento economico del dirigente sostituito.
  • Nel rapporto di dirigenza sanitaria, il superamento del termine contrattuale previsto per la sostituzione non trasforma automaticamente la prestazione in un incarico diverso né fonda, di per sé, il diritto a differenze retributive ulteriori rispetto all'indennità sostitutiva espressamente prevista.
  • La domanda di omessa pronuncia è inammissibile o infondata quando il giudice di merito abbia comunque respinto implicitamente la pretesa incompatibile con la statuizione adottata.
  • Nel ricorso per cassazione le censure devono colpire la concreta ratio decidendi della sentenza impugnata; la critica che si indirizzi a una norma o a una ricostruzione non effettivamente posta a base della decisione è inammissibile.
  • Nel vizio di omesso esame di un fatto decisivo, il ricorrente deve rispettare gli oneri di specifica localizzazione e, in caso di doppia conforme, deve anche indicare le diverse ragioni di fatto poste a base delle due decisioni di merito.

Come è indicizzato

MaterieDirigentiImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

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