Cassazione Civile, Ordinanza n. 06410/2025 del 11/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (ente previdenziale)
La controversia
La controversia nasce dalla domanda di una lavoratrice collocata in "mobilità lunga" di ottenere il trattamento pensionistico di anzianità alle condizioni più favorevoli previste dall'art. 1, comma 1189, della L. 296/2006, cioè al compimento di 57 anni di età e 35 anni di contributi. Il Tribunale di Lodi aveva accolto la domanda e la Corte d'appello di Milano aveva respinto l'impugnazione dell'INPS, ritenendo non dimostrato che la mobilità della lavoratrice rientrasse nell'ambito del d.l. 68/2006 conv. in L. 127/2006 e dichiarando altresì inammissibili i documenti prodotti in appello dall'Istituto perché tardivi e unilaterali. L'INPS ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi: 1) violazione dell'art. 437 c.p.c. per avere la Corte territoriale ritenuto intempestiva la produzione documentale in appello, nonostante la sua decisività; 2) violazione dell'art. 115 c.p.c. e dell'art. 1 d.l. 68/2006 conv. in L. 127/2006, per non aver attribuito rilievo all'inclusione della lavoratrice negli elenchi dei beneficiari dell'indennità di mobilità, elenchi che l'INPS è deputato a monitorare; 3) violazione dell'art. 1, comma 1189, L. 296/2006, perché la Corte d'appello avrebbe esteso il regime di favore a una prestazione di mobilità erogata dal febbraio 2006, mentre la disciplina richiamata avrebbe rilievo solo per decorrenze successive. La Corte di cassazione ha ritenuto le censure congiuntamente fondate, affermando che i documenti richiesti in appello erano astrattamente idonei a eliminare le incertezze sulla ricostruzione fattuale e che la loro ammissione non poteva essere esclusa solo perché tardivi; ha quindi accolto il ricorso, cassato la sentenza impugnata e rinviato alla Corte d'appello di Milano in diversa composizione per un nuovo esame della fattispecie e per le spese.
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso dell'INPS, ha cassato la sentenza della Corte d'appello di Milano e ha rinviato la causa alla medesima Corte, in diversa composizione, affinché riesamini la vicenda tenendo conto del principio secondo cui, nel rito del lavoro, sono ammissibili in appello i documenti nuovi indispensabili, cioè quelli idonei a eliminare ogni possibile incertezza sulla ricostruzione dei fatti di causa, purché riferiti a fatti ritualmente allegati. Il giudice di rinvio dovrà valutare in concreto il materiale documentale e provvedere anche sulle spese del giudizio di cassazione.
Norme richiamate
Nel rito del lavoro sono ammissibili in appello i documenti nuovi indispensabili; l'indispensabilità va intesa come idoneità a eliminare ogni possibile incertezza sulla ricostruzione fattuale, a prescindere dalla negligenza della parte nelle preclusioni di primo grado, purché i documenti attengano a fatti già ritualmente allegati.
Richiamato dal ricorrente per censurare il mancato rilievo attribuito ai documenti prodotti e agli elementi oggettivi risultanti dagli atti, ma la Corte decide la controversia principalmente sulla disciplina dell'art. 437 c.p.c.
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
È il parametro formale dei primi due motivi, denuncianti violazioni processuali.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
È il parametro formale del terzo motivo, deducente violazione di legge sostanziale.
art. 1 d.l. 6 marzo 2006, n. 68 conv. in L. 24 marzo 2006, n. 127
La disciplina è richiamata per sostenere che la lavoratrice non rientrasse nel programma di mobilità lunga utile a fondare il trattamento pensionistico di favore; la Corte valorizza i documenti che miravano a dimostrare l'effettiva riconducibilità della prestazione a tale disciplina.
art. 1, comma 1189, L. 27 dicembre 2006, n. 296
Norma invocata per riconoscere il diritto al pensionamento di anzianità alle condizioni di miglior favore; la Corte d'appello ne aveva riconosciuto l'applicazione, ma la Cassazione cassando la decisione dispone un nuovo esame della sua concreta operatività nel caso.
È la norma processuale che ha regolato la trattazione in camera di consiglio del ricorso.
Massime di principio
- Nel rito del lavoro, la nozione di "prova nuova indispensabile" ex art. 437 c.p.c. coincide con una prova documentale che, per il suo contenuto oggettivo, sia astrattamente idonea a chiarire in modo decisivo i fatti controversi, eliminando ogni possibile incertezza sulla ricostruzione fattuale già allegata in causa.
- L'indispensabilità della prova documentale in appello deve essere valutata in relazione alla sua capacità teorica di incidere sulla decisione; la verifica concreta delle inferenze probatorie spetta poi al giudice di merito in sede di rinvio o di nuovo esame.
- Non può essere esclusa l'ammissione di documenti nuovi in appello nel rito del lavoro solo perché la parte sia incorsa nelle preclusioni istruttorie del primo grado, se quei documenti risultano decisivi e riguardano fatti già ritualmente dedotti.
- Quando la disciplina applicabile a una prestazione previdenziale dipende dalla qualificazione del trattamento concretamente percepito, il giudice deve verificare con attenzione la riconducibilità della fattispecie alla specifica normativa di settore, senza arrestarsi a una valutazione meramente formale o presuntivamente unilaterale della documentazione prodotta.
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