Cassazione Civile, Ordinanza n. 06415/2025 del 11/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (lavoratore)
La controversia
Un lavoratore addetto alle mansioni di macchinista ha agito contro la società datrice chiedendo che, per ciascun giorno di ferie, gli fosse corrisposta una retribuzione comprensiva anche di alcune voci che egli assumeva dovessero rientrare nella retribuzione feriale: l'intera indennità di utilizzazione/condotta, l'indennità di riserva/disponibilità/traghetto e l'indennità di assenza dalla residenza, calcolate sulla media dei compensi percepiti nei dodici mesi precedenti. Sosteneva che la riduzione del trattamento economico durante le ferie fosse in contrasto con il diritto UE e con la disciplina interna e collettiva. Il Tribunale aveva accolto la domanda, ma la Corte d'appello, in accoglimento dell'appello della società, aveva rigettato le pretese ritenendo, tra l'altro, che non operasse un principio di onnicomprensività della retribuzione e che la riduzione non fosse tale da dissuadere dalla fruizione delle ferie. Il lavoratore ha quindi proposto ricorso per cassazione con tre motivi: violazione delle norme UE e interne sulla retribuzione feriale e delle clausole collettive; nullità della sentenza per motivazione apparente e contraddittoria; ulteriore violazione di norme UE, costituzionali e collettive nella interpretazione dei CCNL e dei contratti aziendali.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto fondati, esaminandoli congiuntamente, i motivi di ricorso. Ha richiamato la giurisprudenza UE e di legittimità secondo cui durante le ferie va garantita una retribuzione ordinaria idonea a non dissuadere il lavoratore dall'esercizio del diritto al riposo annuale, e ha affermato che occorre verificare il nesso funzionale tra la singola voce retributiva e le mansioni svolte. Ha quindi ritenuto includibili nella retribuzione feriale l'indennità per assenza dalla residenza, perché compensativa del disagio tipico del personale viaggiante privo di sede fissa, e la parte variabile dell'indennità di utilizzazione professionale, perché ordinariamente corrisposta durante il lavoro e potenzialmente dissuasiva se ridotta in ferie. La sentenza d'appello è stata cassata con rinvio ad altro giudice di merito per riesaminare le domande originarie alla luce dei principi affermati.
Norme richiamate
art. 7 Direttiva 2003/88/CE
La retribuzione delle ferie annuali deve assicurare al lavoratore, per la durata del riposo, il mantenimento della retribuzione ordinaria e non deve avere effetti dissuasivi rispetto alla fruizione delle ferie.
art. 31, par. 2, Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea
È richiamato come parametro di tutela del diritto alle ferie annuali retribuite, da leggere in coerenza con la giurisprudenza della Corte di giustizia.
art. 2109 c.c.
È evocato dal ricorrente come base interna del diritto alle ferie retribuite.
art. 2243 c.c.
È indicato nel ricorso come norma violata; dal testo non emerge una specifica interpretazione della Corte.
art. 10 d.lgs. 66/2003
È richiamato quale norma interna di recepimento della disciplina sulle ferie retribuite, da interpretare conformemente al diritto UE.
art. 1418 c.c.
È evocato dal ricorrente in relazione alla nullità di clausole collettive incompatibili con il diritto alle ferie retribuite.
art. 132 c.p.c.
È richiamato nel motivo di ricorso sulla motivazione apparente e la nullità della sentenza.
art. 118 disp. att. c.p.c.
È menzionato dalla Corte per richiamare precedenti motivazioni su fattispecie sovrapponibili.
art. 1362 c.c.
È richiamato per l'interpretazione delle clausole collettive relative alle indennità da includere nella retribuzione feriale.
art. 1363 c.c.
È richiamato per l'interpretazione sistematica delle disposizioni collettive.
art. 36 Cost.
È evocato dal ricorrente come parametro costituzionale della retribuzione dovuta durante le ferie.
Massime di principio
- La retribuzione dovuta durante le ferie annuali deve essere determinata in modo conforme al diritto dell'Unione, garantendo al lavoratore condizioni economiche sostanzialmente paragonabili a quelle del periodo di lavoro effettivo.
- Non esiste un principio generale di onnicomprensività o di necessaria coincidenza tra retribuzione in servizio e retribuzione feriale: occorre verificare se la singola voce abbia un nesso funzionale con le mansioni e con lo status professionale del lavoratore.
- Vanno incluse nella retribuzione feriale le voci continuative e intrinsecamente collegate alle mansioni, soprattutto quando compensano disagi tipici dell'attività lavorativa e la loro esclusione o riduzione possa avere effetto deterrente sulla fruizione delle ferie.
- La verifica dell'eventuale effetto dissuasivo non va compiuta confrontando in modo astratto la differenza fra retribuzione mensile e importi annuali, ma considerando l'incidenza della riduzione sulla retribuzione normalmente percepita nel periodo di ferie.
- Le clausole della contrattazione collettiva devono essere interpretate in modo conforme alla finalità di garantire ferie effettive e remunerate, senza consentire deroghe che svuotino la tutela minima assicurata dalla direttiva europea.
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