Cassazione Civile, Ordinanza n. 06417/2025 del 11/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (lavoratore)
La controversia
La controversia nasce dal licenziamento disciplinare per giusta causa intimato da una società ferroviaria a un dipendente addetto a mansioni di tutor di bordo. Al lavoratore era contestato di aver attestato in modo non veritiero o comunque infedele l'esecuzione di trasferte e la durata delle stesse, con conseguente indebita percezione o richiesta di indennità di trasferta. In primo grado il Tribunale aveva accolto l'opposizione del datore di lavoro e respinto le domande del lavoratore; in appello, invece, la Corte territoriale ha riformato la decisione, ritenendo il licenziamento illegittimo perché il fatto, così come concretamente accertato, consisteva in una disordinata rendicontazione e non in una falsa attestazione tale da integrare una condotta di particolare gravità, sussumibile in una previsione contrattuale punita solo con sanzione conservativa. La società ha quindi proposto ricorso per cassazione con quattro motivi: 1) violazione dei criteri ermeneutici nella lettura della contestazione disciplinare, sostenendo che la Corte d'appello avesse erroneamente ridotto l'addebito a mera disordinata rendicontazione; 2) violazione delle regole su onere della prova e non contestazione, lamentando che fosse stata ritenuta pacifica l'effettuazione delle trasferte e spostato indebitamente il riparto probatorio; 3) violazione dell'art. 2119 c.c., dell'art. 115 c.p.c. e dell'art. 64 CCNL, censurando l'esclusione della giusta causa e la mancata valorizzazione dell'elemento intenzionale; 4) violazione dell'art. 18, commi 4 e 5, l. 300/1970 e delle clausole del CCNL, contestando la sussunzione della condotta tra quelle punite con sanzione conservativa e quindi l'applicazione della tutela reintegratoria. Il lavoratore ha resistito con controricorso e ricorso incidentale condizionato, a sua volta fondato su tre censure relative all'utilizzabilità dei dati informatici e dei controlli difensivi ex art. 4 Stat. lav., all'adeguatezza dell'informativa e alla tempestività della contestazione disciplinare ex art. 7 Stat. lav.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso principale della società. Ha ritenuto che i primi due motivi mirassero in realtà a una rivalutazione del merito e delle prove, non consentita in sede di legittimità, e che la Corte d'appello avesse correttamente svolto un accertamento fattuale sulla natura delle condotte, escludendo la falsa attestazione e valorizzando invece una rendicontazione disordinata, con danno esiguo e senza particolare gravità. Ha inoltre dichiarato inammissibili il terzo e il quarto motivo per difetto di specificità/autosufficienza, poiché la ricorrente non aveva prodotto in modo idoneo il testo integrale del CCNL né indicato dove fosse reperibile negli atti. Nel merito, la Corte ha comunque confermato l'impostazione della decisione impugnata: la condotta, così come accertata, non integrava giusta causa di licenziamento né una violazione contrattuale di gravità tale da escludere la sanzione conservativa. Il ricorso incidentale condizionato del lavoratore è stato dichiarato assorbito. La società ricorrente è stata condannata alle spese e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
La tutela reintegratoria è applicabile quando il fatto accertato rientra, secondo l'interpretazione delle clausole collettive, tra le condotte punibili con sanzione conservativa.
Richiamato dalla ricorrente, ma non applicato dalla Corte che ha confermato la reintegra ex comma 4.
La giusta causa va esclusa quando la condotta accertata non è tale da ledere irrimediabilmente il vincolo fiduciario.
Il motivo che denuncia violazione dell'onere della prova è inammissibile se si risolve in una diversa lettura del materiale istruttorio senza individuare un effettivo errore di riparto dell'onere probatorio.
Non può essere invocato per ottenere una nuova valutazione delle prove o per contestare l'apprezzamento di merito della Corte territoriale.
Richiamato dalla ricorrente sul riparto dell'onere probatorio in materia di licenziamento, ma la censura è stata ritenuta inammissibile.
Richiamato nel ricorso incidentale quanto alla tempestività della contestazione disciplinare.
Richiamato nel ricorso incidentale con riferimento all'utilizzabilità dei dati informatici e ai controlli difensivi.
I canoni ermeneutici contrattuali possono essere dedotti solo a fronte di una corretta individuazione del contenuto della contestazione o del CCNL applicabile.
L'interpretazione delle clausole del contratto collettivo richiede la produzione del testo integrale del CCNL, o comunque una sua specifica individuazione nel fascicolo, pena l'inammissibilità del motivo.
art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6
Il ricorso per cassazione deve indicare specificamente gli atti e i documenti su cui si fonda, incluso il contratto collettivo, con collocazione processuale e fascicolare.
La memoria ha funzione solo illustrativa e non può supplire a carenze originarie del ricorso, come l'omessa indicazione del testo integrale del CCNL.
Massime di principio
- In tema di licenziamento disciplinare, la verifica della giusta causa non si esaurisce nella mera esistenza del fatto materiale, ma richiede anche la valutazione della sua concreta gravità e della proporzionalità della sanzione rispetto all'addebito accertato.
- Quando il giudice di merito accerta in fatto che la condotta del lavoratore non consiste in una falsa attestazione, ma in una irregolare o disordinata rendicontazione con esito non particolarmente grave per l'azienda, può escludere la giusta causa e applicare la tutela reintegratoria se il contratto collettivo prevede per fatti di quel tipo una sanzione conservativa.
- Nel giudizio di cassazione non è consentito trasformare la censura di violazione di legge in una richiesta di rivalutazione del fatto o delle prove; la doglianza è inammissibile se mira soltanto a sostituire una diversa lettura del compendio istruttorio a quella operata dal giudice di merito.
- Le censure fondate sull'interpretazione di clausole del contratto collettivo richiedono, a pena di inammissibilità, la specifica produzione o indicazione del testo integrale del CCNL e la precisa collocazione degli atti nel fascicolo, non essendo sufficiente un richiamo generico o la produzione parziale del documento.
- Ai fini dell'art. 18, comma 4, Stat. lav., il giudice può sussumere la condotta accertata nelle clausole del contratto collettivo che prevedono sanzioni conservative anche quando esse siano formulate in termini generali o elastici, purché il fatto concreto vi rientri secondo l'interpretazione complessiva del codice disciplinare.
- La memoria depositata in cassazione non può sanare un difetto originario di specificità del ricorso, poiché ha funzione meramente illustrativa e non integrativa dei requisiti di ammissibilità.
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