Cassazione Civile, Ordinanza n. 06523/2025 del 11/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (lavoratore)
La controversia
La vicenda trae origine dall'impugnazione, da parte di un lavoratore, del licenziamento intimatogli l'11 aprile 2018. Nel giudizio introdotto ai sensi della L. n. 92/2012, il Tribunale di Roma aveva definito l'opposizione; avverso tale decisione la società datrice di lavoro aveva proposto reclamo alla Corte d'appello di Roma. La Corte d'appello ha dichiarato il reclamo inammissibile per tardività, ritenendo che il termine breve di trenta giorni decorresse dalla comunicazione di cancelleria della sentenza, trasmessa via PEC il 1 luglio 2021. La società ricorrente ha quindi proposto ricorso per cassazione con sette motivi: con il primo ha contestato che la comunicazione potesse far decorrere il termine breve, assumendo che il file allegato fosse una mera minuta priva di firma digitale del giudice e di attestazione di deposito; con i motivi successivi ha riproposto censure asseritamente assorbite dalla declaratoria di inammissibilità, tra cui difetto di legittimazione passiva, mancata rinnovazione della notifica verso altra società indicata come effettiva datrice, insussistenza del rapporto di lavoro subordinato in capo alla ricorrente, omessa valutazione delle prove, errata quantificazione dell'ultima retribuzione globale di fatto e inapplicabilità del rito Fornero per necessità di accertamento preliminare del rapporto di lavoro.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto inammissibile il ricorso. Ha affermato che, nel rito cd. Fornero, il termine breve per proporre reclamo contro la sentenza resa in opposizione decorre dalla comunicazione di cancelleria del testo integrale della decisione all'indirizzo PEC del difensore, purché il perfezionamento della comunicazione risulti dalle ricevute del sistema. Ha inoltre valorizzato l'art. 16-bis, comma 9-bis, D.L. n. 179/2012, secondo cui le copie informatiche dei provvedimenti trasmessi in allegato alle comunicazioni telematiche equivalgono all'originale anche se prive della firma digitale del cancelliere di attestazione di conformità. Poiché la Corte d'appello aveva accertato che il provvedimento comunicato recava la firma del magistrato ed era comunque idoneo a valere come originale informatico o copia informatica autentica, il primo motivo è stato giudicato infondato/inammissibile; da ciò è derivato l'assorbimento di tutte le ulteriori censure. Il ricorso è stato dunque dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente alle spese e con attestazione dell'obbligo del contributo unificato aggiuntivo ex art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002.
Norme richiamate
art. 1, comma 58, L. n. 92/2012
termine breve di trenta giorni per proporre reclamo nel rito cd. Fornero
nel rito Fornero il termine breve per il reclamo decorre dalla comunicazione di cancelleria del testo integrale della decisione all'indirizzo PEC del difensore
richiamato come regola generale del decorso del termine di impugnazione, derogata dalla disciplina speciale del rito Fornero
art. 16-bis, comma 9-bis, D.L. n. 179/2012
Le copie informatiche, anche per immagine, di atti processuali di parte e degli ausiliari del giudice nonché dei provvedimenti di quest'ultimo, presenti nei fascicoli informatici o trasmessi in allegato alle comunicazioni telematiche dei procedimenti indicati nel presente articolo, equivalgono all'originale anche se prive della firma digitale del cancelliere di attestazione di conformità all'originale
le copie informatiche dei provvedimenti allegati alle comunicazioni telematiche equivalgono all'originale anche se prive della firma digitale del cancelliere e della relativa attestazione di conformità
richiamato dalla ricorrente tra le norme asseritamente violate in tema di comunicazioni processuali
richiamato dalla ricorrente sul tema della fede privilegiata e dell'autenticità dell'atto comunicato
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
norma sul motivo di ricorso per cassazione per violazione o falsa applicazione di legge
art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.
richiamato per i motivi con cui la ricorrente ha denunciato omesso esame di fatti decisivi
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002
ricorrono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto/inammissibilità
Massime di principio
- Nel rito speciale disciplinato dalla L. n. 92/2012, il termine breve per proporre reclamo avverso la sentenza resa in opposizione decorre dalla comunicazione di cancelleria del testo integrale della decisione all'indirizzo PEC del difensore, secondo la disciplina speciale che deroga alla regola generale del decorso dal deposito/notifica.
- Le copie informatiche dei provvedimenti giudiziari trasmesse in allegato alle comunicazioni telematiche di cancelleria equivalgono all'originale anche se prive della firma digitale del cancelliere o dell'attestazione di conformità, per effetto dell'art. 16-bis, comma 9-bis, D.L. n. 179/2012.
- Se il primo motivo di ricorso è inammissibile o infondato perché correttamente risolta la questione pregiudiziale sulla tempestività dell'impugnazione, i motivi successivi che presuppongono l'esame del merito risultano assorbiti.
- La contestazione dell'autenticità formale del provvedimento comunicato via PEC non può prevalere quando il sistema processuale attribuisce ex lege alla copia informatica efficacia pari all'originale, purché la comunicazione risulti rituale e completi il suo perfezionamento tramite le ricevute del sistema.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza giuslavoristica, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza giuslavoristica
- ordinanza_civile_lavoro · 11 mar 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 06410/2025 del 11/03/2025
- ordinanza_civile_lavoro · 11 mar 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 06412/2025 del 11/03/2025
- ordinanza_civile_lavoro · 11 mar 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 06414/2025 del 11/03/2025
- ordinanza_civile_lavoro · 11 mar 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 06415/2025 del 11/03/2025
- ordinanza_civile_lavoro · 11 mar 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 06417/2025 del 11/03/2025
- ordinanza_civile_lavoro · 11 mar 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 06418/2025 del 11/03/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza giuslavoristica →