Cassazione Civile, Ordinanza n. 30178/2022 del 13/10/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento per l’anno d’imposta 2001 con recupero di IVA per oltre 543 mila euro. La Commissione tributaria provinciale aveva respinto il ricorso della società; la Commissione tributaria regionale del Lazio aveva poi accolto parzialmente l’appello, negando la detrazione dell’IVA relativa a lavori eseguiti in immobili destinati all’attività d’impresa, ritenendo che tali spese fossero riferibili ad operazioni esenti (lotto, gioco e scommesse) e che non fosse possibile una detrazione parziale in mancanza di elementi precisi forniti dal contribuente; aveva inoltre confermato le sanzioni, riducendole al massimo per sproporzione. La società ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: (1) violazione degli artt. 19 e 19-bis.2 del d.P.R. 633/1972, sostenendo che nel 2001 non era ancora autorizzata a svolgere attività esente e che le ristrutturazioni eseguite in quell’anno non potevano essere considerate strumentali a un’attività esente autorizzata solo nel 2002; inoltre i locali erano destinati anche ad attività imponibili di somministrazione, sicché avrebbe dovuto operare il pro-rata di detrazione al 100%; (2) violazione delle norme sulle sanzioni tributarie e sullo statuto del contribuente, deducendo che la CTR aveva erroneamente escluso l’ignoranza inevitabile o l’incertezza normativa oggettiva in relazione all’applicazione delle sanzioni.
La decisione
La Corte non è entrata nel merito dei motivi di ricorso perché, prima della decisione, la società ha chiesto la declaratoria di estinzione del giudizio per intervenuta definizione agevolata ai sensi dell’art. 6 del d.l. 193/2016, producendo la domanda di rottamazione e la prova dei pagamenti. L’Agenzia delle entrate ha aderito all’istanza, attestando il positivo perfezionamento della definizione e l’integrale estinzione della pretesa erariale. La Corte ha quindi dichiarato estinto il giudizio per cessazione della materia del contendere e ha disposto che le spese restassero a carico delle parti che le avevano anticipate; ha inoltre escluso i presupposti per il contributo unificato aggiuntivo.
Norme richiamate
art. 19 d.P.R. n. 633 del 1972
Richiamato nel ricorso per sostenere il diritto alla detrazione IVA e contestare la lettura restrittiva della CTR; la Corte non si pronuncia sul merito della norma per intervenuta estinzione.
art. 19-bis.2 d.P.R. n. 633 del 1972
Invocato dalla ricorrente in tema di detrazione/pro-rata IVA; nessuna interpretazione di merito resa dalla Corte.
art. 10 d.P.R. n. 633 del 1972
Richiamato per qualificare come esenti le attività di gioco e scommessa e quindi incidere sulla detraibilità dell’IVA; non oggetto di decisione nel merito.
art. 6 d.l. 22 ottobre 2016, n. 193, conv. con modif. dalla l. 1 dicembre 2016, n. 225
Base normativa della definizione agevolata/rottamazione che ha determinato la cessazione della materia del contendere.
art. 6, commi 2 e 4, d.lgs. n. 472 del 1997
Richiamato nel secondo motivo sul regime sanzionatorio, ma non esaminato nel merito per l’estinzione del giudizio.
art. 10, comma 3, l. n. 212 del 2000
Richiamato nel secondo motivo a sostegno dell’incertezza normativa oggettiva/ignoranza inevitabile, senza decisione di merito.
Richiamato nel secondo motivo in relazione alla disapplicazione/riduzione delle sanzioni, senza valutazione di merito.
art. 46, comma 3, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
La Corte lo applica per affermare che, in caso di cessazione della materia del contendere, le spese restano a carico delle parti che le hanno anticipate.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
La Corte esclude la sussistenza dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato in ragione dell’esito del giudizio.
Massime di principio
- Quando interviene una definizione agevolata che estingue integralmente la pretesa tributaria e l’ente impositore ne dà conferma, il giudizio di legittimità deve essere dichiarato estinto per cessazione della materia del contendere, senza esame dei motivi di ricorso.
- In caso di estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere nel processo tributario, le spese rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate, salvo diversa disciplina applicabile.
- La declaratoria di estinzione per definizione agevolata preclude qualunque valutazione nel merito delle censure relative all’avviso di accertamento e alle sanzioni impugnate.
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