Cassazione Civile, Ordinanza n. 10047/2024 del 15/04/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente (curatore fallimentare)
La controversia
La controversia nasce dall’opposizione allo stato passivo proposta dall’agente della riscossione contro il decreto che aveva escluso dal passivo di un fallimento un credito tributario di modesto importo, indicato in cartella esattoriale, e un rilevante credito previdenziale. Il Tribunale aveva respinto l’opposizione ritenendo, per il credito tributario, maturata la prescrizione dell’azione esattiva dopo la notifica della cartella; per il credito previdenziale, aveva rilevato la mancanza di documentazione di supporto e l’inidoneità del solo estratto di ruolo a fondare l’ammissione in presenza di contestazioni del curatore. In cassazione l’agente della riscossione ha proposto tre motivi: 1) ha denunciato violazione delle norme sulla giurisdizione sostenendo che, per il credito tributario, il giudice ordinario avrebbe dovuto dichiarare il difetto di giurisdizione, spettando la cognizione alle commissioni tributarie; 2) ha dedotto violazione della disciplina sulla riscossione mediante ruolo e sull’ammissione al passivo, assumendo che per i crediti previdenziali fosse sufficiente l’estratto di ruolo e che il Tribunale avesse erroneamente richiesto la prova della notifica della cartella; 3) ha censurato la liquidazione delle spese di lite, ritenuta troppo elevata e non conforme ai parametri forensi applicabili ai procedimenti camerali.
La decisione
La Corte ha rigettato integralmente il ricorso. Sul primo motivo ha affermato che, quando in sede di ammissione al passivo venga eccepita la prescrizione del credito tributario maturata dopo la notifica della cartella non impugnata, la controversia non appartiene alla giurisdizione tributaria ma al giudice ordinario competente sull’obbligazione ormai consolidata. Sul secondo motivo ha dichiarato il ricorso inammissibile perché non coglieva la ratio decidendi: il Tribunale non aveva escluso il credito previdenziale per mancanza di notifica della cartella come requisito dell’insinuazione, ma per difetto di prova della pretesa contestata dal curatore; in tale situazione era onere del creditore produrre la documentazione giustificativa. Sul terzo motivo ha ritenuto corretto il riferimento ai parametri relativi ai giudizi ordinari e sommari di cognizione, poiché l’opposizione allo stato passivo è un procedimento contenzioso a cognizione piena e non di volontaria giurisdizione. La ricorrente è stata inoltre condannata alle spese di legittimità e al pagamento dell’ulteriore contributo unificato ove dovuto.
Norme richiamate
disciplina l’opposizione allo stato passivo, che nel caso è stata proposta e poi respinta
non attribuisce la giurisdizione tributaria sulle controversie relative alla prescrizione del credito già consolidato dopo la notifica della cartella non impugnata
artt. 87 e 88 d.P.R. n. 602/1973
richiamati dalla ricorrente per sostenere l’ammissibilità della domanda di insinuazione sulla base del ruolo
richiamato per l’estensione delle regole di riscossione mediante ruolo anche alle entrate previdenziali
indicato come base della riscossione mediante ruolo delle entrate previdenziali
norma sul credito insinuato al passivo richiamata nel motivo di ricorso
norma richiamata nel motivo di ricorso in tema di riscossione
richiamato per sostenere la possibilità di insinuazione al passivo sulla base del ruolo
richiamato per la disciplina dell’ammissione con riserva in caso di contestazioni
indicato per l’estensione del sistema della riscossione a entrate diverse da quelle tributarie
richiamato per l’applicazione delle disposizioni del titolo II del d.P.R. n. 602/1973 alle entrate riscosse mediante ruolo
art. 13, comma 6, L. n. 247/2012
invocato dalla ricorrente per contestare la liquidazione delle spese secondo i parametri forensi
richiamato per la determinazione dei compensi professionali
la Corte esclude che l’opposizione allo stato passivo sia assimilabile ai procedimenti di volontaria giurisdizione camerale
richiamato quale rito speciale che disciplina l’opposizione allo stato passivo
art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.
indicato come unico possibile spazio di sindacato sulla valutazione di merito, non dedotto nel caso
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
richiamato nel dispositivo per l’ulteriore contributo unificato
Cass. S.U. n. 14648/2017
richiamata per il nuovo orientamento sul riparto di giurisdizione in materia tributaria
Cass. n. 13767/2021
richiamata in adesione al nuovo orientamento delle Sezioni Unite
Cass. S.U. n. 33408/2021
enuncia il principio secondo cui per l’insinuazione del credito tributario o previdenziale è sufficiente la produzione dell’estratto di ruolo
Cass. n. 37006/2022
precisa che il credito tributario contestato va ammesso con riserva, mentre il credito previdenziale deve essere provato davanti al giudice fallimentare
Massime di principio
- In sede di ammissione al passivo, la prescrizione maturata dopo la notifica della cartella di pagamento e dopo il consolidamento della pretesa non radica la giurisdizione tributaria, ma resta devoluta al giudice ordinario investito della verifica del credito.
- Per la domanda di insinuazione dell’agente della riscossione, la produzione dell’estratto di ruolo può essere sufficiente a fondare l’ammissibilità della domanda; tuttavia, se il curatore contesta il credito previdenziale, il creditore deve fornire la prova documentale della pretesa.
- Quando il giudice di merito fonda il rigetto non sulla mancanza della notifica della cartella come requisito dell’insinuazione, ma sul difetto di prova del credito contestato, la censura che attacca un diverso presupposto è inammissibile per difetto di pertinenza alla ratio decidendi.
- L’opposizione allo stato passivo è un procedimento contenzioso a cognizione piena, regolato da rito speciale, e per la liquidazione delle spese si applicano i parametri dei giudizi ordinari e sommari di cognizione, non quelli dei procedimenti di volontaria giurisdizione.
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