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Cassazione Civile, Ordinanza n. 06412/2025 del 11/03/2025

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (lavoratore)

La controversia

Tre dipendenti addetti alle mansioni di macchinista hanno agito contro la società datrice di lavoro chiedendo che, durante le ferie annuali, fosse loro corrisposta una retribuzione pari a quella ordinaria percepita in servizio, comprensiva di specifiche voci retributive e indennitarie previste dalla contrattazione collettiva aziendale e di settore: l'indennità di utilizzazione/condotta nella sua intera componente variabile, l'indennità di riserva/disponibilità/traghetto e l'indennità di assenza dalla residenza, da calcolarsi sulla media dei compensi percepiti nei dodici mesi precedenti. I lavoratori hanno sostenuto che l'esclusione di tali voci dal trattamento feriale violasse l'art. 7 della direttiva 2003/88/CE, l'art. 31 della Carta dei diritti fondamentali UE, l'art. 2109 c.c. e la disciplina collettiva applicabile. In appello la società ha ottenuto il rigetto delle domande; i lavoratori hanno quindi ricorso per cassazione con tre motivi: 1) violazione della normativa UE e delle norme civilistiche/collettive, per il mancato computo delle voci variabili e continuative nella retribuzione feriale; 2) violazione della medesima normativa con particolare riguardo all'indennità di assenza dalla residenza e alla sua pretesa natura accessoria/indennitaria, ritenuta non condivisibile; 3) nullità della sentenza per motivazione apparente e contraddittoria, poiché la corte territoriale avrebbe disatteso i principi della giurisprudenza UE sulla nozione di retribuzione delle ferie.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto congiuntamente i motivi di ricorso. Ha ribadito che, ai fini dell'art. 7 della direttiva 2003/88/CE, la retribuzione feriale deve mantenere, in linea di principio, una situazione economicamente paragonabile a quella ordinaria del lavoratore in servizio e deve comprendere le voci pecuniarie che abbiano un nesso intrinseco con l'esecuzione delle mansioni e con lo status professionale del dipendente. Richiamando la propria giurisprudenza e quella della Corte di giustizia UE, la Corte ha ritenuto che l'indennità per assenza dalla residenza, in quanto diretta a compensare il disagio del personale viaggiante e collegata in modo continuativo alle mansioni di macchinista, e la parte variabile dell'indennità di utilizzazione professionale, in quanto ordinariamente corrisposte in costanza di lavoro e potenzialmente dissuasive rispetto alla fruizione delle ferie se ridotte o escluse, debbano essere considerate nel calcolo della retribuzione feriale. Ha inoltre precisato che il giudizio sulla eventuale efficacia dissuasiva non può essere condotto con un raffronto astratto tra differenza mensile e differenza annuale, ma va apprezzato in relazione all'incidenza sulla retribuzione normalmente disponibile nel periodo di ferie. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte d'appello di Torino, in diversa composizione, per il riesame delle domande alla luce dei principi affermati.

Norme richiamate

  • art. 7 della Direttiva 2003/88/CE

    La nozione di ferie annuali retribuite impone di mantenere, durante le ferie, la retribuzione ordinaria del lavoratore e di evitare che la diminuzione della paga abbia un effetto dissuasivo sulla fruizione del diritto alle ferie.

  • art. 31, par. 2, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea

    È richiamato come fondamento del diritto a ferie annuali retribuite, da interpretare in modo conforme alla giurisprudenza della Corte di giustizia.

  • art. 2109 c.c.

    È richiamato dai ricorrenti in correlazione al diritto alle ferie retribuite e alla necessità che il trattamento economico feriale non sia inferiore a quello ordinario.

  • art. 36 Cost.

    È evocato in ricorso a sostegno della pretesa di una retribuzione proporzionata e sufficiente anche nel periodo feriale.

  • art. 1418 c.c.

    È richiamato dai ricorrenti in relazione alla possibile nullità delle clausole collettive incompatibili con la disciplina sovraordinata sul trattamento retributivo feriale.

  • artt. 1362 e 1363 c.c.

    Sono richiamati per l'interpretazione delle clausole collettive relative alle indennità controverse.

  • art. 132 c.p.c.

    È richiamato come parametro di validità della motivazione della sentenza impugnata.

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    È richiamato dalla Corte per recepire la motivazione di un precedente conforme sulla stessa questione.

Massime di principio

  • Ai fini della retribuzione delle ferie annuali, il giudice nazionale deve interpretare la normativa interna e la contrattazione collettiva in modo conforme all'art. 7 della direttiva 2003/88/CE, garantendo al lavoratore un trattamento economico sostanzialmente paragonabile a quello ordinario di lavoro.
  • Devono essere incluse nella retribuzione feriale le voci economiche che abbiano un collegamento intrinseco e funzionale con le mansioni svolte e con lo status professionale del lavoratore, quando la loro esclusione o riduzione sia idonea, anche solo potenzialmente, a dissuadere dalla fruizione delle ferie.
  • La verifica dell'effetto dissuasivo non può essere condotta con un mero raffronto astratto tra importi mensili e annuali, ma deve considerare l'incidenza concreta della voce retributiva sulla disponibilità economica normalmente percepita dal lavoratore nel periodo di ferie.
  • Le clausole collettive non possono essere lette in senso tale da svuotare il diritto alle ferie retribuite, escludendo dalla base di calcolo emolumenti continuativi e strutturalmente connessi all'attività lavorativa.
  • La motivazione del giudice di merito è censurabile quando si discosta dai principi consolidati della Corte di giustizia UE e della Cassazione in tema di ferie retribuite e non spiega coerentemente perché le voci controverse non siano parte della retribuzione ordinaria.

Come è indicizzato

MaterieRetribuzione e TFR
RamiLavoro
IstitutiBuona fede e correttezzaNullitàOnere della prova

Testo integrale

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