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Cassazione Civile, Ordinanza n. 25844/2026 del 26/09/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (agente della riscossione)

La controversia

Il contribuente ha ricevuto il 7 agosto 2019, nella propria casella PEC, un messaggio proveniente dal mittente «Notifica massiva CRT Liguria», che assumeva non sottoscritto e recava in allegato un file relativo all’atto esattivo impugnato. Il 30 ottobre 2019 ha notificato all’agente della riscossione ricorso-reclamo; dopo il diniego del 19 dicembre 2019, ha depositato il ricorso il 27 febbraio 2020. Il giudice tributario di primo grado ha respinto il ricorso e la Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Liguria, con sentenza n. 698/2023 depositata il 2 novembre 2023, ha confermato la decisione. Il contribuente ha proposto nove motivi di ricorso per cassazione, senza una chiara rubrica: ha contestato la trattazione della causa in primo grado; la disciplina e la validità della notifica dell’atto, anche in relazione alla mancanza della relata e alla provenienza da un indirizzo PEC non censito nei pubblici elenchi; la sanatoria dei vizi di notifica per raggiungimento dello scopo; l’assenza di sottoscrizione della cartella; la mancata certificazione di conformità della copia notificata; e l’omessa pronuncia sui motivi di appello relativi alla fondatezza del ricorso e alla sanatoria. Ha inoltre svolto generiche deduzioni sulla decorrenza della sanatoria. La Corte ha ricevuto la richiesta del contribuente di definizione nelle forme ordinarie dopo la proposta di decisione accelerata e ha esaminato il ricorso in camera di consiglio.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Il primo motivo è inammissibile perché i vizi del primo grado non sono denunciabili in cassazione se non si riflettono, con autonoma rilevanza, sulla sentenza d’appello, che sostituisce quella di primo grado. I motivi secondo, quarto, quinto, sesto e ottavo sono inammissibili per difetto di specificità e/o autosufficienza, in particolare per mancata localizzazione degli atti e documenti rilevanti; il quarto è anche infondato, poiché l’uso da parte dell’amministrazione di un indirizzo PEC non presente nei pubblici elenchi non invalida di per sé la notifica e il contribuente non ha allegato un concreto pregiudizio difensivo. Il terzo e il settimo motivo sono inammissibili e comunque infondati: i vizi della notificazione non integrano inesistenza, salvo totale mancanza materiale dell’atto o assenza degli elementi essenziali della notificazione, e la nullità è sanata ex tunc se l’atto ha raggiunto il suo scopo; nel caso concreto il contribuente ha ricevuto l’atto, ne ha compreso portata e provenienza e lo ha impugnato tempestivamente. L’ottavo motivo non individua specificamente le questioni di merito che sarebbero state omesse; il nono è inammissibile perché ripropone censure sui vizi di notifica ormai sanati e non ricostruisce puntualmente il thema decidendum né il pregiudizio difensivo. Sono inammissibili anche le deduzioni sulla decorrenza della sanatoria per mancata localizzazione degli atti e documenti. Non sono state regolate le spese, poiché l’agente della riscossione non ha svolto attività difensiva. Il contribuente è stato condannato a pagare euro 500 alla Cassa delle ammende ed è stato dato atto, se dovuto, dell’obbligo di versare l’ulteriore contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso.

Norme richiamate

  • art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.

    Sul punto va ricordato che le Sezioni Unite di questa Corte (Ordinanza n. 8950 del 18/03/2022) hanno chiarito che il principio di autosufficienza del ricorso, pur dovendo essere interpretato in maniera non eccessivamente formalistica in ossequio ai canoni convenzionali elaborati dalla Corte EDU, non può tradursi nell'esonero dall'onere di localizzare, all'interno del fascicolo del giudizio di merito, gli atti e i documenti sui quali il motivo si fonda, pena l'inammissibilità della censura.

    Il ricorrente per cassazione deve indicare e localizzare nel fascicolo di merito gli atti e i documenti posti a fondamento delle censure; l’interpretazione non eccessivamente formalistica dell’autosufficienza non elimina tale onere.

  • art. 156, terzo comma, c.p.c.

    Il principio di conservazione degli atti processuali sancito dall'art. 156, terzo comma, c.p.c. – secondo cui la nullità non può mai essere pronunciata se l'atto ha raggiunto lo scopo a cui è destinato – è stato più volte ritenuto applicabile, per analogia, anche alle notificazioni degli atti tributari, in ragione del rinvio operato dall'art. 26, comma 5, del d.P.R. n. 602/1973 all'art. 60 del d.P.R. n. 600/1973, il quale a sua volta rinvia alle norme sulle notificazioni nel processo civile.

    La nullità della notificazione di un atto tributario è sanabile quando l’atto abbia raggiunto lo scopo, secondo il principio di conservazione degli atti processuali applicato per analogia alle notificazioni tributarie.

  • art. 26, comma 5, d.P.R. n. 602/1973

    Il principio di conservazione degli atti processuali sancito dall'art. 156, terzo comma, c.p.c. – secondo cui la nullità non può mai essere pronunciata se l'atto ha raggiunto lo scopo a cui è destinato – è stato più volte ritenuto applicabile, per analogia, anche alle notificazioni degli atti tributari, in ragione del rinvio operato dall'art. 26, comma 5, del d.P.R. n. 602/1973 all'art. 60 del d.P.R. n. 600/1973, il quale a sua volta rinvia alle norme sulle notificazioni nel processo civile.

    Il rinvio dell’art. 26, comma 5, all’art. 60 del d.P.R. n. 600/1973 consente di applicare alle notificazioni tributarie, per analogia, il principio processuale della sanatoria per raggiungimento dello scopo.

