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Cassazione Civile, Ordinanza n. 06414/2025 del 11/03/2025

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (lavoratore)

La controversia

Il lavoratore aveva convenuto in giudizio la società datrice di lavoro chiedendo il riconoscimento del diritto a percepire, durante le ferie, una retribuzione pari a quella ordinaria percepita nei periodi di lavoro, comprensiva di alcune voci continuative e collegate alle mansioni: l'indennità di utilizzazione/condotta, l'indennità di riserva/disponibilità/traghetto e l'indennità di assenza dalla residenza. Sosteneva che la corresponsione in misura ridotta o la mancata corresponsione di tali voci nel periodo feriale fosse contraria al diritto dell'Unione, alla disciplina interna e alla contrattazione collettiva di settore. La Corte d'appello, riformando il primo grado, aveva escluso il diritto ritenendo non dissuasiva la differenza economica e qualificando almeno una delle voci come indennitaria. Con il ricorso per cassazione il lavoratore ha denunciato violazione della disciplina europea e nazionale sulla retribuzione feriale, nullità della sentenza per motivazione apparente e falsa applicazione delle clausole collettive, deducendo che le voci rivendicate fossero stabilmente collegate alle mansioni e dovessero entrare nel computo della retribuzione delle ferie.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto fondati congiuntamente i motivi di ricorso. Ha affermato che la retribuzione feriale, alla luce dell'art. 7 della direttiva 2003/88/CE e della giurisprudenza della Corte di giustizia UE, deve mantenere per il lavoratore una situazione economica sostanzialmente paragonabile a quella ordinaria, senza effetti dissuasivi sulla fruizione delle ferie. Ha quindi precisato che vanno considerate le voci retributive che abbiano un nesso intrinseco con l'esecuzione delle mansioni e con lo status professionale del lavoratore. Applicando tali criteri, ha ritenuto includibili nella retribuzione feriale sia l'indennità di assenza dalla residenza, in quanto compensativa del disagio del personale viaggiante privo di sede fissa, sia la parte variabile dell'indennità di utilizzazione professionale, perché ordinariamente corrisposta nei periodi di lavoro e potenzialmente dissuasiva se ridotta in ferie. La sentenza impugnata è stata pertanto cassata con rinvio alla Corte d'appello in diversa composizione per il riesame delle domande originarie alla luce dei principi indicati.

Norme richiamate

  • art. 7 Direttiva 2003/88/CE

    La nozione di ferie annuali retribuite impone il mantenimento, durante le ferie, della retribuzione ordinaria del lavoratore; la disciplina va interpretata in modo da evitare effetti dissuasivi sulla fruizione delle ferie.

  • art. 31, par. 2, Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea

    Richiamato come parametro sovranazionale coerente con il diritto alle ferie retribuite e con la tutela del riposo effettivo.

  • art. 2109 c.c.

    Richiamato dal ricorrente quale norma interna sull'istituto delle ferie, in collegamento con la retribuzione dovuta nel periodo feriale.

  • art. 2234 c.c.

    Richiamato nel ricorso, ma nel testo non emerge una specifica interpretazione della Corte; la citazione appare riferita insieme alle altre norme invocate.

  • art. 10 d.lgs. 66/2003

    Richiamato dal ricorrente quale disciplina interna di recepimento in materia di ferie retribuite.

  • art. 1418 c.c.

    Richiamato dal ricorrente in relazione alla denunciata nullità di clausole contrattuali incompatibili con la disciplina imperativa sulle ferie retribuite.

  • art. 132 c.p.c.

    Richiamato nel motivo di ricorso per denunciare motivazione apparente e nullità della sentenza impugnata.

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    Richiamato per il dovere di motivazione della decisione e per il rinvio alla motivazione di precedente giurisprudenza.

  • art. 77 CCNL Attività Ferroviarie 2012 e 2016

    La Corte considera la clausola collettiva alla luce dell'interpretazione conforme al diritto UE, nel senso che le voci intrinsecamente collegate alle mansioni non possono essere escluse dal calcolo della retribuzione feriale.

  • art. 31 Contratti aziendali di Gruppo FS Italiane 2012 e 2016

    Le previsioni collettive sull'indennità di utilizzazione e su altre voci aziendali devono essere lette in modo conforme alla finalità di assicurare una retribuzione feriale non dissuasiva.

  • art. 1362 c.c.

    Richiamato nel terzo motivo per sostenere una diversa interpretazione delle clausole collettive.

  • art. 1363 c.c.

    Richiamato nel terzo motivo per l'interpretazione sistematica delle clausole collettive.

  • art. 36 Cost.

    Richiamato nel terzo motivo a sostegno della tesi di una retribuzione proporzionata e sufficiente anche nel periodo di ferie.

Massime di principio

  • La retribuzione dovuta durante le ferie annuali deve essere determinata in modo da mantenere il lavoratore in una situazione economica sostanzialmente equivalente a quella ordinaria del periodo di lavoro, così da non dissuaderlo dall'esercizio del diritto alle ferie.
  • Devono essere incluse nella retribuzione feriale non solo le componenti fisse, ma anche le voci pecuniarie che presentino un collegamento intrinseco con le mansioni svolte e con lo status professionale del lavoratore, specie se corrisposte con continuità nei periodi di lavoro.
  • Nel valutare se una riduzione retributiva sia dissuasiva rispetto alla fruizione delle ferie non è corretto confrontare automaticamente una differenza mensile con una differenza annuale: ciò che rileva è l'incidenza della riduzione sulla normale capacità del lavoratore di sostenere le esigenze economiche del periodo di riposo.
  • Le clausole della contrattazione collettiva devono essere interpretate in conformità al diritto dell'Unione europea; eventuali esclusioni di voci retributive intrinsecamente collegate alle mansioni non possono prevalere se compromettono la finalità delle ferie retribuite.
  • Le sentenze della Corte di giustizia UE sull'art. 7 della direttiva 2003/88/CE sono vincolanti per il giudice nazionale e impongono un'interpretazione della disciplina interna e collettiva coerente con il diritto al riposo effettivo.

Come è indicizzato

MaterieRetribuzione e TFRImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
IstitutiBuona fede e correttezzaOnere della prova

Testo integrale

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