  • art. 60 d.P.R. n. 600/1973

    Il principio di conservazione degli atti processuali sancito dall'art. 156, terzo comma, c.p.c. – secondo cui la nullità non può mai essere pronunciata se l'atto ha raggiunto lo scopo a cui è destinato – è stato più volte ritenuto applicabile, per analogia, anche alle notificazioni degli atti tributari, in ragione del rinvio operato dall'art. 26, comma 5, del d.P.R. n. 602/1973 all'art. 60 del d.P.R. n. 600/1973, il quale a sua volta rinvia alle norme sulle notificazioni nel processo civile.

    Il rinvio alle norme sulle notificazioni nel processo civile concorre a rendere applicabile agli atti tributari la sanatoria della nullità per raggiungimento dello scopo.

  • art. 3-bis, comma 1, L. n. 53/1994

    Nel caso di specie, il contribuente non ha specificamente dedotto né dimostrato alcun concreto pregiudizio al proprio diritto di difesa derivante dalla ricezione della notifica da un indirizzo diverso da quello risultante dai pubblici registri, essendosi limitato ad una doglianza di carattere meramente formale, in contrasto con l'insegnamento sopra richiamato.

    La disciplina più rigorosa dell’indirizzo PEC risultante dai pubblici elenchi richiamata dalla Corte è riferita alle notificazioni eseguite dagli avvocati; per le notifiche dell’amministrazione, l’indirizzo del mittente non censito non determina di per sé nullità, in assenza di un pregiudizio difensivo concreto.

  • art. 112 c.p.c.

    Il vizio di omessa pronuncia rilevante ai sensi dell'art. 112 c.p.c. presuppone la specifica indicazione, nel ricorso per cassazione, del contenuto della domanda o dell'eccezione che si assume non esaminata, non potendo il vizio essere dedotto in termini generici e non ancorati ad una puntuale ricostruzione del thema decidendum del giudizio di appello.

    La censura di omessa pronuncia richiede che il ricorso per cassazione identifichi con precisione la domanda o l’eccezione trascurata e ricostruisca puntualmente il tema devoluto al giudice d’appello.

  • art. 380-bis, comma 3, c.p.c.

    Ai sensi del combinato disposto degli artt. 380 bis., comma 3, e 96, comma 4, c.p.c., il contribuente deve essere condannato a pagare, in favore della cassa delle ammende, la somma di denaro equitativamente determinata in dispositivo.

    La Corte ha applicato la disposizione, in combinato disposto con l’art. 96, comma 4, c.p.c., per condannare il ricorrente al pagamento di una somma equitativamente determinata alla Cassa delle ammende.

  • art. 96, comma 4, c.p.c.

    Ai sensi del combinato disposto degli artt. 380 bis., comma 3, e 96, comma 4, c.p.c., il contribuente deve essere condannato a pagare, in favore della cassa delle ammende, la somma di denaro equitativamente determinata in dispositivo.

    La Corte ha disposto, insieme all’art. 380-bis, comma 3, c.p.c., il pagamento alla Cassa delle ammende di una somma equitativamente determinata, quantificata in dispositivo in euro 500.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, si deve dare atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.

    In conseguenza dell’esito del ricorso, la Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, se dovuto.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115/2002

    Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, si deve dare atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.

    Il comma 1-bis individua l’importo del contributo unificato assunto quale parametro per l’ulteriore versamento previsto dal comma 1-quater, se dovuto.

Massime di principio

  • Nel processo tributario d’appello, che comporta un riesame della causa e produce una sentenza sostitutiva di quella di primo grado, i vizi del primo grado non sono autonomamente denunciabili in cassazione se non hanno inciso sulla decisione d’appello, ripercuotendosi su di essa con autonoma rilevanza.
  • Il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, pur da interpretare senza formalismi eccessivi, impone di indicare e localizzare nel fascicolo di merito gli atti e i documenti sui quali si fonda ciascuna censura; la mancata localizzazione comporta l’inammissibilità del motivo.
  • La nullità della notificazione di un atto tributario, diversamente dall’inesistenza, è sanabile con efficacia ex tunc quando l’atto abbia raggiunto il suo scopo. L’inesistenza è circoscritta alla mancanza materiale dell’atto o all’assenza degli elementi essenziali che rendono riconoscibile un’attività come notificazione.
  • La ricezione dell’atto, la comprensione della sua portata e provenienza e la sua tempestiva e rituale impugnazione dimostrano il raggiungimento dello scopo della notificazione e sanano gli eventuali vizi, anche se qualificati come gravi.
  • La notifica PEC di un’amministrazione proveniente da un indirizzo non incluso nei pubblici elenchi non è invalida per questo solo fatto. Chi la contesta deve allegare e dimostrare un concreto pregiudizio al diritto di difesa derivante dall’indirizzo utilizzato; la regola più stringente dell’art. 3-bis, comma 1, L. n. 53/1994 riguarda le notificazioni eseguite dagli avvocati.
  • La denuncia di omessa pronuncia è ammissibile solo se il ricorrente indica specificamente la domanda o l’eccezione non esaminata e ricostruisce in modo puntuale il tema devoluto al giudice d’appello; una censura generica non consente di verificare il vizio.
  • La deduzione di una violazione processuale non tutela il mero interesse astratto alla regolarità del procedimento: occorre prospettare la lesione del diritto di difesa o un altro pregiudizio concretamente prodotto dalla violazione.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniContenzioso tributarioRiscossione
RamiProcesso civileTributi
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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